Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10415 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n. 20097/2021 R.G. e rispettivamente proposti da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentaleCONTRO
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – gestione separata RAGIONE_SOCIALE, C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata, assistita e difesa da l’AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 279/2021 depositata il 13/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso innanzi la CTP di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. 12907 del 12/9/2012 del RAGIONE_SOCIALE di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2010, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 13 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un’area fabbricabile, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il RAGIONE_SOCIALE aveva assolto l’obbligazione tributaria ).
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha emesso la sentenza n. 2950/03/14 pronunciata il 10 ottobre 2014, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del RAGIONE_SOCIALE, ma riconoscendo la non debenza dell’ICI per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a RAGIONE_SOCIALE di depurazione idrica.
Tale decisione è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Territorio con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietario, e da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA NUMERO_DOCUMENTO del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE e l’appello innanzi alla CTR fu nelle more sospeso con ordinanza collegiale n. 2452/2017 depositata il 13 novembre 2017. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre -2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.
Ambedue i giudizi vennero decisi nella medesima udienza.
Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO disposto dai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.
Con la sentenza n. 279/4/2021, anch’essa depositata il 13 gennaio 2021, in questa sede impugnata, lo stesso Collegio ha accolto parzialmente l’appello del RAGIONE_SOCIALE (limitatamente alla pretesa relativa all’area edificabile), confermando nel resto la sentenza resa da i Primi Giudici sull’avviso di accertamento per l’anno 2010.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 5 motivi. Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Priolo.
Successivamente il comune ha depositato memoria illustrativa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 1 e 39, co. 1 bis , D.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice RAGIONE_SOCIALE ha definito il giudizio, nonostante la controversia pregiudicante sul classamento catastale del ‘gruppo catastale’ non fosse stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato, essendo stata decisa nel corso RAGIONE_SOCIALE medesima udienza.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, RAGIONE_SOCIALE L. 14 novembre 1995, n. 481, per erronea attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendita catastale all’impianto di depurazione, classato in E anziché in D.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, per erronea attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualità di bene demaniale alla ‘sede stradale’ e alla ‘circonvallazione’ oggetto di controversia, nonché per erronea attribuzione dell’esenzione ex art. 7, co. 1 lett. a) D.Lgs n. 504/1992. La sede stradale e la circonvallazione del RAGIONE_SOCIALE di Priolo Gargallo non insistono su aree demaniali e sarebbero perciò di proprietà esclusiva del RAGIONE_SOCIALE stesso (dunque, non dello Stato).
RAGIONE_SOCIALE ha eccepito preliminarmente l’efficacia del giudicato esterno RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -sezione Staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 284/04/2021, del 15.12.2020, depositata il 13.01.2021 avente ad oggetto il classamento e la rendita dell’unità immobiliare ubicata nel RAGIONE_SOCIALE di Priolo Gargallo in INDIRIZZO in Catasto al foglio 82, particella 383, Z.C.U, classificate E/3 e dunque esRAGIONE_SOCIALE dalla imposta ICI. Ha eccepito
altresì l’efficacia del giudicato esterno RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. n. 282/04/2021 resa inter partes per l’annualità d’imposta 2005.
Quanto ai motivi ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse relativamente al motivo n. 1 e la inammissibilità del motivo n. 2 in quanto finalizzato ad ottenere la revisione dell’atto di classamento dell’immobile foglio 82, particella 383, dalla categoria E/3 alla categoria D/7, in contrasto con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendita e RAGIONE_SOCIALE categoria catastale contenuta nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE n. 284/04/2021 avente autorità di cosa giudicata.
RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, quanto ai motivi di ricorso, che il primo motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza resa nel giudizio pregiudicante è divenuta definitiva il 14 luglio 2021 per mancata impugnazione nei termini di legge e che il motivo sarebbe altresì infondato, poiché la lite pregiudicante e la lite pregiudicata sono state decise alla medesima udienza dallo stesso Collegio e la celebrazione di un simultaneus processus escluderebbe la necessità RAGIONE_SOCIALE sospensione; con riferimento al secondo motivo che il motivo è inammissibile, poiché non investe il convincimento maturato dal Collegio di appello, che si è pronunciato solo sull’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7, primo comma lett. b) del d.Lgs. n. 504/1992, essendo il classamento catastale oggetto del parallelo giudizio, peraltro ormai definitivo; con riferimento al terzo motivo che sarebbe inammissibile, poiché non investe il convincimento maturato dai Giudici di appello, che hanno ritenuto i terreni non più nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE perché acquisiti al demanio comunale, così come peraltro previsto dal disposto dell’art. 824 c.c.
Ha proposto altresì n. 5 motivi di ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione meramente apparente in ordine ai motivi di appello
incidentale formulati dal RAGIONE_SOCIALE con riferimento al difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento ed al suo difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha eccepito la v iolazione dell’art. 1, comma 87, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere soddisfatti nella fattispecie in esame i presupposti per una valida sottoscrizione a stampa sostitutiva di quella autografa: pur a fronte RAGIONE_SOCIALE specifica eccezione formulata dal RAGIONE_SOCIALE, infatti, il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe prodotto in giudizio alcun provvedimento di livello dirigenziale da cui risultasse il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati utilizzati per la produzione dell’atto.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha eccepito la violazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALE l. 27 dicembre 2006, n. 296, 3 RAGIONE_SOCIALE l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 RAGIONE_SOCIALE l. 27 luglio 2000, n. 212: indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a fondamento di una contestazione di omesso parziale pagamento imporrebbe la specifica individuazione degli immobili asseritamente tassabili e degli elemRAGIONE_SOCIALE (rendita catastale, categoria catastale e conseguente aliquota) utilizzati per la determinazione del quantum debeatur , mentre l’avviso di accertamento impugnato difetterebbe di tali elemRAGIONE_SOCIALE.
11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha rilevato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., dell’art. 143 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 3 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il collegio di appello avrebbe errato nel ritenere la natura demaniale del compendio immobiliare costituito dal depuratore per cui
è causa quale immediata conseguenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che esso è di proprietà del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 7, primo comma lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La CTR avrebbe errato nel ritenere sussistente la soggettività passiva ai fini I.C.I. in capo al RAGIONE_SOCIALE in relazione ai terreni accertati ricadRAGIONE_SOCIALE nel foglio catastale n. 6, particelle 2053, 2834, 2836 e 2913 su cui sorge un Centro Sociale Polivalente affidato in gestione al RAGIONE_SOCIALE di Priolo Gargallo sin dal 18 aprile 1986 ed in relazione al quale il 21 ottobre 2009 il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno siglato un disciplinare di concessione ventennale. Il rapporto concessorio avrebbe infatti determinato il sorgere di un diritto assimilabile all’uso, rilevante ai fini dell’individuazione del soggetto passivo ai sensi e per gli effetti del l’ art. 3 primo comma lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con la conseguenza che sussisterebbero i presupposti per l’operatività RAGIONE_SOCIALE cau sa di esenzione di cui all’art. 7, primo comma lett. a) del d.Lgs. n. 504/1992, in ragione del possesso in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE destinazione esclusiva a compiti istituzionali.
Il RAGIONE_SOCIALE di Priolo ha replicato ai motivi di ricorso incidentale.
La soluzione RAGIONE_SOCIALE questione proposta con i motivi (quarto motivo di ricorso incidentale) presenta profili di novità e di interesse nomofilattico, sotto il profilo del particolare regime giuridico degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
14.1. Nella fattispecie, invero, sussiste una particolarità che riguarda i RAGIONE_SOCIALE, i quali sono considerati RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico non economico, sui cui aspetti non constano specifici precedRAGIONE_SOCIALE.
14.2. La normativa di riferimento dispone che ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. Regione RAGIONE_SOCIALE, 4 gennaio 1984, n. 1, art. 1, comma 2, <>. Si veda altresì la l. regione RAGIONE_SOCIALE, 12 gennaio 2012, n. 8, che ha costituito l’RAGIONE_SOCIALE definito ente pubblico non economico (art. 1, comma 1).
La l. n. 1 del 1984, art. 39, invece, ha così disposto, in tema di trasferimento dei beni patrimoniali RAGIONE_SOCIALE zone RAGIONE_SOCIALEli regionali:
‘I beni patrimoniali costituRAGIONE_SOCIALE le zone RAGIONE_SOCIALEli regionali istituite con legge RAGIONE_SOCIALE 21 aprile 1953, n. 30, e la zona RAGIONE_SOCIALEle ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini RAGIONE_SOCIALEli, sono trasferiti ai consorzi per le aree di RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE per territorio. cureranno lo espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure
Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio RAGIONE_SOCIALE, vengono trasferite ai predetti RAGIONE_SOCIALE che espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimRAGIONE_SOCIALE di cui sopra si provvede con decreto dell’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo RAGIONE_SOCIALE titolarità ‘.
L’articolo risulta così sostituito dall’articolo 33 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 34 del 08 novembre 1988.
14.3. Il decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero LL.PP., ha trasferito le opere in proprietà al RAGIONE_SOCIALE.
14.4. La l. 12 gennaio 2012, n. 8, art. 19, comma 2, lett. cbis , nel disciplinare la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così ha disposto:
‘(…) 2. Il Commissario liquidatore provvede a: (…)
c bis ) trasferire in concessione d’uso, nelle more dell’individuazione dei gestori unici del RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE Assemblee
Territoriali Idriche RAGIONE_SOCIALE Regione e per la celere attuazione dell’articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competRAGIONE_SOCIALE gestori unici. In assenza RAGIONE_SOCIALE predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione o, al RAGIONE_SOCIALE che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale, ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine RAGIONE_SOCIALEle. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, prevRAGIONE_SOCIALEvamente autorizzate dal RAGIONE_SOCIALE proprietario, sono riconosciute, all’atto del definitivo subentro, dal gestore unico del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato; eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all’ente proprietario o al precedente gestore . (…)’
14.5. Si pone dunque il problema del raccordo -posto che si tratta di un ente pubblico non economico – con la disposizione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 143, secondo il cui disposto:
‘1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguRAGIONE_SOCIALE del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile’.
L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prende dunque in considerazione la proprietà pubblica.
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli RAGIONE_SOCIALE locali devono essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE gestione al gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente RAGIONE_SOCIALE e gestore) e nel relativo disciplinare.
14.6. La norma RAGIONE_SOCIALE, letta nel più ampio contesto normativo riportato, ha però portata meramente ricognitiva del regime demaniale ‘accidentale’ RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferRAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE idrico integrato.
14.7. A questo punto si pone il problema di verificare se nel caso dei depuratori dei RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, che ne sono proprietari), si possano ricondurre o meno tali beni alla categoria dei beni demaniali, e se i beni concessi in uso per lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE siano riconducibili alla nozione di concessione demaniale che, in tema di ICI, trasferisce la soggettività passiva al concessionario, atteso che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, dispone nei seguRAGIONE_SOCIALE termini: <> (ai sensi dell’art. 158, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 388 del 2000, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001).
Alla luce di quanto sopra, preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, considerando la
necessità di approfondire il profilo del particolare regime giuridico degli RAGIONE_SOCIALE riguardo ai beni in questione nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.