Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15643/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 992/2019 depositata il 22/02/2019.
Udita la relazione svolta nell ‘udienza pubblica del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei confronti di NOME COGNOME atto di contestazione e irrogazione sanzioni e contestuale
provvedimento di confisca, notificato il 24.4.2017, a seguito della irregolare introduzione nel territorio dello Stato di n. 112 orologi di marchi prestigiosi per un valore imponibile complessivo di euro 235.000,00, accertata il 6.10.2009, in violazione dell’art. 282 d.P.R. n. 43/1973.
Il COGNOME aveva proposto separati ricorsi che la CTP di Roma aveva riunito e accolto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto appello mentre il COGNOME ha proposto appello incidentale.
La CTR Lazio ha respinto l’appello incidentale e ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE osservando che non sussisteva alcuna decadenza dal potere impositivo e che l’accordo di mutua assistenza amministrativa e cooperazione doganale tra Italia e Giappone del 15.12.2009 non prevedeva alcuna ipotesi di esenzione da imposte o tribute doganali dei diritti di confine.
Avverso questa pronunzia il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria n. 11044/2023 la causa è stata portata ad udienza pubblica.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. da 137 a 141 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 660/73 nonché violazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., in quanto la notifica dell’atto di contestazione e irrogazione sanzioni era stato effettuato presso il codifensore non domiciliatario e non poteva invocarsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. che riguarda gli atti processuali e non quelli sostanziali.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 e della
legge n. 689/1981 perché, a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice, di cui al d.lgs. n. 8/2016, la normativa di riferimento va individuata nella legge n. 689/1981, integrato con le disposizioni relative alle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, con la conseguenza che l’azione dello Stato per la riscossione del diritto doganale, come per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e il sequestro e la confisca RAGIONE_SOCIALE cose, soggiace all’obbligo di notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di accertamento della violazione (art. 28 l. n. 689/1981) ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 d.lgs. n. 473/1997).
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 84, 295 bis, 301 d.P.R. n. 43/1973 (TULD) nonché violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 472/1997, perché erroneamente la CTR aveva affermato l’applicazione dell’art. 84 penultimo comma d.P.R. n. 43/1973 , come modificato dall’art. 29 comma 1 legge n. 428/1990 , che in caso di fatto costituente reato prevede la proroga del termine prescrizionale per un triennio dalla data di irrevocabilità della sentenza penale. Invero, secondo il ricorrente, attesa la depenalizzazione RAGIONE_SOCIALE evasioni di imposta sino a euro 49.999,99 ne deriva l’inapplicabilità del D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 84 comma 3 del TULD, e della sospensione del termine.
C on il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del principio di ne bis in idem , del l’art. 4 protocollo 7 della CEDU, dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull ‘ eccezione di ne bis in idem fondata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, attesa l’intervenuta assoluzione del ricorrente nell’ambito del giudizio penale promosso in relazione al medesimo fatto.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 11044/2023 questa Corte ha portato la causa ad udienza pubblica in considerazione RAGIONE_SOCIALE questioni nuove poste dal secondo e terzo motivo.
Con altra ordinanza interlocutoria n. 21917 del 2023 si è disposta la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte sui problemi interpretativi posti dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016, in particolare con riguardo alla sopravvivenza della confisca di cui all’art. 301 TULD.
Il Collegio ritiene opportuno, in considerazione della rilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate nell’ambito del presente giudizio, attendere la decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte sulla ordinanza di rimessione n. 21917 del 2023.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023.