Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20592 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2822/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato MAGNANO DI SAN LIO COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- nonché sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa SICILIA n. 5330/2023 depositata il 22/06/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello dal medesimo proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, di accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo alla TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, nonché degli avvisi di pagamento per la TARI del 2017 e 2018 (acconto e saldo).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ritenuto che la società avesse provveduto alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione del tributo a mezzo RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di autorizzazione allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e che la natura pertinenziale RAGIONE_SOCIALEe aree assoggettate a tributo fosse già stata riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ciò risultando dall’atto impositivo impugnato ove la tassa era ridotta alla misura del 50% -poi ulteriormente ridotta al 25% dal primo giudice- ha affermato che, essendo previsto dall’art. 15 del Regolamento che il tributo è da commisurare alle quantità e qualità medie ordinarie, esso
dovesse essere rapportato al periodo di apertura RAGIONE_SOCIALE‘agriturismo, pari a giorni 180. La Corte ha, inoltre, escluso la debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per l’omessa denuncia.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale.
Con istanza del 19 dicembre 2024 la parte controricorrente chiede provvedersi alla riunione del presente giudizio a quelli pendenti fra le stesse parti, iscritti al R.g. n. 11103/2024 avente ad oggetto la TARES per l’anno 2013 chiamato all’odierna Adunanza, e al R.g. n. 20272/2024, avente ad oggetto la TARI per l’anno 2019, per cui non è stata ancora fissata l’udienza.
Con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., la resistente ribadisce le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula cinque motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1 e 70 d.lgs. 507 del 1993. Ricorda che l’avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2010-2012 era stato emesso per omessa denuncia. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la richiesta e la presentazione di documentazione rivolta ad altra finalità non integrano la denuncia prevista dall’art. 70 d.lgs. 503 del 1993 e che il provvedimento RAGIONE_SOCIALE rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE è finalizzato unicamente al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione per l’RAGIONE_SOCIALE produttiva.
Con il secondo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1 e 2 d.lgs. 507 del 1993 e 18 del Regolamento comunale sulla TARSU, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Rammenta che l’art. 18 del Regolamento comunale
stabilisce al comma 2 che le aree scoperte che costituiscono pertinenza vanno tassate al 25%, mentre le aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono da computarsi, ai sensi del comma 3, al 50% e che dalla RAGIONE_SOCIALE lettura RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emerge come il RAGIONE_SOCIALE avesse ritenuto le aree scoperte oggetto di tassazione quali aree operative, non riconoscendone affatto la pertinenzialità come erroneamente sostenuto dai giudici di merito, i quali hanno inopinatamente applicato il comma 2, anziché il comma 3. Sottolinea che la giurisprudenza di legittimità, interpretando l’art. 62, comma 1 d.lgs. 507 del 1993, ha chiarito che l’esenzione dalla tassazione RAGIONE_SOCIALEe aree scoperte, legata alla produzione di rifiuti speciali autosmaltiti o all’inidoneità alla produzione di rifiuti, è subordinata alla loro delimitazione ed alla presentazione di documentazione dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe condizioni di esclusione. Sicché in assenza di siffatti presupposti non poteva applicarsi la riduzione del 75% del tributo.
Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 66, comma 3 del d.lgs. 507 del 1993, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del Regolamento comunale sulla TARSU. Rileva che secondo l’art. 66, comma 3 cit. il RAGIONE_SOCIALE ‘può’ e non ‘deve’ ridurre la tassa nella misura non superiore ad un terzo per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo e che il Regolamento comunale non ha provveduto a stabilire detta diminuzione, ciò rientrando nella sua facoltà, come dimostra la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 15. Né la contribuente ha formulato istanza in tal senso in sede amministrativa a mezzo di denuncia, ciò escludendo la possibilità di far valere la stagionalità in sede processuale.
Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa
pronuncia in ordine alla debenza RAGIONE_SOCIALE‘addizionale ex ECA, oggetto del quarto motivo di appello.
