Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34960 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13821-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 5731/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento, emessa da RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE), e relative cartelle ad essa sottese, di competenza del giudice tributario, ed ha depositato memoria difensiva;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia «v iolazione dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto validamente prodotta in giudizio la documentazione di parte resistente/appellata nonostante …(fosse)… stata depositata fuori dei termini di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/1992 sia in primo che in secondo grado »;
1.2. la censura è fondata;
1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26115 del 17/11/2020, Cass. n. 5429 del 07/03/2018, Cass. n. 24398 del 30/11/2016, Cass. n. 3661 del 24/02/2015), nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti, al che consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
1.4. ciò comporta, dunque, sulla base degli atti prodotti dal ricorrente e RAGIONE_SOCIALE stesse asserzioni della controricorrente, che la documentazione, depositata tardivamente dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado (costituzione in primo grado della RAGIONE_SOCIALE effettuata in data 18.6.2018 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione in data 28.6.2018) -circostanza non specificamente contestata dalla controricorrente -, non poteva essere esaminata nel giudizio di appello in quanto prodotta, in tale grado, oltre il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (costituzione in appello della RAGIONE_SOCIALE in data 27.9.2019 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione, in data 30.9.2019);
2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2953 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente rigettato l’eccezione d i prescrizione, sollevata dal contribuente, circa « l’intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi precedenti la notifica dell’atto impugnato, sia la maturazione della prescrizione tra la data di asserita notifica RAGIONE_SOCIALE singole cartelle e la data di notifica dell’avviso di intimazione oggetto del giudizio »;
2.2. sul punto la Commissione tributaria regionale ha motivato come segue: «Il corretto espletamento della procedura di notifica degli atti sottesi al l’ avviso di intimazione impugnato ha sortito, conseguentemente, il duplice effetto di consentire al contribuente di poter eventualmente eccepire, nel termine normativamente previsto di sessanta giorni dalla notifica di tali atti, eventuali vizi formali e sostanziali della pretesa creditoria avanzata dall’Amministrazione finanziaria (cosa che egli non ha provveduto a fare, essendo ormai, pertanto, decaduto irrimediabilmente da tale possibilità), sia di interrompere il termine prescrizionale entro il quale poter avanzare e portare a compimento il credito impositivo dell’Amministrazione»;
2.3. considerato dunque che la documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente risulta inammissibilmente prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE (sulla scorta di quanto dianzi illustrato), ne consegue che la Commissione tributaria
regionale ha erroneamente omesso di verificare l’eventuale interruzione di ciascuno dei singoli crediti, sottesi all’atto impugnato ;
all’accoglimento dei motivi che precedono consegue l’assorbimento del terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. proc. civ., in relazione all’art. 3 60, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale riconosciuto valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia dall’Ente di esazione, nonostante il disconoscimento della stessa, operato dal contribuente;
da ultimo, va rilevato che la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dato atto dell’ avvenuto sgravio RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA/NUMERO_CARTA in ragione dell’estinzione del debito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, c. 1, conv. in l. n. 136 del 2018;
il ricorso va dunque accolto nel resto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di sgravio indicate in motivazione ed accoglie, nel resto, il ricorso, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da