Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9539-2022, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4265/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che emerge dalla impugnata decisione che COGNOME impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza di annullamento in autotutela, presentata ex art. 1, commi 537-546, della l. n. 228 del 2012, relativamente ad una serie di cartelle di pagamento;
che l’adita C.T.P., con sentenza n. 6465/2020, dichiarò il ricorso inammissibile, per avere il contribuente impugnato un comportamento (e, cioè, il silenzio) e non un atto;
che NOME COGNOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 4265/2021, depositata il 26/09/2021 dichiarò il gravame improcedibile, per non avere la difesa dell’appellante notificato l’atto di impugnazione all’ RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale decisione COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, l’ RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE;
Osservato che con proposta ex art. 380bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 23.5.2023 e comunicata telematicamente il 24.5.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che parte ricorrente ha tempestivamente presentato (in data 29.6.2023) rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.;
Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi svolta)
dell’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso, per avere esso contribuente ‘ regolarmente, e nei termini, notificato il ricorso di appello all’RAGIONE_SOCIALE di cui si allega la ricevuta telematica…a riprova di ciò in 15 ottobre 2021 l’RAGIONE_SOCIALE (parte resistente) ha depositato copia della procura all’AVV_NOTAIO, datata 12 febbraio 2021, quindi rilasciata appena cinque giorni dopo la regolare notifica degli atti, oltre alla presunta copia RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali… ‘ (cfr. ricorso, pp. 3 -4);
che il motivo -il quale disvela un lamentato error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che in tema di contenzioso tributario, l’appellante – ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2 – deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia RAGIONE_SOCIALE stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta (Cass., Sez. 5, 15.4.2011, n. 8664, Rv. 617530-01);
che, dunque, ai fini dell’ammissibilità del gravame occorre che l’appellante depositi, nei termini, il ricorso unitamente alla prova della sua notificazione alla controparte appellata;
che, nella specie, la C.T.R. ha dichiarato l’appello improcedibile ( recte, inammissibile) per non avere la difesa del COGNOME (fornito la prova di aver) notificato il gravame alla appellata RAGIONE_SOCIALE;
che -come correttamente rilevato in sede di proposta ex art. 380bis, comma 1, cod. proc. civ. -rispetto a tale statuizione, non solo parte ricorrente non ha indicato (con conseguente
inammissibilità del motivo per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) se e quando l’atto di appello, completo anche della relata di notifica, sia stato depositato innanzi alla C.T.R. (nel ricorso, infatti, si dà atto del solo deposito dell’atto di gravame in data 16.2.2021 cfr. p. 3, prime due righe – ma non anche della relata di notifica), ma certamente tardivo è l’avvenuto deposito, solo nel presente grado di lite (cfr. ricorso, p. 3, ult. cpv.), della relativa ricevuta di avvenuta notifica telematica;
che, per altro verso, alcun effetto sanante rispetto alla mancata produzione della prova della notifica dell’atto di appello ha determinato – diversamente da quanto opinato in ricorso – la costituzione innanzi alla C.T.R. dell’ RAGIONE_SOCIALE, posto che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (applicabile, si ribadisce, anche al giudizio di appello, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53, comma 2, cit.) ‘ l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce … ‘;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , liquidate come da dispositivo;
che per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, in considerazione della data di fissazione della odierna udienza camerale), stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, COGNOME va altresì condannato al pagamento (cfr. anche Cass., Sez. U, 27.9.2023, n. 27433): 1) in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in
persona del Direttore p.t. , dell’importo di € 4.000,00 (quattromila), ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; 2) in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la RAGIONE_SOCIALE, al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. : a) RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.000,00 (ottomila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito; b) dell’ulteriore importo di € 4.000,00 (quattromila/00), ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Condanna, altresì, COGNOME, al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00).
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione