Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17638 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2737/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO; EQUITALIA SERVIZI DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4162/2016 depositata il 27/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata (per tasse auto anni 2005, 2006 , non contestato l’anno 2007 );
ricorre in cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria anche in replica alle conclusioni della procura generale della Corte di Cassazione;
gli uffici sono rimasti intimati;
La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita anche in udienza.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli otto motivi di ricorso attengono alla regolarità delle notifiche e al ritardo del deposito delle relate di notifica nel processo di primo grado.
Risulta fondato il primo motivo di ricorso (violazione di legge, art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del deposito dei documenti attestanti la notifica in violazione dei 20 giorni liberi previsti dall’art. 32, d. lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli art. 61 e 58, d. lgs. 546/1992 e 345 cod. proc. civ. -art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -), che logicamente assorbe gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso conseguentemente deve accogliersi con la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di
accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento della cartella d pagamento impugnata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva del giudizio possono compensarsi interamente.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo emerge che la Regione Lazio si costituiva nel giudizio di primo grado il 21 aprile 2015, per l’udienza dell’11 maggio 2015 e depositava i documenti relativi alla prova delle notifiche. Dal momento della costituzione (e del deposito dei documenti interruttivi della prescrizione, notifica avvisi di accertamento) non sussistono i venti giorni liberi previsti dalla norma (art. 32, d. lgs. n. 546 del 1992). Conseguentemente la Commissione tributaria provinciale non doveva valutare i suddetti documenti. Il termine, infatti, è perentorio (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 -01).
Inoltre, in appello la Regione rimaneva contumace e, conseguentemente, non può trovare applicazione la regola della produzione dei documenti (contenuti nei fascicoli di parte) in appello («Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992», Sez. 5 – , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 -01; vedi, anche, Sez. 5 – , Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276 – 01).
Nella sentenza impugnata, peraltro, si attribuisce (erroneamente) la produzione documentale alla RAGIONE_SOCIALE e non alla Regione.
1. Ciò premesso va richiamato il consolidato orientamento di legittimità, da ultimo ribadito, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 – 01; in senso conforme, vedi Cass. n. 2787/2006; Cass. n. 23580/2009; Cass. n. 414/2013; Cass. n. 655/2014; Cass. n. n. 3661/2015 e Cass. n. 29087/2018).
Inoltre, nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 – 01).
2. Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l’art. 58,
comma 2, (che regola appunto il giudizio tributario di appello) fa espressamente «salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», ma ciò, però, può avvenire solo con l’atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello ed in tal senso, si è affermato che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita dalla legge con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza di termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.). Secondo un indirizzo che appare del tutto consolidato, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non deve acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale, e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte (v. Cass. n. 22769/2009). Logico corollario di simile affermazione è che non è consentito sopperire per via giurisdizionale, a mezzo cioè di poteri aventi la ripetuta funzione meramente integrativa, alle deficienze istruttorie di una delle parti e soprattutto non è consentito sopperire «all’intervenuta preclusione di facoltà istruttorie ben delineate, quali quelle attinente al deposito di documenti entro un termine perentorio, la ratio applicativa dell’invocata previsione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7 (commi 1 e 2) dovendo essere circoscritta dai limiti imposti dal rispetto del principio dispositivo» (vedi, Cass. 20109/2012).
3. La disposizione de ll’art. 25 , d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «
va interpretata
in combinato disposto con l’ art. 58, comma 2, che prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal d.lgs. n. 546, art. 61, alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto. Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile, come detto. anche al giudizio di appello.
4. Né a diverse conclusioni può pervenirsi dalla luce dei principi fissati dalle S.U. con la sentenza n. 4835 del 16/02/2023, secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova» – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Infatti, «L’acquisizione della prova documentale precostituita come fonte di informazione del giudizio avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli processuali, le quali sono essenzialmente finalizzate a garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio in favore della controparte. Il diritto al giusto processo impone di verificare che il procedimento di acquisizione delle prove sia stato complessivamente equo (Corte europea dei diritti dell’uomo Elsholz c. German ia , n. 25735/94, 13 luglio 2000, § 66; COGNOME c. Slovenia, n. 28621/15, 22 maggio 2018, § 45; COGNOME c. Repubblica ceca, n. 58580/00, 11 gennaio 2005, § 65). Il documento ritualmente prodotto fornisce, così, una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa, in quanto il diritto delle parti al procedimento istruttorio di fissazione dei fatti controversi non implica poi una loro volontà costitutiva dell’effetto probatorio del materiale raccolto», ulteriormente rilevandosi che «…Combinando gli effetti dell’acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d’appello ha il potere -dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304). Il presupposto per la
utilizzabilità del documento in appello è, pertanto, sempre e comunque quello della sua ‘rituale’ produzione in primo grado.
5. Risulta, quindi, evidente che il giudice del gravame potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solamente nell’ ipotesi in cui la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge. Nel nostro caso, come visto le intimate non erano costituite nel processo di secondo grado.
Conseguentemente deve affermarsi il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi»(Vedi già Sez. 5 – , Sentenza n. 9635 del 10/04/2024, Rv. 671039 – 01)
Logicamente, quindi, in assenza di prova valida sulle notifiche di atti interruttivi (assorbiti tutti gli altri motivi sulla validità o invalidità delle notifiche) i crediti risultano prescritti (prescrizione di anni 3: «La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù dell’art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l’allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario,
in relazione al quale l’avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l’ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017)», Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022, Rv. 665501 – 01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione relativamente al primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito annulla la cartella impugnata;
Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.