Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3832 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3832 Anno 2026
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12458-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 01663960845, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO –
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrenti
Cartella di pagamento -Annullamento per vizio di notifica -Impugnazione AdE Legittimazione
RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 5264/30/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21 dicembre 2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
Dal ricorso si evince che alla RAGIONE_SOCIALE fu notificata la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per la ripresa di Irpef, Irap ed Iva.
La società impugnò l’atto per vizi formali, anche di notifica, e per l’infondatezza dei pretesi crediti erariali. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accolse le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente con sentenza n. 180/2012. L’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fu respinto dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 5264/2015.
Secondo quanto riportato in ricorso il giudice regionale avrebbe annullato la cartella per vizi di notifica e dichiarato inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per carenza di interesse.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società, illustrando ulteriormente le proprie ragioni con memoria. Si è costituita anche RAGIONE_SOCIALE, in parziale adesione alle ragioni esplicitate dalla ricorrente con il primo motivo.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, d.lgs. n. 546 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, cpc Erroneamente la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio per carenza di interesse, non risultando soccombente nel giudizio.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cpc, perché erroneamente avrebbe affermato che i motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erano stati assorbiti, laddove con la sua costituzione questa aveva solo formulato eccezioni e non domande.
In via pregiudiziale deve dichiararsi l’i mprocedibilità del ricorso perché non risulta depositata la sentenza impugnata, se non la prima pagina, di intestazione, e l’ultima, senza che sia comprensibile la motivazione.
Invero il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza presso la Corte con la sola prima ed ultima pagina non perfeziona l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Va altresì osservato che anche recentemente questa Corte ha ribadito che il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a base RAGIONE_SOCIALEa decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 28713/2024 e giurisprudenza ivi richiamata), escludendo tale sanzione soltanto quando il senso RAGIONE_SOCIALEa decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso (Cass. n. 9873/2025).
In questo caso l ‘incomprensibilità è assoluta rispetto alle ragioni d’ appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, considerato che nell’ultima pagina tutto ciò che risulta chiaro è che il giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale -evidentemente proposto dall’agente riscossore – per tardività.
Il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza non è desumibile neppure dagli atti difensivi RAGIONE_SOCIALEe parti, non risultando neppure u nivoca l’ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza. In particolare, mentre dall’articolazione dei motivi erariali sembra doversi desumere che le censure siano indirizzate nei confronti RAGIONE_SOCIALEa decisione per aver ritenuto l ‘amministrazione finanziaria priva di interesse alla impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione su questioni di merito neppure trattate (a seguito del
riconoscimento del difetto di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento), non solo il contenuto del controricorso, ma lo stesso atto del concessionario, chiamato in giudizio dall’amministrazione finanziaria, sostengono che la seconda censura erariale sia frutto di un travisamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate dal giudice regionale.
Ne discende che la lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella sua interezza è indispensabile per comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice d’appello e, alla luce di esso, per vagliare il ricorso.
All ‘esito del giudizio segue la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEa società, nella misura liquidata in dispositivo. Le spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione vanno invece compensate, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa parziale adesione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alle difese erariali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di legittimità a favore RAGIONE_SOCIALEa società controricorrente , che si liquidano in € 7.600 ,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed accessori. Spese compensate con l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME