Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21596/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del LAZIO n. 1609/2023 depositata il 22/03/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1609/16/2023 depositata in data 22 marzo 2023 e non notificata, dichiarava la inammissibilità dell’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad IMU 2014;
1.1. i giudici di appello, nel premettere che a seguito dell’introduzione del processo tributario telematico, per costituirsi in giudizio e depositare un atto processuale è obbligatorio avvalersi della piattaforma telematica RAGIONE_SOCIALE, come previsto dall’art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, che ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario e che, ai sensi del comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 16 del d. l. n. 119/2018, è previsto che a decorrere dal luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base delle modifiche apportate all’articolo 16bis , comma 3, del d.lgs. n. 546/92 dall’articolo 16, comma 1, lettera a), n.4) del citato d. l. n. 119/2018, osservavano che, come risultava dalla documentazione in atti, invece, la difesa di parte appellante aveva eseguito, con esito positivo, tale adempimento con quasi un anno di ritardo, non premurandosi di verificare l’esito dell’invio telem atico ‘asseritamente’ effettuato in data 7 ottobre 2020. Osservavano, infine, che nel caso oggetto del presente giudizio non poteva invocarsi l’esimente dell’ “errore scusabile ” con conseguente remissione in termini, non ricorrendo ‘una situazione normati va obiettivamente non conoscibile, confusa oppure uno stato di
incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell’amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al ricorrente’;
contro
detta sentenza propone ricorso per cassazione l ‘ RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi illustrati con successiva memoria, chiedendo riunirsi il presente procedimento a quelli portanti i nn. R.G. 9132/2024, 11798/2022; 11762/2022 e 5181/2024 nonché fissarsi pubblica udienza;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 16bis , comma 3, del d.lgs. n. 546/92 e 16, comma 1, lett. a), n. 4 d.l. n. 118/2019 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di provare la tempestività del deposito telematico dell’appello (comunicazione PEC del 7.10.2020 di presa in carico del sistema informativo della giustizia tributaria e della nota del 28.7.2021 con cui era stata tempestivamente formula dalla difesa richiesta di iscrizione non appena avuta notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di giustizia, come da comunicazione pervenuta dal legale di controparte in data 6 luglio 2021). Osserva, ancora, che in ogni caso appariva illegittima la pronunzia dei giudici di merito i quali avevano ritenuto non applicabile, al caso di specie, l’istituto della rimessione in termini, assumendo l’insussistenza di un ‘errore scusabile’;
2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ. in ragione della omessa pronunzia su tutte le domande ed eccezioni formulate con l’ atto di appello;
3. premesso che i richiamati giudizi R.G. 11798/2022; 11762/2022 e 5181/2024 sono stati fissati per l’odierna udienza e che il giudizio R.G. 9132/2024 trovasi in altra fase processuale, va, in primo luogo, disattesa l’istanza di riunione formulata dalla c ontribuente in adesione al condivisibile indirizzo secondo cui nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. non ha riunito un procedimento, già pronto per la decisione, ad altri aventi ad oggetto la medesima questione, poiché gran parte di essi erano fissati per la medesima udienza e ragioni di speditezza processuale sconsigliavano il differimento per consentire la trattazione congiunta con i restanti) (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25288 del 25/08/2023, Rv. 669264 – 01); 4. deve essere, quindi, disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza in conformità all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di
per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5″, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui la controversia ben può essere esaminata in camera di consiglio;
le censure formulate con il primo motivo sono da ritenere prive di fondamento, rimanendo assorbito il secondo motivo;
5.1. assume l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la ‘Comunicazione di presa in carico’, da essa ricevuta a mezzo posta certificata dal sistema RAGIONE_SOCIALE all’esito dell’invio, in data 7 /10/ 2020, dell’atto di appello in contestazione e dei relativi allegati, sarebbe sufficiente a dimostrare la tempestività del deposito dell’atto e, conseguentemente, da un lato a giustificare la richiesta di rimessione in termini dalla stessa effettuata in occasione del secondo deposito, pacificamente eseguito il successivo 28.07.2021 e, dall’altro lato, a scongiurare la sanzione di inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992, a causa della tardiva costituzione in giudizio di essa appellante;
