Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14618 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25477-2018 proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 81/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata l’1/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Ginestra propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 90/2016 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARES 2013.
La contribuente resiste con controricorso.
Il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 14, comma 22, d.l. n. 201/2011 conv., 53, comma 16, legge n. 388/2000, 27, comma 8, legge n. 488/2001, 52, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo senza valutare che il Regolamento comunale TARES aveva esplicato efficacia dal 1° gennaio 2013 e non dal gennaio 2014, essendo stato differito per legge al 30 novembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali per l’anno 2013.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Va rilevato in via generale che le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge.
1.4. Pertanto anche le tariffe deliberate per Tarsu, Tia o Tares oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall’anno successivo alla loro approvazione, e ciò in quanto l’applicazione retroattiva si pone in contrasto con l’articolo 3 della legge 212/2000, che stabilisce che
le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono (cfr. Cass. n. 11676 del 2017 in motiv.).
1.5. L’articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) prevede tuttavia quanto segue: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
1.6. L’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, e l’art. 8 del decretolegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013.
1.7. Nel caso in esame risulta che il Comune di Ginestra ha approvato il Regolamento Tares e le relative tariffe in data 12 settembre 2013, dunque entro il termine del 31 novembre stabilito dal decreto -legge 31 agosto 2013, n. 102.
1.8. Va, pertanto, considerato che, a norma dell’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
1.9. Ne deriva che possono trovare applicazione per l’anno 2013 le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 settembre 2013, e ciò in quanto tale delibera è stata adottata entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.
1.10. Tali conclusioni trovano, peraltro, conferma nella diffusa e consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 2356 del 2024) secondo cui sul piano letterale, l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è chiaro nel sancire che le delibere relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali devono essere approvate entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione e che, nel caso in cui non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno, ed in caso di approvazione tardiva del bilancio di previsione, la disposizione, quindi, contempla la proroga per l’intero anno di quelle precedenti.
1.11. Tale disciplina ha superato, dunque, per le entrate tributarie degli enti locali, la previsione di cui all’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 -richiamato dall’art. 14, comma 22, del decreto -legge n. 201/2011 -, secondo cui i regolamenti, approvati con deliberazione degli Enti locali non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo.
1.12. A prescindere dalla questione relativa all’applicabilità o meno dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 alle entrate tributarie (o solo a quelle extratributarie), è dirimente, comunque, la specifica previsione ad opera della legge di un termine perentorio per l’approvazione della tariffa TARES («Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente» -art. 14, comma 23, decreto -legge n. 201/2011), la cui inosservanza determina lo slittamento della medesima all’esercizio finanziario successivo.
1.13 Sul piano sistematico, la necessaria correlazione tra l’adozione della tariffa TARES e la manovra di bilancio dell’Ente locale emerge, inoltre, dall’art. 193 Tuel che consente di modificare le aliquote e le tariffe oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, in deroga all’art. 1 comma 169 l. 296/2006, ma solo nel caso in cui sia necessario per
ripristinare gli equilibri di bilancio e comunque entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo 193 (31 luglio).
1.14. Sempre sul piano sistematico, rileva, ancora, l’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che, come si è detto, esclude la retroattività delle norme tributarie e sancisce che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
1.15. Tale disposizione è quindi derogata dal già citato art. 1, comma 169, legge n. 296 unicamente nel caso di approvazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che è l’unico caso di retroattività contemplato dalla disposizione.
1.16. Sul piano dei principi generali, va poi dato opportuno rilievo al principio dell’ineliminabile connessione fra la manovra tributaria e le previsioni di bilancio, quale corollario del principio di certezza della programmazione finanziaria, nonché al principio di annualità dei tributi locali, che può essere derogato solo per espressa disposizione di legge, come, infatti, disposto dall’art. 1 comma 169 citato nel solo caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.
1.17. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, al riguardo, che la programmazione è capace di apportare concreti vantaggi alla collettività, se esercitata tempestivamente conferendo così maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in stretta aderenza al dettato dell’art. 97 della Costituzione, e d’altronde, la ratio della perentorietà del termine è chiara se si pensa che vi è l’assoluta necessità di garantire ai contribuenti un riferimento temporale preciso per l’individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta (cfr. Cons. Stato n. 4948 del 2022).
1.18. E’ stato infine affermato dalla giurisprudenza amministrativa -chiamata a pronunciarsi sull’annullamento della deliberazione determinativa delle tariffe della IUC (composta da IMU, TASI e TARI) e dell’addizionale IRPEF per un Comune -quanto segue: «Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007 … la violazione del termine non determina di per sé
ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide: ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio)» (cfr. Cons. Stato n. 180 del 2018; Cons. Stato n. 267 del 2018).
1.19. Nel caso di specie, come si è detto, essendo stata la delibera di approvazione del Regolamento Tares e delle relative tariffe adottata entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione prorogato al 30 novembre 2013, ne consegue che le nuove tariffe dovevano essere applicate in corso d’anno e non a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, come erroneamente affermato dai Giudici d’appello.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti motivi, con i quali si ripropongono sostanzialmente le medesime questioni sotto diversi profili.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da