Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4794 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4794  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20336/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE  (P_IVA),  che  la  rappresenta  e  difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE  e  NOME  COGNOME,  elettivamente domiciliati  in  INDIRIZZO,  presso  lo  RAGIONE_SOCIALE e rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    SICILIA  n.  813/2019 depositata il 13/02/2019, udita la relazione svolta nella  camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La  RAGIONE_SOCIALE  ed  il  AVV_NOTAIO hanno  impugnato  l’avviso  di  liquidazione  con  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, qualificato l’atto del 27 novembre 2013, come delegazione  di  pagamento,  in  luogo  di  promessa  di  cessione  di immobili, ha applicato l’imposta di registro in misura proporzionale al 3 % (invece che in misura fissa), ai sensi dell’art. 9 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
 Il  ricorso  è  stato  accolto  in  primo  grado,  con  sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, formulando  un  unico  motivo  e  chiedendo  l’annullamento  della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione.
 Si  sono  costituiti  con  controricorso  la  società  ed  il  AVV_NOTAIO, sostenendo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso, anche per  il  passaggio  in  giudicato  della  statuizione  della  sentenza  di primo  grado  relativa  all’inconfigurabilità  della  responsabilità  del AVV_NOTAIO, non impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di appello.
5.La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024, in cui è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con l’unico motivo, previa trascrizione integrale dell’atto assoggettato ad imposizione, ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, 9, parte I, della tariffa allegata, 1362 e 1268 cod.civ., rilevando che «risulta evidente che il contratto in questione sostanziava a tutti gli effetti una delegazione ( delegatio promittendi ) ex art. 1268 cod.civ., in quanto il delegante (RAGIONE_SOCIALE, debitore originario) assegnava al delegatario (RAGIONE_SOCIALE, creditore) un terzo delegato (RAGIONE_SOCIALE, nuovo debitore), che si obbligava direttamente (in solido con il debitore originario) nei confronti del creditore.
2. La censura formulata è infondata.
2.1. Occorre premettere che la qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e RAGIONE_SOCIALE finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del nomen juris , previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Cass., Sez. 3, 10 aprile 2019, n. 9996; v. anche Cass., Sez. 3, 7 dicembre 2005, n. 27000, secondo cui l’interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale; c) l’ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto
concretamente accertati; le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell’applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un’indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva – è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362 e seguenti cod. civ.).
Si è anche precisato che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione RAGIONE_SOCIALE regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., Sez. 3, 10 maggio 2018, n. 11254).
2.2.Nel caso di specie, invero, la ricorrente non lamenta l’interpretazione del contratto e, cioè, una inesatta individuazione del contenuto del contratto, che è pacifico, ma piuttosto la sua non corretta qualificazione e, cioè, la sua mancata riconduzione nell’ambito dell’art. 1268 cod.civ., ai sensi del quale se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
La censura è, pertanto, ammissibile.
2.3 .  Il  motivo  è,  però,  infondato,  in  quanto  nell’operazione negoziale posta in essere (programmato trasferimento, da parte della  RAGIONE_SOCIALE,  le  cui  partecipazioni  sono
interamente detenute dalla RAGIONE_SOCIALE, di un compendio immobiliare alla RAGIONE_SOCIALE con estinzione di parte del debito pecuniario della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; assunzione RAGIONE_SOCIALE obbligazione di facere, consistente nell’esecuzione di alcuni lavori sul compendio immobiliare prima del programmato trasferimento, da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE) non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della delegazione di pagamento – conclusione a cui è già pervenuto il giudice di merito in base ad una motivazione che va, tuttavia, integrata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ.
Invero, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ai fini della configurazione RAGIONE_SOCIALE delega di pagamento, è sufficiente l’estinzione dell’originaria obbligazione in virtù dell’intervento di un  soggetto  diverso  dal  debitore,  risultato  che,  al  contrario, accomuna una pluralità di fattispecie molto diverse.
Nel caso di specie, la configurabilità della delegazione di cui all’art. 1268 cod.civ. deve escludersi in considerazione , da un lato, della modifica oggettiva dell’originaria obbligazione e , dall’altro, dell’assenza dell’incarico gestorio. Difatti, la delegazione è uno dei negozi mediante il quale si ottiene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio preesistente, ma che non incide, invece, sull’oggetto dell’obbligazione originaria, che resta immutata. Al contrario, nella fattispecie in esame, all’originaria obbligazione pecuniaria sono state sostituite obbligazioni diverse. Inoltre, nel contratto concluso tra le parti, pur essendovi l’assunzione di un’obbligazione da parte di un nuovo soggetto nei confronti dell’originario creditore (promessa) e l’autorizzazione, da parte del debitore, nei confronti del creditore, ad accettare la prestazione del terzo
( jussum accipiendi ), manca del tutto l’incarico gestorio (jussum delegatorio ) e, cioè, l’incarico del delegante al delegato.
 In  conclusione,  il  ricorso  deve  essere  rigettato.  Le  spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro  6.000,00,  oltre  ad  euro  200,00  per  esborsi  ed  oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed condanna la ricorrente al pagamento, in favore altri accessori di legge;
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.