5.2. come eccepito da parte controricorrente occorre fare riferimento al D.M. MEF del 04 Agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) in vigore dal 10/08/2015, che, nel disciplinare la costituzione in gi udizio del ricorrente, all’art.7 ( Trasmissione di atti e documenti del ricorrente -art. 10 del regolamento ) testualmente dispone: «1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell’art. 4, trasmette al S.I.RAGIONE_SOCIALE.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione
comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo. 2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell’art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 3. Il S.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE, in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. 4. Il RAGIONE_SOCIALE. successivamente procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi; b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi; d) alla verifica dell’integrità dei file firmati; e) al controllo del formato dei file trasmessi. 5. In caso di esito positivo dei controlli, il RAGIONE_SOCIALE provvede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata l’informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. 6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il RAGIONE_SOCIALE non procede all’iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. 7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il RAGIONE_SOCIALE iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell’area riservata un messaggio contenente l’indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all’indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non
acquisiti. 8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell’area pubblica del Portale. 9. Il RAGIONE_SOCIALE assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell’area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione »;
5.2. ne deriva che ai fini della costituzione in giudizio rilevano sia la prima ricevuta ‘sincrona’ emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta ‘asincrona’ attestante l’avvenuto vaglio del RAGIONE_SOCIALE circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico;
5.3. non può, dunque, ritenersi che la semplice ricevuta in data 7 ottobre 2020 attestante la ‘presa in carico’ del ricorso sarebbe sufficiente ai fini che occupano, trattandosi di effetto a carattere provvisorio, destinato a consolidarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui il sistema RAGIONE_SOCIALE generi, una volta esauriti i controlli formali e sostanziali dell’atto e dei suoi allegati, anche l’attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso. Ne discende che il deposito del ricorso in appello eseguito da parte solamente in data 28.07.2021 (a circa un anno di distanza dalla notifica dell’atto) è da ritenersi tardivo;
5.4. né coglie nel segno la tesi di parte ricorrente, ribadita in seno alla memoria conclusiva, secondo cui la circostanza che la nota del 28.7.2021 per la reiscrizione sarebbe stata formula dal difensore della contribuente non appena avuto notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di giustizia come da comunicazione pervenuta dal legale di controparte in data 6 luglio 2021 ed avendo, pertanto, proceduto in un ragionevole lasso di tempo (ovvero entro 22 giorni dalla medesima comunicazione del legale di controparte) con
conseguente integrazione sotto tale punto di vista degli estremi per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini. Va, per contro, rilevato che devono ritenersi corrette le conclusioni dei giudici di merito circa la ritenuta tardività della costituzione e la insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini apparendo la condotta della RAGIONE_SOCIALE negligente nella misura in cui la stessa non si è attivata tempestivamente ovvero nei giorni immediatamente successivi alla prima comunicazione, come sarebbe stato suo onere, per conoscere l’esito della procedura stante la mancata ricezione delle ulteriori informazioni a cura del RAGIONE_SOCIALE circa il buon esito della procedura ma si è attivata solamente a parecchi mesi di distanza, dopo una interlocuzione con il legale della controparte;
5.5. atteso che le disposizioni sopra richiamate prevedono un veloce e rapido meccanismo, a formazione progressiva, ai fini della rituale iscrizione a ruolo e che il citato comma 9 dell’art. 7 D.M. MEF del 04 Agosto 2015 dispone che: ‘ Il RAGIONE_SOCIALE assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell’area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione ‘ sarebbe stato onere di parte contribuente, attivarsi, quanto meno nei successivi giorni, per verificare l’esito della procedura;
5.6. per tali ragioni, nessuna censura, quindi, può essere ragionevolmente mossa alla sentenza impugnata in questa sede nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva la costituzione ed improcedibile l’atto di appello ed infondata la istanza di rimessione in termini non sussistendo l’ ipotesi di un ‘errore scusabile’;
conseguentemente il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controricorrente,
liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data