Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8619/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
-controricorrente –RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8667/2015, depositata il 02/10/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che si è difesa a mezzo controricorso, e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Napoli che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, l’Ufficio aveva accertato, ai fini Irpef un maggior reddito.
La C.t.r. riteneva inammissibile il gravame per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis -in quanto la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, non notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, era stata depositata presso la segreteria RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. solo il 24 luglio 2014, oltre il termine di trenta giorni dalla sua proposizione. Precisava sul punto che, sebbene l’ art. 34 d.lgs. n. 175 del 2014 avesse soppresso la disposizione di cui all’art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di specifiche disposizioni transitorie, la stessa valeva solo per il futuro.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 152 e 153 cod. proc. civ . e RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis. Osserva che la norma non prevedeva alcun termine di trenta giorni per il deposito
né la sua perentorietà e che il richiamo di cui all’art. 53 all’art. 22, comma 1, d.lgs. cit., contenente la previsione del termine a pena di inammissibilità, non riguardava detto ulteriore adempimento. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nella successiva abrogazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 152 e 153 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.
In via gradata deduce che, stante l’assoluta incertezza nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma , ricorrerebbe un errore scusabile.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.
Assume che dal tardivo adempimento non era derivata lesione del contraddittorio e che, pertanto, il vizio doveva ritenersi sanabile con un rimedio analogo a quello di cui all’art. 331 cod. proc. civ.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE posto che, a seguito del trasferimento alle RAGIONE_SOCIALEie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e RAGIONE_SOCIALE competenze in precedenza facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, quest’ultimo non è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle prime (tra le più recenti Cass. 10/05/2024, n. 12870).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
5.1. In primo luogo va ribadito che alla fattispecie in esame, in cui viene in rilievo appello notificato nel 2013, si applica la disposizione di cui all’art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione
antecedente alle modifiche apportate dall’art. 36, d.lgs. n. 175 del 2014, vigente dal 13 dicembre 2014.
Il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2276, Cass. 21/12/2011, n. 27971, che, in riferimento alla novella processuale proprio RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 2, cit. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 3bis, comma 7, d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata norma, anch’essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l’applicabilità ad atto perfezionatosi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore).
5.2. Per costante giurisprudenza di legittimità, la norma di cui al l’art. 53 cit. – dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d’inammissibilità, essere depositato nella segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello -sancisce espressamente che «ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia RAGIONE_SOCIALE‘appello presso l’ufficio di segreteria RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata; tale secondo adempimento, anch’esso testualmente prescritto a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, presuppone ineludibilmente l’esecuzione entro un termine perentorio che deve essere identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘i mpugnazione, già indicato dall’ ‘art. 53, comma 2, prima parte (attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1) per il deposito del ricorso
presso la segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione ad quem (Cass. 27/09/2017, n. 22627, Cass. 12/10/2010, n. 21047).
5.3. Detta disposizione è stata, per altro, già sottoposta a vaglio di costituzionalità e la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione, disattendendo l’argomento secondo cui la stessa sarebbe priva di ratio . La Corte costituzionale, infatti, ha precisato che la previsione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘appello notificato senza il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale; ha aggiunto che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello non avvenga per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario trova adeguata giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia invece effettuata mediante quest’ultimo , la tempestiva notizia RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ. (Corte Cost. n. 43 del 2010).
Questa Corte, inoltre, si è anche pronunciata in ordine alla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione con l’art. 6 Conv. EDU rilevando, altresì che le ragioni esposte a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sono state determinate ex ante , in via generale e astratta, dal legislatore con una norma di diritto positivo che non presta il fianco a dubbi interpretativi e che, dunque, nemmeno può esporre l’utente RAGIONE_SOCIALEa giustizia ad una «sorpresa» circa il suo reale significato, mai posto in discussione nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 27/09/2017, n. 22627).
5 .4. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, nel pronunciarsi sull’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello , rilevando che la copia RAGIONE_SOCIALE‘ atto, non notificato tramite ufficiale
giudiziario era stata depositata tardivamente presso la segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, si è attenuta a i detti principi.
5.5. Gli argomenti esposti escludono, altresì, che si versi in ipotesi di errore scusabile . Non ricorre, infatti, un’ipotesi di overruling né vi era un contrasto in giurisprudenza che, per altro, sarebbe anche di per sé irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini (Cass. 09/11/2021, n. 32827). Inoltre, l’istituto, previsto dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto (Cass. 21/02/2020, n. 4585). Non appare, infine, conferente il richiamo all’art. 331 cod. proc. civ. che attiene a tutt’altra fattispeci e e la cui disposizione non può estendersi al caso in esame oggetto di autonoma regolamentazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE in quanto il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.