Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13779 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2586/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2504/2017 depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di liquidazione e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni notificato al AVV_NOTAIO il 6 giugno 2014 (riliquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e sanzioni relative a imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, per omessa richiesta di registrazione dell’atto ne i termini);
ricorre in cassazione NOME COGNOME con 8 motivi di ricorso, integrati da successiva memoria (1- violazione degli art. 2 e 13, d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 106, n. 4, l. n. 89 del 193, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2 -violazione dell’art. 10, quinto comma, d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3falsa applicazione dell’art. 69, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ.; 4- falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, d. P. R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 5 – falsa applicazione dell’art. 13, primo comma, d.P.R. n. 347 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 6 – violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d. lgs. 546 del 1992, 111, secondo comma, Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non imputabilità al
AVV_NOTAIO della violazione, omessa pronuncia; 7- violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d. lgs. 546 del 1992, 111, secondo comma, Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., illegittima irrogazione della sanzione, omessa pronuncia; 8violazione dell’art 5, d. lgs. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso in quanto l’atto formato all’estero andava registrato entro sessanta giorni, e il AVV_NOTAIO è responsabile del ritardo della presentazione dell’atto alla registrazione e obbligato al pagamento in solido e in quanto autore RAGIONE_SOCIALE violazioni (sanzioni per responsabilità propria ed esclusiva del AVV_NOTAIO).
La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’AVV_NOTAIO ha chiesto i l rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con la decisione nel merito (di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente) non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con la condanna della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente; le spese del merito, in una valutazione complessiva del procedimento, possono compensarsi interamente.
Il fatto, come risulta accertato dalle decisioni di merito e pacifico tra le parti, risulta nei seguenti termini: il 31 dicembre 2023 NOME COGNOME disponeva lo scioglimento e la messa in liquidazione della società di nazionalità lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio unico, e l’assegnazione (al socio unico) RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari site in Italia; scioglimento avvenuto
con atto pubblico del AVV_NOTAIO; in data 14 marzo 2014 NOME AVV_NOTAIO depositava presso il AVV_NOTAIO il documento redatto all’estero del 31 dicembre 2023 (di scioglimento della società e di assegnazioni al socio degli immobili). Il AVV_NOTAIO, pertanto, redigeva l’atto di deposito di documento estero, regolarmente registrato in data 8 aprile 2014, al N. NUMERO_DOCUMENTO, con l’applicazione della disciplina del prezzo valore, imposta di registro al 9 % sul valore catastale e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in base alla normativa in vigore dal 1 gennaio 2014; il 6 giugno 2024 l’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava al AVV_NOTAIO l’avviso di liquidazione della maggiore imposta e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ritenendo applicabile all’atto di deposito le aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2013, con le relative sanzioni per l’imposta di bollo, registro e ipotecaria e catastale. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE l’atto formato all’estero il 31 dicembre 2013 andava registrato in Italia entro sessanta giorni, quindi entro il 1 marzo 2014.
3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ritiene una violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 106, primo comma, n. 4, l. n. 89 del 16 febbraio 1913. La disposizione prevede il deposito presso l’archivio notarile distrettuale degli atti pubblici rogati in uno AVV_NOTAIO estero, o il deposito presso un AVV_NOTAIO esercente in Italia, «prima di farne uso nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO italiano». Il motivo è fondato, e assorbe logicamente gli altri, in quanto solo con i l deposito dell’atto presso un AVV_NOTAIO esercente in Italia l’atto estero può essere utilizzato in Italia.
Con il deposito si controlla (da parte del AVV_NOTAIO ricevente) la conformità dell’atto ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 28, legge notarile, ma il deposito non costituisce elemento di validità dell’atto: « Con riferimento alla disciplina degli atti formati all’estero, il deposito presso un notaio o presso l’archivio notarile distrettuale dell’atto “prima di farne uso
nello AVV_NOTAIO” – prescritto dall’art. 106, comma 1, n. 4, l. n. 89 del 1913 (legge notarile) – non è elemento perfezionativo dell’atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 28 legge notarile. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha statuito che non era invalida la cessione di crediti “in blocco” stipulata all’estero con un atto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del suo deposito presso un notaio italiano)» (Sez. 3 – , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022, Rv. 665260 – 02).
4. Relativamente al profilo fiscale, si deve rilevare che il deposito dell’atto estero al AVV_NOTAIO esercente in Italia deve registrarsi in termine fisso (unitamente all’atto formato all’estero); solo dalla data di deposito inizia a decorrere il termine per la registrazione, non prima. Soprattutto per il AVV_NOTAIO, in quanto egli non conosceva l’atto formato all’estero, prima del deposito. Infatti, il AVV_NOTAIO non avrebbe potuto registrare l’atto formato all’estero il 31 dicembre 2013, entro il 1 marzo 2014, avendo avuto notizia AVV_NOTAIO stesso (in assenza di prova contraria dell’RAGIONE_SOCIALE) solo il 14 marzo 2014 (data del deposito). Conseguentemente nessuna sanzione può essere addebitata al AVV_NOTAIO (motivi 6 e 8 del ricorso) che non avrebbe potuto compiere l’azione , richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE , di adempimento dell’obbligo fiscale della registrazione , per un atto che non conosceva. Per la sanzione tributaria necessita la consapevolezza di un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente, rimproverabile: «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non
necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza» (Sez. 5 – , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020, Rv. 656818 – 02).
In conseguenza di quanto detto la tariffa da applicare alla registrazione dell’atto è quella in vigore dal 1 gennaio 2014 (secondo motivo del ricorso), in quanto l’atto da registrare (il deposito dell’atto stipulato all’estero) è stato formato il 14 marzo 2014.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio, annullando l’atto impugnato.
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.