Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23571/2021 proposti da:
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) ed ivi residente in INDIRIZZO, INDIRIZZO, CAP 00123, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso di questi elettivamente domiciliato, in Roma – 00183, alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 791/17/2021 emessa dalla CTR Lazio in data
Avviso accertamento variazione classamento unità immobiliare -Tardivo deposito atto impugnato
10/02/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto la variazione del classamento di un’unità immobiliare sita in Roma.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente depositato l’atto impugnato.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta solo nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 citato, e non anche di quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c od. proc. civ., per aver la CTR ritenuto preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di gravame.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Di recente, questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018) ha avuto modo di chiarire che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell’articolo citato.
L’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione applicabile ratione temporis ) elenca i requisiti del ricorso, tra i quali l’indicazione dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (art. 18, comma 2, lett. d), e prevede, a pena di inammissibilità, la mancanza di tale requisito. L’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sempre nella versione applicabile ratione temporis ) recita testualmente: « Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale ».
Analoga sanzione di inammissibilità non è comminata, invece, per il deposito del fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti prodotti, in originale o fotocopia (art. 22, comma 4). Il semplice tenore letterale RAGIONE_SOCIALE menzionate disposizioni impone di ritenere che la sanzione dell’inammissibilità è comminata dalla legge esclusivamente: a) per l’incompletezza del ricorso, perché manca di una RAGIONE_SOCIALE indicazioni di cui all’art. 18, comma 2, e specificamente, dell’indicazione degli estremi dell’atto impugnato; b) per il mancato deposito dell’originale del ricorso notificato ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o
della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Nessuna sanzione di inammissibilità è comminata dalla legge per il mancato deposito del fascicolo con i documenti indicati in ricorso e, segnatamente, della copia dell’atto impugnato, come anche affermato dalla S.C.: « in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato » (così Cass. n. 18872 del 07/09/2007; conf. Cass. n. 4431 del 24/02/2010; si vedano, altresì, Cass. n. 21509 del 20/10/2010; Cass. n. 3456 del 12/02/2009).
3.1. In senso contrario, non può condividersi l’impostazione difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE (a tenore della quale, qualora il giudice non ritenga opportuno concedere un termine al ricorrente per l’allegazione dell’atto impugnato, tale allegazione dovrebbe avvenire spontaneamente da parte del medesimo ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, pena la sua inammissibilità), atteso che nel processo tributario il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell’atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso. Invero, l’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell’inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza RAGIONE_SOCIALE regole processuali fondamentali (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20612 del 12/10/2016).
3.2. E’ altresì errata l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui sarebbe preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di
gravame.
Invero, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito persino alla parte rimasta contumace in primo grado di produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021).
Va, pertanto, ribadito il principio per cui la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2024.