Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16321/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 53/2023 depositata il 10/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR-2 del Lazio con la sentenza n. 53/14/2023, depositata in data 10 gennaio 2023 e non notificata, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento per IMU riferiti agli anni 2014 e 2015.
Contro detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di secondo grado con ordinanza interlocutoria in data 26 giugno 2024, la contribuente depositava ulteriore memoria ex art. 380bis c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità ed illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in quanto la CGT-2, pur avendo dato atto del fatto che parte appellata aveva eccepito l’inammissibilità del proposto appello, stante il mancato deposito RAGIONE_SOCIALEe prove RAGIONE_SOCIALEe notifiche in sede di costituzione -trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d’ufficio, in ogni st ato e grado del giudizio -aveva poi omesso di pronunziarsi sul punto, implicitamente rigettando tale questione.
Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza , in quanto i giudici di appello non avevano, in alcun modo, esaminato il prodotto avviso di annullamento in autotutela emesso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva provveduto a prestare acquiescenza alla decisione RAGIONE_SOCIALE CTR Lazio che, con riferimento ai periodi 2009 -2010 e 2011, aveva accertato che la contribuente aveva comprovato che gli immobili erano utilizzati per fini istituzionali , per l’ospitalità dei Padri
appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE mentre nessuna prova di svolgimento di attività commerciale era stata fornita dall’ente impositore.
Con il terzo motivo ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92 e succ. mod., letto in combinato disposto con l’art. 39 d.l. 223/2006, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, con l’art. 73 comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/86, 2697 c.c. , con l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213) con l’art. 7 del d. lgs . 546/92 e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che era palesemente illegittima la decisione nella parte in cui i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello avevano motivato l’accoglimento del gravame assumendo che gli elementi dedotti dalla ricorrente erano da ritenersi sufficienti ad escludere lo svolgimento di attività commerciali atteso che l’ospitalità dei religiosi, per i vari motivi riportati nelle allegate dichiarazioni, non poteva costituire prova che l’ente svolgeva, esclusivamente, attività religiosa.
Con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.74 legge 342/2000, non avendo i giudici territoriali tenuto conto in alcun modo RAGIONE_SOCIALE‘annullamento degli avvisi di classamento da parte RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, con conseguente regressione RAGIONE_SOCIALE rendita a quella originaria, con riferimento agli immobili di cui ai progressivi 10 e 16 degli avvisi, apparendo evidente l’ illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza opposta anche sotto l’ulteriore profilo RAGIONE_SOCIALE‘avallo illegittimo agli avvisi d’accertamento opposti, traenti sul punto origine da altri atti RAGIONE_SOCIALE P.A. oggetto di annullamento.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure.
5.1. Va premesso che l’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo testo normativo,
prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, l’atto d’appello con la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione.
5.2. Orbene, in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna – che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l’esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211).
E’ stato, ancora, condivisibilmente affermato che in tema di contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria adita, RAGIONE_SOCIALE‘originale del ricorso notificato o di copia RAGIONE_SOCIALEo stesso, unitamente a copia RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro RAGIONE_SOCIALE stessa tempestività RAGIONE_SOCIALE costituzione, il ricorso è inammissibile e tale san zione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via RAGIONE_SOCIALE costituzione del convenuto’ (Cass. 9/08/2016, n. 16758; Conf. Cass. n. 31879 del 2022).
5.3. Nel caso di specie l’ente impositore appellante non ha provveduto al rituale deposito RAGIONE_SOCIALEe ricevute di spedizione e ricezione del ricorso d’appello, per come desumibile dal file depositato
contenente l’atto d’appello , come verificato a seguito RAGIONE_SOCIALE disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio .
Peraltro il RAGIONE_SOCIALE, anche in questa sede, senza nulla osservare in ordine al mancato deposito di tali ricevute -come detto non rinvenute agli atti -si è limitato a sostenere la ritualità e tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e la correttezza RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che, nel decidere nel merito avrebbe, seppur implicitamente, disatteso il motivo di doglianza, finalizzato ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso d’appello.
Conseguentemente in accoglimento del suddetto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va dichiarata la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello , con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
6.1 Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO antistatario.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di appello liquidate in euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti, nonché quelle del giudizio di legittimità liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, in data 15 ottobre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME