Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27239 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: ricorso per cassazione – notifica – deposito – decorrenza termini – improcedibilità – riforma Cartabia – persiste
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27326/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (indirizzo pec: EMAIL) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3415/9/24, depositata in data 23 maggio 2024 e che non risulta notificata.
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3415/9/24 veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 4112/04/2022 con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi proposti dalla contribuente avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2016-9, derivanti dal recupero di crediti di imposta indebitamente compensati, a seguito di una operazione di cessione di crediti ritenuta fittizia, intercorsa con la società RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello, in via preliminare, riteneva che la questione dell’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e quella di nullità della sentenza per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. 600/1973, per essere l’avviso sottoscritto da un dirigente senza che sia esplicitata la regolarità della delega, fossero coperte da giudicato in quanto non riproposte nei motivi di appello. Nel merito, riteneva che l’appello fosse da accogliere.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e falsa applicazione dell’art. dell’art. 8, comma 1, della L. 212/2000.
Il secondo motivo di ricorso deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo si allega, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
In via prioritaria all’esame RAGIONE_SOCIALE singole censure, dev’essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità, rectius improcedibilità, del ricorso, sollevata dalla controricorrente.
Come esposto nelle prime righe del presente controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE una prima volta il 25 novembre 2024 (v. all.1 controricorso) senza tuttavia
procedere all’iscrizione a ruolo, salvo poi rinotificare il 17 dicembre 2024 (notifica allegata al ricorso) e provvedendo all’iscrizione a ruolo il 31 dicembre 2024 (v. all.3 controricorso).
Il deposito del ricorso risulta dunque intempestivo, perché il termine di cui all’articolo 369 cod. proc. civ. spirava lunedì 16.12.24 – essendo domenica 15 il ventesimo giorno successivo con proroga di diritto al primo giorno feriale -calcolando il termine dalle utili notificazioni alla società intervenute in data 25.11.2024.
Infatti, per condivisa interpretazione della Corte (cfr., ad es., Cass. n.4108/1995; conformi, tra le altre, Cass. n.9967/2008; Cass. n.37579/2021) il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ. decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.
Il principio va reiterato in diritto anche dopo la riforma Cartabia del processo civile per Cassazione, e dunque dell’intervento de ll’art.3, comma 27, d.lgs. n.149/2022, con modifiche aventi effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Per le ragioni sopra svolte il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono distratti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’ articolo 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in 5.000,00 euro per compensi, 200,00 euro per spese borsuali, spese forfetarie 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME