Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
Oggetto: avviso di accer- tamento – delega firma – II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13378/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. ;
-intimata –
avverso la sentenza n.3254/1/16 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 24.11.2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, veniva rigettato l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 61/2/14 con cui il giudice aveva accolto il ricorso proposto avverso l’ avviso di accertamento n. TD3030402115/2012 a mezzo del quale erano state recuperate ad imposizione II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2007.
Il giudice di prime cure accoglieva la preliminare doglianza di difetto di legittima sottoscrizione dell’avviso ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/73.
Il giudice d’appello confermava tale esito decisorio, ritenendo assorbente il fatto che, ai fini della legittimazione del soggetto sottoscrittore, la delega fosse nulla perché priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo l’ordine di servizio prodotto in giudizio essere idoneo «a trasferire in incertam personam un potere proprio, senza l’indicazione delle ragioni specifiche per poter operare il trasferimento».
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in un’unica censura, mentre la contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de ll’ articolo 42, d.P.R. 600/73, con riferimento al capo
della decisione in cui si afferma la necessità dell’indicazione nel contenuto della delega del nominativo del delegato e «delle ragioni specifiche per poter operare il trasferimento» del potere di firma al soggetto sottoscrittore.
Il motivo è fondato.
2.1. La giurisprudenza della Sezione (a partire da Cass. n. 8814/2019 e Cass. n. 11013/2019) ha reiteratamente affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Infatti, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma pu ò avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessit à di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
È per tali ragioni (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n.8814 del 29/03/2019) che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né delle ragioni specifiche del trasferimento dal momento che non è trasferito alcun potere, né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Il giudice d’appello non si è attenuto al principio di diritto sopra richiamato e cui va data ulteriore continuità nella fattispecie, con conseguente fondatezza della censura.
Per l’effetto , la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.9.2024