Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21459 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21459 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20127/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, in proprio, elettivamente domiciliata in BRANCALEONE CORSO UMBERTO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ; -ricorrente-
CONTRO
COMUNE DI COGNOME, in persona del sindaco pro tempore; -intimato
E CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della CALABRIA n. 1674/2024 depositata il 11/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di giustizi tributaria di secondo grado della Calabria, che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria, di reiezione del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento dell’I.M.U, per l’anno di imposta 2012.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla notificazione di cartella esattoriale via pec, ha ritenuto che la sua irritualità, per essere la ricevuta di consegna telematica in estensione ‘.doc’ anziché ‘.pdf’, non ne comporta la nullità ove essa, come nel caso di specie, abbia raggiunto il suo scopo. Né, d’altro canto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la copia della cartella di pagamento- originariamente cartacea- su supporto informatico, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, ne implica l’invalidità, mentre la mancanza della sottoscrizione digitale dell’atto e della firma digitale del notificante sulla relata di notifica non sono causa di inesistenza. Indi, ha osservato che, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’avviso di accertamento presupposto, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’identificazione di quell’atto, al fine di assicurare il diritto di
difesa del contribuente. Ciò premesso, ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, non avendo la ricorrente impugnato, nel termine di giorni sessanta, l’avviso di accertamento, che ella stessa assume esserle stato notificato in data 11 gennaio 2018.
Il Comune di Brancaleone e l’Agenzia delle Entrate riscossione sono rimaste intimate.
Con provvedimento del 25 novembre 2024, reso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del procedimento, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non avere la parte ricorrente rispettato la prescrizione sul deposito telematico del ricorso, ai sensi dell’art. 196 quater, comma 1 disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 35, comma 2 d. lgs. 149 del 2022 a tutti i procedimenti civili davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1^ gennaio 2023. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha richiesto l’iscrizione a ruolo del ricorso via pec, in data 29 settembre 2024, ciò giustificando ‘ a causa dell’avviso contenuto sul programma Quadra processo telematico (interruzione dei servizi civili dalle ore 17 del 27/09/2023 fino alle ore 8 del 30/9/2024 ‘. Con la proposta di definizione accelerata il Consigliere delegato ha, nondimeno, sottolineato che l’avviso in oggetto specificava che ‘ Durante l’esecuzione dei lavori delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni, anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi’ . Non vi era, dunque, alcuna anomalia del sistema informatico che potesse delineare la presenza di un fatto ostativo estraneo alla volontà della parte. D’altro canto,
posto che il ricorso per cassazione era stato notificato, via pec al Comune di Brancaleone ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione il 9 settembre 2024, nonostante l’assenza di cause ostative al deposito telematico, la parte avrebbe potuto procedervi il giorno 30 settembre, al termine delle attività di manutenzione. Dall’assenza di deposito telematico -o anche solo del suo tentativonon potendosi reputare rituale quello via pec, discende l’improcedibilità del medesimo. A ciò la proposta di definizione anticipata ha aggiunto che il ricorso, ferma la sua improcedibilità, si appalesa anche inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità dei motivi.
Con istanza in data 11 gennaio 2025 la parte ricorrente ha richiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza deduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ‘ha omesso di valutare elementi decisivi ai fini della decisione’ e che ‘non ha interpretato correttamente le norme nell’ambito delle quali va sussunto il diritto fatto valere in giudizio’. Assume che la Corte di seconda cura non abbia letto gli atti offerti a supporto delle ragioni della contribuente. Osserva che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata riguarda la notificazione a mezzo posta, ancorché la cartella di pagamento sia stata notificata via pec, mentre la nota di trascrizione non può essere considerata sostitutiva della relata di cui all’art. 3 l. 890 del 1982. Osserva, inoltre, che ove non vi sia sottoscrizione l’atto deve essere giudicato giuridicamente inesistente. Rileva che la cartella impugnata è priva di adeguata motivazione contenendo solo generiche e ripetitive indicazioni circa il tributo, gli interessi e le sanzioni, in violazione dell’art. 7 l. 212 del 2000. Tanto è vero
che la destinataria ha ricevuto l’atto, ma non ne ha compreso il contenuto. Assume che, tuttavia, non compete al contribuente pervenire alla ricostruzione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento. In particolare, l’atto difetta di trasparenza, riguardando un immobile per il quale per una parte l’ente applica l’esenzione e per l’altra parte applica l’imposta come seconda casa. Assume di avere evidenziato con memoria del 16 maggio 2024, che il Comune di Brancaleone, pur interpellato in via di autotutela, non aveva dato risposta, perpetuando l’errore.
3. Con l’istanza di decisione sottolinea di avere provveduto al deposito del ricorso sia in forma digitale, con pec in data 29 settembre 2024, ore 18:48, che in forma cartacea con corriere SDA, Poste Italiane, in data 1 ottobre 2024, ore 14:04. Rileva che nonostante fosse in possesso dei dispositivi FD/CNS per l’accesso e dei programmi RAGIONE_SOCIALE non è riuscita, per motivi di malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali, a far luogo al deposito telematico. Nondimeno, qualora l’atto sia inserito nei registri informatizzati dell’Ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo, trattandosi di modalità comunque non estranee al rito processuale, secondo la disciplina transitoria. Osserva che la ricorrente è comunque pervenuta al superamento dei problemi tecnici, avendo depositato altro ricorso per cassazione, relativo al pagamento dell’IMU del 2015. In ordine all’ulteriore profilo di inammissibilità, di cui alla proposta di definizione anticipata, sostiene che il ricorso è sorretto da motivi specifici, mentre la sentenza impugnata contiene errori evidenti in ordine alla debenza del tributo, come dimostrano le sentenze di prima cura, che hanno accolto il ricorso della contribuente relative all’imposta per gli anni 2016 e 2017.
Il ricorso è improcedibile.
Come già chiarito dalla proposta di definizione agevolata ‘In base all’art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall’1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche’ (Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023).
Ora, nel caso di specie, non si versa nell’ipotesi di cui all’art 196 quater, quarto comma, posto che il sistema informatico non era ‘non funzionante’, tanto è vero che la comunicazione con cui si dava avviso all’utenza dell’esecuzione delle attività di manutenzione dalle ore 17 del 27 settembre 2024 sino alle ore 8 del 30 settembre 2024, espressamente precisava che le funzionalità di deposito telematico del settore civile sarebbero state disponibili, pur essendo possibile che gli esiti dei controlli automatici potessero pervenire solo al riavvio completo di tutti i sistemi. Ciò, dunque, non solo comportava la sicura possibilità di deposito telematico, ma, comunque, era temporalmente limitato sino alle ore 8 del giorno 30 settembre 2024, con la conseguenza che, in ogni caso, ben avrebbe potuto depositare telematicamente il ricorso in detta data, essendo il medesimo, ex art. 369 comma 1 cod. proc. civ., l’ultimo giorno utile, stante la notificazione del ricorso il 9 settembre 2024, via pec ad entrambe le controparti. D’altro canto, è indicativo della non addebitabilità al sistema informatico delle difficoltà incontrate
dalla ricorrente nel deposito telematico, quanto dalla medesima affermato in sede di opposizione dalla proposta di definizione anticipate, ove si precisa che ‘Allo stato comunque la istante è riuscita a superare gli impedimenti tecnici’ avendo provveduto al deposito telematico di atti relativi ad altro ricorso per cassazione. Si tratta di un’affermazione che, seppur del tutto ininfluente sulla decisione del presente ricorso, rappresenta, nondimeno, la sussistenza di difficoltà che esulano dal corretto funzionamento del sistema, in quanto evoca difficoltà tecniche riconducibili all’utente, che sostiene di averle incontrate anche avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che avrebbe accettato il deposito cartaceo.
Questa Corte ha, nondimeno, chiarito (Cass. Sez. 5, 26/04/2023, n. 11029, Cass. Sez. 6, 10/10/2022, n. 29357) che il fatto ostativo, rilevante ai fini della tempestività e regolarità del deposito, è solo quello che sia oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che non sia governabile dalla medesima, in quanto riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, o della mera difficoltà.
Si tratta di ragioni che sorreggono la declaratoria di improcedibilità, al di là delle pur fondate considerazioni contenute nella proposta di definizione accelerata sull’inammissibilità dei motivi di ricorso per genericità e difetto di autosufficienza, a questi dovendosi aggiungere, peraltro, che le doglianze non sono articolate in motivi ai sensi dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ.. [cfr. ‘In materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un
loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all’interno del testo dei cinque capitoli dell’unico motivo formulato, ha riscontrato l’assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., prendendo atto dell’impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite)’ Cass. Sez. 2, 23/10/2018, n. 26790; cfr. anche Cass., 22/01/2018, n. 1479; Cass., 18/05/2005, n. 10420, secondo cui ‘la specificità del motivo di ricorso per cassazione non è assolta dal mero richiamo dei motivi di appello in quanto una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata’ ; v., altresì, Cass., 27 aprile 2025, n. 11001; Cass., 7 novembre 2024, n. 28691: nel ricorso per cassazione, che è una impugnazione a critica vincolata, le censure possono essere articolate solo all’interno di specifici motivi di ricorso, riconducibili all’una o all’altra delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 c.p.c. È inammissibile quindi il motivo di ricorso che si risolva in una critica libera avverso il provvedimento impugnato e consti esclusivamente della esplicita riproposizione delle argomentazioni già oggetto di esame nel giudizio di merito, non ricondotte all’una o all’altra delle specifiche ipotesi di censura dettate dall’art. 360 c.p.c.].
Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro
500,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.