Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24580 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13443/2020 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME (TARGA_VEICOLO)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
COMUNE di POZZUOLI
– Intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 6864/2019 depositata il 16/09/2019.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo (avviso accertamento per Tarsu, anno 2013);
ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi, integrati da successiva memoria;
resiste l’Agenzia entrate riscossione che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo in quanto infondato;
il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato.
La costituzione dell’ADER è avvenuta con un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile (‘ Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione RAGIONE_SOCIALE– e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili ‘ Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531, Rv. 661376 -02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068). Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del libero foro senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti la deroga alla regola generale di
patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato. Le spese, pertanto, non sono dovute.
Il ricorso, valutato nel suo complesso, rappresenta adeguatamente la questione nodale di causa, anche riportando gli atti essenziali del processo e prospettando violazioni di legge in maniera esauriente, comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi RAGIONE_SOCIALE vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa.
Con i tre motivi di ricorso (tutti ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.) il ricorrente prospetta omesse pronunce e l’illegittimità della sanzione applicata per violazione di legge e dei criteri di proporzionalità; inoltre, prospetta una errata individuazione della tariffa applicata al locale in oggetto (deposito di imbarcazione e non commerciale).
I motivi si trattano congiuntamente in quanto unitari e connessi logicamente e giuridicamente.
I motivi formulati ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili per le sottoindicate ragioni.
Infatti, in presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Relativamente alla proporzionalità della sanzione, primo motivo (che è questione diversa dall’illegittimità della stessa) la sentenza rileva l’assenza di motivo nel ricorso introduttivo (questione nuova in appello, come tale inammissibile). Il motivo, invece, era stato, in effetti, proposto nel ricorso introduttivo (motivo n. 4 del ricorso introduttivo, violazione dei principi di equità e congruità). Tuttavia, la sentenza rileva -quale autonoma ed ulteriore ratio decisoria oltre a quella sulla violazione del divieto di novità in appello – che risultava qui applicata, al minimo di legge, la sanzione per omessa presentazione della denuncia Tarsu, tale essendo la fattispecie concreta, ex art. 76 co. 1^ d.lgs n. 507/93. Sul punto non sussiste contestazione specifica nel ricorso per cassazione e, in conseguenza, il motivo risulta inammissibile per intervenuta definitività di quella ratio .
Il secondo motivo sulla violazione dell’art. 70, d. lgs. n. 507 del 1993 (omessa presentazione della dichiarazione) risulta infondato in quanto la sentenza impugnata rileva correttamente che le altre comunicazioni al Comune (DIA per questioni edilizie) non potevano considerarsi equipollenti, o sostitutive alla dichiarazione specifica Tarsu.
In materia, infatti, neanche le denunce per altre imposte possono ritenersi valide, come ritenuto da questa Corte di Cassazione, con orientamento al quale deve darsi continuità: «In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’esclusione dalla superficie tassabile di quella destinata a lavorazioni industriali deve avvenire, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in base “alle specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione”, e quindi tenendo conto soltanto della natura speciale del rifiuto, in quanto prodotto in un luogo in cui si svolgono lavorazioni industriali, senza che possa essere riconosciuta alcuna rilevanza a dichiarazioni o denunce, presentate dal contribuente ai fini di una diversa imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere esclusa la natura industriale dei rifiuti prodotti, sulla sola scorta di una dichiarazione presentata a fini ICIAP, in cui il contribuente dichiarava la natura artigianale dell’attività svolta)» (Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009, Rv. 609280 – 01).
La dichiarazione, quindi, doveva essere specifica.
Anche il terzo motivo è infondato in quanto, con accertamento di fatto in relazione alla valutazione delle prove, la CTR evidenzia come il deposito fosse utilizzato per attività imprenditoriale e non quale mero deposito di imbarcazione da diporto. Il ricorrente deposita in Cassazione una visura camerale che dovrebbe provare il contrario, ma la stessa non può essere valutata in sede di legittimità («Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3), c.p.c. (…) » (Sez. 5 – , Sentenza n. 4415 del 20/02/2020, Rv. 657334 – 02).
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 12/02/2025 .