Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17023 Anno 2025
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME NOME
art. 53 del d.lgs. n.546/1992-
Deposito copia
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17023 Anno 2025
Presidente: NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
atto di appello
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 12996 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 10218/16/2022, depositata in data 1° dicembre 2022, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 499/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposti dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della GdF di Capo d’COGNOME, aveva contestato, stante la mancata presentazione della dichiarazione, per l’anno 2006, un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.
2.In punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che: 1) era infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per deposito dell’atto fuori termine atteso che a fronte della notifica, a mezzo servizio postale, dell’appello presso il procuratore domiciliatario del contribuente in data 15.04.2014 l’atto risultava depositato nel termine di trenta giorni (30.4.2014) presso la CTR della Sicilia, sezione di Messina; 2)l’Agenzia aveva prodotto, in sede di gravame, l’atto di delega a favore del sot toscrittore dell’impugnato avviso di accertamento; 3) l’accertamento si fondava sulle risultanze del p.v.c. della GdF e su elementi certi in forza dei quali era stata ricostruita la posizione fiscale del contribuente anche a seguito di contraddittorio tra le parti; 4) non esentava NOME COGNOME dalle sanzioni l’affermazione che le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista non fossero addebitabili al contribuente medesimo, non ricorrendo le condizioni di cui all’art.6, comma 3, del d.lgs. n. 472/97.
L’Agenzia delle entrate resiste con ‘atto di costituzione’.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 nel testo vigente ratione temporis , precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2014, per non avere la CGT di II grado dichiarato inammissibile l’appello essendo stato il relativo atto depositato nel termine di trenta giorni dalla notifica presso la CTR sebbene – come era stato eccepito in sede di controdeduzioni dal contribuente -l’Agenzia n on avesse depositato come prescritto dall’art. 53, comma 2, cit. nella versione vigente ratione temporis -copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale (che aveva pronunciato la sentenza impugnata) nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’appello ma come da ricevuta di deposito presso la CTP allegata all’atto di controdeduzioni in appello – soltanto in data 16.5.2014.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CGT omesso di considerare l’eccezione proposta dal contribuente di violazione dell’art. 53 , comma 2, nel testo vigente ratione temporis , precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2014, non avendo l’Agenzia depositato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’appello, la copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della CTP (che aveva pronunciato la sentenza impugnata).
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la CGT condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite sebbene l’appello fosse inammissibile e, comunque, l’Agenzia fosse costituita tramite propri funzionari, senza il ministero di un difensore.
Rilevato che con il primo motivo viene dedotto sostanzialmente un error in procedendo che rende necessaria, al fine di poterne vagliare la fondatezza, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello ;
P.Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2015