Con il quinto motivo censura, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1 e 70 d.lgs. 507 del 1993. Assume che, stante l’assenza di denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit., le sanzioni sono dovute, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula quattro motivi di ricorso incidentale.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per avere omesso ogni pronuncia sui motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 1, comma 2 e 36, comma 2 n. 4 d.lgs. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., e per omessa motivazione, se di rigetto implicito, in ordine al motivo di appello con cui era stata censurata la mancata riduzione del 20% RAGIONE_SOCIALEa superficie lorda dei locali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del Regolamento comunale, non avendo il giudice di seconda cura motivato sulla funzionalità all’RAGIONE_SOCIALE agrituristica RAGIONE_SOCIALEa stalla, del fienile, RAGIONE_SOCIALEa pagliera, del deposito di scorie varie, del vano scala con annesso piccolo deposito, RAGIONE_SOCIALEa superficie destinata a portico, RAGIONE_SOCIALEa tettoia, del locale servizi e del deposito.
Con il terzo motivo si duole, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 817 e 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del Regolamento UIC del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/98/CE. Sostiene che la
decisione, se di rigetto implicito, ha omesso di motivare sull’assoggettamento a tassazione dei locali di cui al precedente motivo, nonostante dalla relazione tecnica prodotta in giudizio emergesse l’assenza RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione all’RAGIONE_SOCIALE agrituristica.
Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5) cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, per avere il giudice di appello mancato di esaminare quanto accertato sulla effettiva destinazione dei locali.
Va preliminarmente esaminata l’istanza di riunione del presente ricorso a quelli iscritti al R.g. n. 11103/2023, chiamato all’odierna Adunanza, e n. 20272/2024, per il quale non è stata ancora fissata la trattazione. Invero, il principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) importa la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, posto che sia il ricorso n. 11103/2023 R.g., così come quello in esame, sono di pronta soluzione e non esattamente sovrapponibili, mentre non essendo il ricorso iscritto al n. 20272/2024 la trattazione congiunta comporterebbe un sicuro ritardo RAGIONE_SOCIALEa definizione dei processi.
Il primo motivo ed il quinto motivo del ricorso principale, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
13.1 La sentenza impugnata ritiene che la richiesta presentata dalla RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE valga come denuncia al RAGIONE_SOCIALE dei dati relativi alla tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, trattandosi di ‘denuncia unica’ per legge, essendo compito del funzionario che la riceve trasmettere per competenza all’Ufficio interessato.
13.2 Per dare soluzione al quesito occorre muovere dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 d.lgs. 507 del 1993, che introduce il
generale obbligo di denuncia dei locali tassabili e RAGIONE_SOCIALEe variazioni successive che influiscano sull’applicazione del tributo. La disposizione prevede, al comma 1, che ‘ I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi moRAGIONE_SOCIALEi predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali’. Due, dunque, sono gli obblighi imposti dalla disposizione coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62, l’uno è quello di provvedere ad una denuncia ‘unica’ per tutti i locali assoggettabili a tassazione, l’altro, strettamente collegato, riguarda la necessaria utilizzazione dei moRAGIONE_SOCIALEi posti a disposizione dagli uffici comunali.
La previsione trova la sua ragione nella necessità di consentire un’ordinata e coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa applicabile da parte del RAGIONE_SOCIALE. Non appare, altrimenti possibile garantire il controllo di cui all’art. 73 d.lgs. 507 del 1993, posto a presidio RAGIONE_SOCIALE‘interesse comune al reperimento RAGIONE_SOCIALEe risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi. Deve, infatti, ricordarsi che per la TARSU (così come per la TIA, la TARES e la TARI) è stata esclusa l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l’onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve (così anche Cass. Sez. 1, 14/06/2016, n. 12275, in motivazione, in tema di applicazione del privilegio di cui all’art. 2752, comma 3 c.c.).
L’obbligo di denuncia assolve, dunque, una doppia esigenza, da un lato, quella di determinare il dovuto a carico del
singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 d.lgs. 507 del 1993, il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni previste dalla legge, dall’altro, quella di assicurare le risorse per il costo del servizio. È per questa ragione che il sancito l’obbligo di fedele denuncia è presidiato da sanzioni per il suo inadempimento (art. 76) ed è per la medesima ragione che incombe sul contribuente l’onere probatorio sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esclusione o RAGIONE_SOCIALEa riduzione del tributo sin dalla fase amministrativa (art. 62, comma 2).
