Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
Deposito sentenza impugnata
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4081/11/2021 depositata il 15 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017). Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso , con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’improcedibilità il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4300,00, oltre spese anticipate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024