Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22679 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 12/08/2024
Oggetto: tributi -delega – allegazione all’atto impugnato -esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4846/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2073/02/17, depositata in data 6 luglio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento e il sotteso avviso di accertamento, relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo omessa notificazione dell’atto presupposto e difetto di relativa sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio.
La CTP di Cosenza ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Calabria, qui impugnata, che ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo il giudice di appello, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’Ufficio ha prodotto in giudizio la delega alla sottoscrizione in favore di un impiegato della carriera direttiva.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o errata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice di appello dichiarato la nullità dell’atto impositivo presupposto perché non sottoscritto da persona munita di delega.
Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. illegittimità dell’avviso
di accertamento, non sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio, per non essere stata la delega allegata all’atto impositivo stesso , nonché per assenza nella delega degli elementi essenziali della stessa.
In relazione ai suddetti motivi, il ricorrente trascrive in parte qua l’atto presupposto (avviso di accertamento), nonché l’ordine di servizio di conferimento delle deleghe, evidenziando come la delega fosse stata prodotta solo in sede giudiziale. Osserva, inoltre, il ricorrente che l’ordine di servizio aggirerebbe , in quanto tale, la norma che prevede come atto tipico del Direttore la sottoscrizione dell’avviso , a tutela del contribuente. Deduce come la delega non possa essere in bianco e debba avere un termine di validità, oltre che le ragioni per le quali la delega viene rilasciata.
I due motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e ciò in disparte il giudicato interno formatosi in primo grado in ordine alla corretta notificazione dell’atto presupposto (come risulta dalla narrativa della sentenza di appello impugnata), statuizione del giudice di primo grado non oggetto di specifica censura in appello (come risulta dallo stesso ricorso), il che lascerebbe spazio in sede di giudizio di legittimità (come osservato dal controricorrente) solo a censure per vizi propri della cartella.
Infondata è, in primo luogo, la censura secondo cui l’atto impositivo sarebbe nullo per non essere stata allegata all’atto impositivo la relativa delega alla sua sottoscrizione, posto che tale delega deve essere prodotta in giudizio solo ove sorga specifica contestazione da parte del contribuente sui poteri della persona fisica che ha sottoscritto l’avviso . E’, difatti, solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa
delega, che è solo di firma e non di funzioni (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19190; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 52009; Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9736; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24492). Si tratta, difatti, di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, posto che l’avviso di accertamento ha natura sostanziale e non anche processuale (Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12781 del 21/06/2016).
Infondata è, inoltre, la censura in ordine alla nullità della delega per essere la stessa sprovvista di elementi che circoscrivano il potere del funzionario delegato (elementi che il ricorrente individua nelle ragioni della delega e in un termine di validità della stessa), posto che -in disparte l’inammissibilità della censura , in quanto contraria all’opposto accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello – la delega può essere retta anche da meri ordini di servizio che rechino l’indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5200), trattandosi di delega di firma e non di funzioni (art. 42 d.P.R. n. 600/1973), la quale realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando così l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante (Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850). Diversamente da quanto deduce il ricorrente nella memoria depositata, sul punto non vi è più alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese
prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2024