14. Occorre, a questo punto, chiedersi se la denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993 possa essere ‘contenuta’ in dichiarazioni presentate dal contribuente allo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) istituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 112 del 1998 ed inizialmente regolamentato dall’art. 3 del d.P.R. 447 del 1998, recante le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe aree destinate agli insediamenti produttivi.
Il RAGIONE_SOCIALE nasce, infatti, con lo scopo di ridurre le procedure per la creazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base del principio di semplificazione ‘once only’, per ciò intendendosi che l’interessato anziché indirizzarsi ad una pluralità di uffici per svolgere le pratiche necessarie. si rivolge ad uno soltanto, il RAGIONE_SOCIALE appunto, con il quale interloquisce telematicamente e dal quale unicamente riceve risposta.
Con il nuovo Regolamento di disciplina del RAGIONE_SOCIALE adottato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 3 del d.l. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. 133 del 2008 e contenuto nel d.P.R. 160 del 2010, si stabilisce all’art. 2 che il RAGIONE_SOCIALE è individuato quale
‘quale RAGIONE_SOCIALE soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione RAGIONE_SOCIALEe suddette RAGIONE_SOCIALE‘ ed all’art. 4 che ‘ Il RAGIONE_SOCIALE assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela RAGIONE_SOCIALEa salute e RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità’
14.1 Ora, la lettura RAGIONE_SOCIALEe disposizioni indica che il rapporto fra l’interessato ed il RAGIONE_SOCIALE è certamente RAGIONE_SOCIALE in relazione a tutte le pratiche amministrative inerenti le autorizzazioni necessarie per l’apertura RAGIONE_SOCIALE‘impresa, nonché per le sue successive trasformazioni, ma non indica, al contrario, il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 de 1993, che inerisce non ad una pratica amministrativa rivolta all’apertura o alla trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ma ad una dichiarazione resa ad esclusivi fini tributari, inerente alle caratteristiche dei locali occupati e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ivi svolta quale presupposto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
14.2 Non è inutile ricordare che la TARSU, prevista dal d.lgs. 507 del 1993, è stata sostituita dalla TIA, introdotta dal d.lgs. 22 del 1997, cui è seguita la TIA2, introdotta con l’art. 238 del d.lgs. 152 del 2006, sostituita dalla TARES introdotta con il d.l. 201 del 2011, conv. dalla l. 214 del 2011, a sua volta seguita dalla TARES di cui all’art. 1, commi 639 e segg. RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013. Nelle pur notevoli modifiche che hanno interessato la disciplina relativa alla tassazione dei rifiuti,
nessuna disposizione ha fatto venir meno l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 70 d.lgs. 507 del 1993, che resta tuttora norma applicabile. Né le disposizioni che si sono susseguite hanno stabilito che la denuncia di cui all’art. 70 cit. possa essere sostituita da diversa comunicazione fatta dall’interessato ad altri fini. E ciò perché la denuncia ha un contenuto specifico, non sovrapponibile ad altre comunicazioni, rivolto a mettere a conoscenza il RAGIONE_SOCIALE di dati oggettivi o RAGIONE_SOCIALEe loro variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto, tanto è vero che essa deve essere resa sui moduli a ciò predisposti dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto proprio la compilazione del modulo consente all’ente di acquisire non solo tutti, ma proprio quei dati necessari alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa tassa.
14.3 Depone, inoltre, per la non equiparabilità RAGIONE_SOCIALEa denuncia di cui all’art. 70 cit. ad altre forme di comunicazione l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione secondo il quale ‘In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1’.
14.4 La norma, benché dettata prima RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del RAGIONE_SOCIALE, come si è detto, non è mai stata modificata (salvo per quanto riguarda il comma 3, che qui non interessa), e, ove letta con le disposizioni del Regolamento di cui al d.P.R. d.P.R. 160 del 2010 e di cui al d.P.R. 447 del 1998, che l’ha preceduto, dimostra che il legislatore ha inteso mantenere un distinto obbligo di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993tanto da prescrivere l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di invito a provvedervi in occasione di iscrizione o pratiche relative alle aree interessate- ancorché abbia previsto che le pratiche amministrative relative all’apertura ed alla trasformazione
RAGIONE_SOCIALE‘impresa siano concentrate presso il solo RAGIONE_SOCIALE.
14.5 D’altro canto, nulla vieta che i Comuni stabiliscano che anche le denunce di cui all’art. 70 siano trasmesse attraverso il RAGIONE_SOCIALE, non essendo ciò impedito dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.P.R. 160 del 2010, né dall’art. 3 del d.P.R. 447 del 1998, ma ciò che è certo è che la denuncia, comunque presentata, deve essere redatta sull’apposito moRAGIONE_SOCIALEo predisposto dal RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, proprio l’art. 2 comma 2 d.P.R. 160 del 2010, nel disporre che ‘Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica’ dimostra che il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non significa affatto unicità RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione, ma solo unicità del soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti inerenti le pratiche ed i procedimenti che abbiano ad oggetto l’apertura, l’esercizio o la trasformazione RAGIONE_SOCIALEe imprese.
14.6 La scelta legislativa di mantenere un separato obbligo di denuncia dei dati inerenti alla liquidazione del tributo per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti rappresenta la scelta legislativa di dar prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, alle esigenze pubbliche all’ordinato svolgimento del servizio di interesse collettivo, rispetto a quelle private di non provvedere alla compilazione di più comunicazioni.
15. La conseguenza è che la ‘domanda unica’ presentata dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 10 giugno 2009 per ottenere l’autorizzazione all’apertura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agrituristica non può far luogo RAGIONE_SOCIALEa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507 del 1993. Né ciò appare in contrasto, come affermato dalla controricorrente, con l’art. 16 del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE secondo il quale ‘al cittadino
contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale’. Si deve, infatti, ritenere che le informazioni che non possono essere richieste, in quanto già in possesso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione siano proprio quelle fornite con la denuncia di cui all’art. 70 cit., che una volta comunicate non possono essere pretese per una seconda volta, se non nell’ipotesi di variazione, in armonia con la previsione di cui al comma 2, prima parte RAGIONE_SOCIALEa disposizione, secondo cui ‘La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate’.
15.1 Non può, infine, non rilevarsi che in concreto la domanda presentata al RAGIONE_SOCIALE dalla società (prodotta dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente) se indica l’estensione totale RAGIONE_SOCIALEe superfici in mq. 1124 e quella RAGIONE_SOCIALEe superfici coperte in mq. 924, nulla dice sulla natura (pertinenziale o no) e sulla destinazione (operativa o no) RAGIONE_SOCIALEe superfici scoperte (determinabili solo per sottrazione) ciò chiaramente dimostrando l’insufficienza dei dati così comunicati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa sui rifiuti.
16. Il secondo motivo è fondato.
16.1 Va, innanzitutto, sgombrato il campo dall’eccezione formulata dalla parte controricorrente, con cui si pretende la sostanziale estensione degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘istanza mediazione ex art. 17 bis d.lgs. 546 del 1992 parzialmente accolta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 28 luglio 2020 (indicato in controricorso come del 30 luglio 2020), essa inerendo esclusivamente all’avviso di accertamento in rettifica n. L2210xxTI/2019 relativo alla TARI per l’anno 2014, oggetto del relativo ricorso proposto avanti alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, notificato il 23 gennaio 2020. Deve, infatti, ritenersi che quanto concordato dalle parti in sede di reclamo-mediazione, non possa che afferire alla specifica domanda per la quale il procedimento è stato
attivato, in quanto, non solo l’art. 17 bis cit. (abrogato dall’art. 2, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 220 del 2023) collega il procedimento alla specifica controversia (comma 1), fra l’altro subordinandone il perfezionamento al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata (comma 6), ma perché la mediazione fondandosi sull’incertezza RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse non può che riguardare il singolo atto impositivo o la pluralità degli atti impositivi oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia. E’ ben possibile, infatti, che l’atto o gli atti impugnati contengano determinazioni dubbie, anche sotto il profilo interpretativo, che atti precedenti o successivi risolvono, o perché oggetto di accertamenti più accurati o perché oggetto di chiarimenti normativi e regolamentari. Ed invero, proprio nell’atto di mediazione di cui si discute si legge che con l’avviso di rettifica NUMERO_DOCUMENTO/2019 erano state sottoposte a tassazione solo le superfici interne coperte (c.d. locali), annullandosi il precedente avviso in rettifica NUMERO_DOCUMENTO2018, che comprendeva anche le aree scoperte. Tanto è vero che, adeguandosi alla pronuncia resa dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1495/2019, relativa a precedenti avvisi di accertamento, la mediazione si limita alle sole aree coperte, per essere quelle scoperte già state escluse dall’avviso di NUMERO_DOCUMENTO. Sicché neppure si può dire che l’ente impositore abbia rinunciato con riferimento ad altri atti impositivi ad assoggettare a tassazione le aree scoperte, peraltro ritenute tassabili dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 1495/2019 nella misura del 25%.
Fatta questa precisazione, deve affrontarsi la questione RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEe aree scoperte come operative o pertinenziali, essendo previste percentuali diverse di tassazione (50% per le prime, 25% per le seconde, secondo l’art. 18 del Regolamento comunale, allegato al ricorso per cassazione e sulla
cui legittimità in ordine alla tassazione RAGIONE_SOCIALEe aree pertinenziali non vi è contrasto).
17.1 È bene premettere che la distinzione tra aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative [di cui all’art. 14, comma 4 del d.l. 201 del 2011 conv. con mod. nella l. 214 del 2011 come sostituito dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35, art. 10, comma 3, lett. a), conv. in l. 6 giugno 2013, n. 64] è causa di esclusione dal tributo di risalente impianto. Ed invero, l’art. 21 del d.P.R. del 10 settembre 1982,n. 915, modificando l’art. 269 del t.u.l.f. del 14 settembre 1931, n. 1175, aveva stabilito che la tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa. La disposizione è stata sostanzialmente recepita nella vigenza del règime relativo alla TARSU (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1) -da una sequenza di dd.ll. (d.l. 25 novembre 1996, n. 599, art. 2, comma 4bis , conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5; d.l. 29 settembre 1997, n. 328, art. 6, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410; d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 3, conv. in l. 25 marzo 1999, n. 75) che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorrere dal 1997 (cfr. altresì, con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3, e, quanto alla cd. TIA2, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1 nonché, quanto alla TARI, la l. l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641).
L’art. 14, comma 4 cit. secondo cui, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 10, comma 3 del d.l. n. 35 del 2013 con mod. nella l. n. 64 del 2013 ‘Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe aree scoperte operative, le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” ha, dunque, definitivamente chiarito che le aree scoperte operative sono assoggettabili a tassazione, in quanto in rapporto funzionale con locali tassabili.
Negli altri casi l’assoggettamento all’imposta è riservato alle ipotesi in cui l’area scoperta non costituisca accessorio o pertinenza del locale, dovendo, invece, escludersi quando lo sia. Su questo punto, nondimeno, va chiarito che la fattispecie di esclusione in discorso è stata ricondotta dalla Suprema Corte, con precedenti arresti relativi al regime RAGIONE_SOCIALEa Tarsu, -e con specifico riferimento alle aree destinate a parcheggio – alla disposizione di cui all’art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendosi rilevato che detta disposizione, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti «per il particolare uso cui sono stabilmente destinati», chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione RAGIONE_SOCIALE‘area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (cfr. Cass. Sez. 5, del 09/03/2020 n. 6551; Cass., Sez. 5, del 26 luglio 2017, n. 18500 Cass. Sez. 5, del 14/09/2016, n. 18054; Cass. Sez. 5, del 13/03/2015, n. 5047 ) .
Parimenti, in relazione alla TARES si è affermato che ‘la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione RAGIONE_SOCIALEa pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché non siano operative; operatività consiste nell’idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un’ulteriore estensione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE svolta’ (Cass., Sez. 5, del 26 maggio
2023, n. 14718). Il nesso di pertinenzialità -che, ad ogni modo, va accertato in concreto (Cass., Sez. 5, del 16 febbraio 2018, n. 3800) -non esclude ‘ ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativa siccome luogo di esercizio di un’RAGIONE_SOCIALE che deve considerarsi funzionale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE su quella superficie cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale’ (così Cass. Sez. 5, del 15/11/2024, n. 29538, in tema di TARES, in motivazione)
17.2 Il presupposto del tributo, quindi, risiede sempre nell’occupazione o conduzione di locali ed aree RAGIONE_SOCIALE di rifiuti, ma se spetta all’Amministrazione allegare la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, altrettanto indubbio è che invece è ‘onere del contribuente dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile ovvero RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. Sez. 5, Sentenza del 12/06/2024 n. 19551, con riferimento a TARSU, TARES; Sez. 6, 06/07/2022, n. 21335, a proposito RAGIONE_SOCIALEa TARI).
Ne consegue che la concreta esclusione dall’imposizione di area pertinenziale rispetto al locale assoggettato al tributoprevista con riferimento alla TARSU dall’art. 62 d.lgs. 507 del 1993 e con riferimento alla TIA dall’art. 49 d.lgs. 22 del 1997 – è da valutarsi in concreto, incombendo sul contribuente la prova non solo RAGIONE_SOCIALEa pertinenzialità, ma RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALEa stessa alla capacità di produzione di rifiuti. Onere rivolto a vincere la presunzione iuris tantumprevista dall’art. 62 d.lgs. 507 del 1993di produttività dei rifiuti RAGIONE_SOCIALE‘area o del locale occupato, che, nondimeno, va onorato nella fase amministrativa, ove ciò sia richiesto dall’amministrazione (art. 73 d.lgs. 507 del 1993).
E’ per questa ragione che il sancito l’obbligo di fedele denuncia è presidiato da sanzioni per il suo inadempimento (art.
76) ed è per la medesima ragione che incombe sul contribuente l’onere probatorio sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esclusione o RAGIONE_SOCIALEa riduzione del tributo
17.3 Ora, al di là RAGIONE_SOCIALEa legittimità del regolamento comunale di disporre tout court la tassazione RAGIONE_SOCIALEe aree pertinenziali nella misura del 25%, ciò di cui qui si discute è la natura RAGIONE_SOCIALEe aree, ritenute dall’avviso impugnato quali aree scoperte operative (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, riportato anche nel corpo del ricorso) e dalla Corte di secondo grado, che si uniforma alla sentenza di prima cura, come aree pertinenziali.
17.4 Va subito detto che, come si è supra precisato, la società contribuente non ha presentato denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 d.lgs. 507 del 1993. Eppure, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 2 d.lgs. cit. la denuncia di cui all’art. 70, originaria o in variazione, è l’RAGIONE_SOCIALE strumento a disposizione del ricorrente per comunicare la pertinenzialità RAGIONE_SOCIALE‘area o la sua inattitudine a produrre rifiuti, tali circostanze infatti possono solo essere ‘indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione’. Non può, pertanto, ritenersi che il contribuente, che non abbia provveduto alla denuncia originaria o in variazione, possa limitarsi a provare solo in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo, se non tradendo la ratio legis che, come si è già detto, impone la denuncia per assicurare un’ordinata e coerente ripartizione dei costi del servizio, in favore di tutta la collettività .
17.5 In un solo caso, dunque, il contribuente può dimostrare in giudizio che l’area sia pertinenziale o inidonea alla produzione di rifiuti, ed è l’ipotesi in cui, pur avendo tempestivamente denunciato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit., la natura RAGIONE_SOCIALE‘area con la denuncia originaria o con la variazione, egli si
veda tassata la stessa in modo difforme dalla comunicazione, a corredo RAGIONE_SOCIALEa quale abbia presentato idonea documentazione.
La conseguenza è che il giudice, in assenza di denuncia, non può RAGIONE_SOCIALEmente riqualificare l’area descritta nell’avviso di accertamento come operativa, quale area pertinenziale. E ciò è ancor più vero nel caso di specie, in cui l’unica comunicazione, ovverosia quella fatta al RAGIONE_SOCIALE per l’apertura RAGIONE_SOCIALE‘impresa, nell’indicare le aree complessive non fa alcun cenno alla loro qualificazione.
Il terzo motivo è fondato.
Vanno preliminarmente introdotte alcune precisazioni.
20.1 Deve, innanzitutto, ricordarsi che, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, comma 3 d.lgs. 507 del 1993: ‘La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di (…): lett. c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘
20.2 Dunque, come precisato da questa Corte ‘In tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE esercitata dal contribuente richiede un’esplicita previsione regolamentare, poiché l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘ente locale’ (così da ultimo, Cass. Sez. 5, del 08/08/2024, n. 22420; cfr. anche Cass. Sez. 6, del 07/12/2016, n. 25214).
