Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9041 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24240/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, come da procura speciale.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende per legge.
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 50/2016, depositata il 21 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO;
udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con sede legale e stabilimento in Romania, i verbalizzanti, con processo verbale di constatazione, pervennero alla conclusione che la società verificata fosse di fatto amministrata in Italia, presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE, ravvisandosi pertanto un caso di esterovestizione della predetta s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, la cui residenza fiscale sostanziale doveva ritenersi collocata sul territorio nazionale. L’Ufficio, pertanto, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione d’imposta ed i ricavi non dichiarati, emise l’avviso di accertamento con il quale assoggettò a tassazione, ai fini Ires ed Iva, per l’anno 2008, l’imponibile di € 338.668,10, determinato con metodo induttivo.
RAGIONE_SOCIALE propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, eccependo che la propria sede amministrativa ed operativa era effettivamente in Romania.
La Commissione tributaria provinciale di Arezzo respinse il ricorso.
Proposto appello dalla contribuente, l’adita Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’impugnazione, concludendo che tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sussisteva in sostanza «un rapporto di carattere meramente strumentale/operativo, come peraltro pacificamente dichiarato ai verbalizzanti dal Presidente del C.d.A della RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che un rapporto tra società controllante e società controllata, come invece sostenuto dalla parte contribuente.».
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandolo a due motivi.
L ‘Amministrazione ha prodotto nota nella quale ha resistito al ricorso, ma non ha elaborato difese, manifestando solo l’intenzione di partecipare all’ eventuale udienza di discussione, come poi ha fatto, avvalendosi dell’Avvocatura dello Stato (cfr., ex plurimis , Cass. 25/01/2024, n. 2465).
Il AVV_NOTAIO generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile:
il primo motivo, perché si risolve nella richiesta al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della sussistenza dei requisiti fattuali richiesta per l’attribuzione alla società ‘esterovestita’ della residenza fiscale nel territorio nazionale a norma dell’art.73 del t.u.i.r.;
il secondo motivo, poiché anch’esso diretto a contestare la sussistenza dei presupposti fattuali della ritenuta residenza fiscale in Italia della società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso per il quale si procede reca la premessa testuale che «il sottoscritto procuratore, nell’interesse delia RAGIONE_SOCIALE, passava in notifica nei termini in data 19 luglio 2016 e ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo in data 25 luglio 2016, Ricorso per Cassazione avente il seguente letterario tenore: » e che «Il predetto ricorso non veniva iscritto a ruolo nei termini di legge, né parte convenuta risulta essersi costituita. La RAGIONE_SOCIALE intende riassumere il su esteso giudizio innanzi all’intesta Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria ai sensi dell’art. 307 cpc. riproponendo le medesime domande ed eccezioni in esso formulate. ».
Allegate al ricorso vi sono le prove della notifica di ambedue i ricorsi: quello originario, non depositato, consegnato il 19 luglio 2016 all’Ufficiale giudiziario e da quest’ultimo notificato a mani all’RAGIONE_SOCIALE il 25 luglio 2016; quello ‘in riassunzione’ e depositato, per il quale si procede, consegnato il 14 ottobre 2016 all’Ufficiale giudiziario e da quest’ultimo notificato a mani all’RAGIONE_SOCIALE il 19 ottobre
2016.
Tanto premesso, il ricorso per il quale si procede è inammissibile.
Infatti, Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte e di tempestivo deposito solo dopo la seconda notificazione, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass. 05/10/2017, n. 23264; conformi, ex multis , Cass. 17/03/2022, n. 8674; Cass. 30/11/2021, n. 37579; Cass. 03/05/2016, n. 8704; Cass. 0270272016, n. 1958; Cass. 11/11/1997, n. 11118; Cass. 08/04/1995, n. 4108; Cass. 09/04/1992, n. 4366).
Nel caso di specie la ricorrente non solo non ha allegato che la notificazione del primo ricorso non fosse valida, ma anzi ne ha premesso e dimostrato il perfezionamento. Pertanto, dalla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario della notifica, contro cui l’impugnazione è rivolta (Cass. 11/05/2007, n. 10837), e quindi dal 25 luglio 2016 (quando l’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la consegna della prima notificazione del ricorso), decorreva il termine di venti giorni di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., scaduto
pertanto il 14 settembre 2016, senza che il ricorso sia stato depositato, come dà inequivocabilmente atto nella citata premessa la stessa parte ricorrente.
Il deposito del ricorso ‘per riassunzione’, successivamente notificato nuovamente, è, peraltro, necessariamente posteriore alla stessa scadenza del 14 settembre 2016, atteso che tale secondo ed identico atto reca la data di sottoscrizione del 13 ottobre 2016, quindi è stato formato (prima ancora che notificato nuovamente e depositato) quando il termine per il deposito, decorrente dal perfezionamento della prima notificazione, era già spirato.
Rammentato allora che la violazione del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio e non sarebbe sanata neppure dalla notifica del controricorso della controparte senza formulazione di eccezione di improcedibilità (Cass. 08/10/2013, n. 22914; Cass. 26/05/2015, n. 10784), va dichiarato improcedibile il ricorso.
2. Le spese di legittimità, relative all’attività difensiva svolta dalla resistente RAGIONE_SOCIALE in udienza, seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE entrate le spese di lite, che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024