Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9298-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3707/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 19982/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso cartella esattoriale per omesso pagamento di imposta di registro.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va disatteso l’assunto, sviluppato nella memoria della ricorrente, secondo cui il controricorso sarebbe inammissibile per tardività.
1.2. Il ricorso è stato notificato il 14.4.2021, il termine di gg. 20 fissato dall’articolo 369 c.p.c. vigente ratione temporis per il relativo deposito scadeva il 4.5.2021, l’ulteriore termine di gg. 20 fissato dall’articolo 370 c.p.c. vigente ratione temporis per la notifica del controricorso scadeva il 24.5.2021; donde la tempestività del controricorso, notificato il 24.5.2021.
1.3. Va inoltre evidenziato che è stata data prova della notifica del controricorso, effettuata in modalità telematica, mediante il deposito delle copie informatiche, in formato cartaceo, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall’art. 16 -quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, ratione temporis applicabili.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge – articolo 360 cpc – omessa notificazione della cartella – la notifica a mezzo PEC – violazione dell’articolo 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, commi 6 e 7 – articoli 115 e 116 CPC e articolo 2697 CC – la notificazione per PEC degli atti tributari valida dal 1° luglio 2017 – le modalità di cui al comma 6 del ridetto D.L. 193/2016 – inesistenza della notificazione PEC in relazione alla ritenuta tardività del ricorso in primo grado – articolo 21 D.Lgs. a notifica della cartella impugnata sia in quanto effettuata tramite PEC, prima del 1° luglio 2017, sia in quanto mai
546/1992» e lamenta l ‘inesistenza dell ricevuta dalla società.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge … articolo 26 del DPR 602 del 1973, commi 1 e 5, come modificato dall’articolo 7quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 – articoli 115 e 116 CPC legge n. 890 del 1982 – articolo 2697 cc – tutti in relazione alla notificazione diretta della cartella spedita in plico raccomandato ed alla ritenuta tardività del ricorso in primo grado come decorrente dalla notificazione della cartella articolo 21 della legge 546 del 1992 – omessa notificazione della cartella – la prova del contenuto – onere del notificante – la prova contraria offerta dalla ricorrente – omesso deposito degli atti ex articolo 26, comma 5 – plurime violazioni del rito » e lamenta che l’Ufficio non abbia dato prova del contenuto della busta contenente la notifica della cartella tramite raccomandata Nexive e deduce che la raccomandata conteneva solo una comunicazione di deposito e non la cartella.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «travisamento della prova – omessa motivazione – articolo 360 CPC in relazione all’articolo 2697 c.c. -il vizio di motivazione … » e lamenta che i Giudici di merito abbiano omesso di valutare le prove presentate dalla ricorrente circa il contenuto del plico relativo alla notifica della cartella impugnate, con relativo travisamento della prova.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. – … articolo
2697 c.c.» – per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare le prove offerte dalla ricorrente circa l’effettivo contenuto reale della raccomandata e ritenendo valida la certificazione di ricezione della raccomandata, seppure priva di collegamenti con la cartella.
2.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge – articolo 360 c.p.c. in relazione all’articolo 21 del D.Lgs. 546 del 1992 – articolo 115 e 116 c.p.c.» per avere i Giudici di merito erroneamente ritenuto notificata la cartella in data 8/6/2017, sebbene l’Agenzia delle Entrate avesse indicato la data del 15/06/2017 per la notifica della cartella come 15/06/2017, rendendo dunque tempestivo il ricorso proposto in data 12/09/2017.
2.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge – articolo 360 c.p.c. in relazione all’articolo 101 c.p.c. » per avere la Commissione tributaria regionale sollevato d’ufficio l’eccezione sul ritardo nell’iscrizione a ruolo senza dar modo alle parti di replicare, e senza avvedersi che in primo grado la notificazione del ricorso era stata effettuata il 12/9/2017, mentre l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 27/12/2018, mentre in secondo grado la notificazione dell’appello e l’iscrizione a ruolo erano state effettuate entrambe il 19/12/2018.
2.7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce, in rubrica, l’« interesse del ricorrente alla definizione nel merito della controversia, interesse pretermesso dalle questioni procedurali …(e)… interesse all’annullamento del tributo e/o della cartella», chiedendo «l’annullamento del tributo e/o della cartella», evidenziando l’omesso accertamento del tributo e la necessità di una decisione nel merito.
3.1. Va preliminarmente esaminato il sesto motivo di ricorso, per il principio della ragione più liquida.
3.2. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello affermando quanto segue: ‘Va preliminarmente osservato che, come risulta in atti, è da ritenere regolarmente notificato l’atto impositivo di cui si tratta, mediante la raccomandata recapitata il giorno 8 giugno 2017 e firmata dal portiere. Tanto premesso è da rilevare che il ricorso introduttivo era stato notificato alla controparte oltre i sessanta giorni, così superando il termine perentorio
previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 546/92; deve ancora sottolinearsi che l’ulteriore termine dei trenta giorni per il successivo deposito risulta disatteso».
3.3. Ciò posto, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente – ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione della parte resistente.
3.4. Emerge dalle deduzioni della stessa ricorrente nel ricorso in cassazione (cfr. pag. 16) e dalla documentazione allegata (estratto del Registro Generale della Commissione tributaria provinciale di Roma), che la notifica del ricorso in primo grado era stata effettuata in data 12/9/2017 mentre l’iscrizione a ruolo era stata effettuata il 27 /12/2017.
3.5. La Commissione tributaria regionale ha dunque correttamente confermato la sentenza di primo grado sul rilievo relativo al tardivo deposito del ricorso notificato.
3.6. È opportuno inoltre evidenziare che l ‘art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell’ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall’ ultimo periodo del secondo comma.
3.7. La norma impone al giudice, ove rilevi d’ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l’obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisione solitaria» su una questione decisiva per l’esito del giudizio.
3.8. L’ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che
l’obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il «diritto vivente» attraverso la giurisprudenza di questa Corte, ed in tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall’art. 101 c.p.c., a garantire il «giusto processo» (art. 111 Cost.).
3.9. Ne consegue che il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio.
3.10. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l’obbligo di evitare una «decisione a sorpresa», che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle «connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione» (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005).
3.11. Proprio alla luce delle conseguenze che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza, ma analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un’attività esclusivamente assertiva, consistente in «mere difese», o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014).
3.12. Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022).
3.13. Con particolare riferimento a quest’ultima categoria di questioni, rileva invero un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base
al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n. 15019/2016).
3.14. Occorre, pertanto, ribadire che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale -nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. n. 15019/2016).
4.1. Il rigetto del sesto motivo di ricorso determina l’inammissibilità dei rimanenti motivi, che non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.
4.2. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale allorché la sentenza sia sorretta da due diverse rationes decidendi distinte e autonome, come nel caso in esame, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di essa rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata, risultando comunque consol idata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15399/2018).
4.5. Le questioni prospettate nei rimanenti motivi sono volte, oltre che a chiedere il consequenziale annullamento della sentenza impugnata e la decisione nel merito della controversia (settimo motivo), a censurare la sentenza impugnata laddove ha rilevato la tardività della notifica del ricorso introduttivo.
4.6. La sentenza impugnata ha tuttavia, come si è detto, altresì rilevato, con autonoma motivazione in sé sufficiente a sorreggere la decisione
impugnata, l’inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4.7. Tale ratio decidendi resiste alle censure della ricorrente per le ragioni sopra esposte, sicché risulta consolidata la motivazione pure posta dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto dell’appello, atteso che, se anche le ragioni svolte con il restanti motivo fossero fondate, non sarebbero idonee a incidere sulla statuizione della sentenza impugnata, con la conseguente irrilevanza del loro esame.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.486,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da