20.3 La particolarità del caso di specie consiste nel fatto -non contestatoche l’autorizzazione rilasciata all’impresa dall’RAGIONE_SOCIALE prevedeva una limitazione temporale di operatività, pari a gg. 180 annuali e che in questo senso disponeva anche il provvedimento RAGIONE_SOCIALE autorizzativo rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
20.4 Nondimeno, appare invalicabile la previsione di cui all’art. 66, comma 3 cit. che subordina la riduzione di imposta alla previsione regolamentare. D’altro canto, non soccorre il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del Regolamento comunale secondo cui la tassa ‘è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo RAGIONE_SOCIALEo smaltimento’. Ed infatti, non può ritenersi che la disposizione valga a prevedere la riduzione del tributo per la stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, posto che essa non contiene nessun riferimento al ‘tempo’ RAGIONE_SOCIALEa produzione dei rifiuti, ma solo al rapporto fra quantità e qualità dei rifiuti e superficie imponibile.
Il quarto motivo, con cui si fa valere l’omessa pronuncia in ordine alla debenza RAGIONE_SOCIALE‘addizionale EX ECA, è fondato.
Il motivo è stato correttamente introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.. Va, infatti, ricordato che ‘In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone che un esame RAGIONE_SOCIALEa questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o
incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551).
22.1 Invero non è contestato che il motivo di doglianza fosse effettivamente stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’appello (ciò d’altro canto risultando dall’atto di gravame prodotto dal RAGIONE_SOCIALE). La parte controricorrente, al contrario, ne ritiene l’implicito il rigetto per avere l’Ente impositore richiesto l’addizionale con l’avviso impugnato, notificato nel 2017, nonostante detta addizionale fosse stata soppressa già nel 2013.
22.2 Nulla dice la sentenza sul punto, incorrendo, per l’appunto nell’errore denunciato. Tuttavia, ancorché spetti al giudice di merito la necessaria verifica sugli atti, in questa sede non richiesta, vale la pena di ricordare che ‘Con la legge di conversione del d.l. del 31.08.2013, n.102, il legislatore ha consentito ai Comuni di rimanere con i previgenti regimi (Tarsu, Tia1 o Tia2), rinviando al 2014 l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa Tares, che poi sarà soppressa e sostituita dalla Tari. La disciplina ponte del 2013 è contenuta nell’articolo 5 del citato d.l. n.102/2013, in particolare nel comma 4 quater, inserito dalla legge di conversione n. 124 del 28.10.2013. Ebbene, in base alla normativa citata, l’addizionale ex Eca risulta soppressa solo dal 1° gennaio 2013, non trovando applicazione per le annualità di imposta pregresse’ (Cass. Sez. 5 n. 9913 del 6/04/2023).
Occorre, a questo punto, passare all’esame dei motivi di ricorso incidentale.
Va subito rilevato che i medesimi motivi vengono sollevati sono distinti profili: il primo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., quali omessa pronuncia sui motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale; il secondo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per omessa decisione sul motivo inerente alla mancata riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione di cui all’art. 40, comma 3 del
Regolamento comunale IUC, relativamente ai locali fienile, pagliera, deposito, vano scale ecc.; il terzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 817 e 2729 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/98/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del Regolamento IUC del comune di RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla ritenuta assoggettabilità a tassazione dei suddetti locali; il quinto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio fra le parti, in relazione alla effettiva destinazione dei locali (fienile, pagliera, deposito, vano scale ecc.).
Il primo motivo merita accoglimento, posto che nella sentenza nulla si rinviene in ordine ai motivi di appello incidentale proposti dalla società contribuente. Cionondimeno, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEe questioni poste con l’appello incidentale, non risolte dal giudice di seconda cura, dovranno essere applicati i principi supra enunciati, ove interferenti con la decisione sulle doglianze introdotte in via incidentale dalla società contribuente, nel secondo grado di giudizio.
In conclusione, va accolto il ricorso principale per fondatezza di tutti i motivi. Il ricorso incidentale va accolto limitatamente al primo motivo (con assorbimento degli altri)
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, cui
demanda la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.