Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32748 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29026/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 5441/2017 depositata il 15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate di Caserta, sulla base di pvc, determinava a carico di SANSONE Pietro maggiori ricavi da lavoro dipendente e diversi, accertati a seguito di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.
Il contribuente proponeva ricorso, eccependo -come da sentenza in epigrafe -‘la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell’Ufficio in assenza di un provvedimento di delega’.
L’Ufficio controdeduceva, ‘deducendo’ come da ricorso -‘la corretta sottoscrizione dell’avviso di accertamento dal Capo Area, esibendo ordine di servizio n. 4/14’.
2.1. La CTP di Caserta, con sentenza n. 377/16, rigettava il ricorso, dando atto che in via di autotutela l’Ufficio aveva provveduto a detassare gli importi imputati a reddito da lavoro sia autonomo che dipendente.
Proponeva appello il contribuente sotto il profilo della carenza di delega alla sottoscrizione dell’avviso.
3.1. La CTR della Campania accoglieva l’appello, giusta sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente testuale motivazione:
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affermavano in sentenza che l’ente impositore aveva prodotto ed esibito l’ordine di servizio da cui emerge la piena legittimazione del dirigente capo area alla sottoscrizione dell’atto in esame.
Però’ il Collegio ritiene che il primo grado sia incorso in un errore di valutazione della documentazione prodotta dall’Ufficio .
Infatti dalla documentazione si evince chiaramente la firma del sig. NOME COGNOME nella comunicazione del provvedimento di autotutela relativa all’avviso di accertamento n. TF 7010740109/2014.
La sottoscrizione riguarda l’atto con cui si riconosce l’errore e conseguente sgravio di somme non dovute per vizio di doppia imposizione come chiarito con il ricorso all’autotutela e riconoscimento dell’errore da parte dell’Ufficio come avvenuto.
Esaminando il predetto documento da cui risulta il sig. NOME COGNOME alla luce della copia della disposizione di servizio nr. 4/2014 con allegata la Tabella A -rubricata delega di firme -ufficio controlli, anche alla luce di quanto osservato con richiamo alla sentenze della Suprema Corte, trattasi di un atto generico, interno sugli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio, che mai parla di una delega a favore del soggetto che ha sottoscritto l’atto impositivo originariamente opposto.
La suddetta disposizione allegata – Tabella A – rubricata: deleghe di firma -ufficio controlli -risulta totalmente generica, impersonale, non nominativa e riporta solo la qualifica di capo-area, capo-team, capo-ufficio non indicando le generalità-il nominativo di chi riveste tale qualifica.
In conclusione quanto prodotto dall’Ufficio non può in modo assoluto essere equiparato ad una valida e rituale delega per cui ritiene il Collegio adito in appello che trattasi in definitiva di un atto di delega nullo e tale non sanare il vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo e di fatti la disposizione di servizio prot. 2014 e tutti gli altri di
competenza del Direttore Provinciale NOME COGNOME non sono sottoscritti con firma autografa.
Anzi il Collegio rileva che il documento prodotto dall’Ufficio sull’autotutela e sottoscritto dal NOME COGNOME (ovvero l’unico elemento su cui supporta la propria difesa l’Ufficio) non può riguardare la restante parte dell’avviso di accertamento essendo l’atto relativo allo sgravio in accoglimento del ricorso in autotutela e sottoscritto da NOME COGNOME e per gli effetti del procedimento di sgravio su delega (vedi ) del predetto direttore COGNOME* che si rappresenta come comunicazione e quietanza dell’autotutela.
Di conseguenza la stessa firma di cui all’avviso di accertamento non risulta idonea in quanto non risulta alcun elenco dei funzionari delegati per cui sussistono gli estremi di una delega in bianco non supportante la validità di chi sottoscrive l’avviso impugnato.
Ragion per cui, la sentenza è da riformare e, l’avviso di accertamento, originariamente impugnato deve essere dichiarato nullo per essere stato sottoscritto ex art. 42 del dpr. 600/73 sulla base di un provvedimento di delega nullo.
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In particolare il Collegio ritiene che la delega, per la sua validità, deve essere conferita a soggetti dell’area dirigenziale; tali dovrebbero essere, nell’assetto delle Direzioni provinciali, il Direttore dell’ufficio preposto all’accertamento, i dirigenti in genere, e i soggetti che fanno parte della terza area funzionale.
Si evidenzia che l’avviso di accertamento, in assenza di indicazioni normative contrarie, è nullo anche se sottoscritto da un dirigente (o da un funzionario delegato) la cui nomina
sia stata ritenuta illegittima dal giudice ordinario amministrativo .
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Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste con controricorso il contribuente, che deposita memoria con nomina di nuovo difensore.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
1.1. ‘La CTR ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario cui è stata conferita delega cd. ‘in bianco’, ossia ‘impersonale’, senza indicazione del nominativo del delegato. Ebbene, non appare condivisibile la statuizione che l’atto di delega di firma debba contenere l’indicazione nominativa del funzionario delegato, né di un termine di validità (efficacia) della delega. Preme osservare che tali requisiti sono previsti per l’atto di delega di funzioni, atto per il quale si può comprendere la necessità di tali elementi presupposti, ma che è radicalmente diverso dalla delega di firma ‘. ‘Né è necessaria l’indicazione di un termine di validità (efficacia) della delega, come pure pare adombrare la sentenza ‘. ‘Inoltre, trattandosi comunque di delega conferita al responsabile di un’articolazione interna all’Ufficio, è sempre possibile individuare la persona fisica alla quale si intendeva attribuire la delega. Il delegato, infatti, coincide con la persona fisica che ricopre il ruolo di responsabile dell’articolazione interna al momento della sottoscrizione dell’atto impugnato’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art 42 del DPR 600/73 e dell’art. 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
2.1. ‘La CTR ha accolto l’appello del contribuente osservando altresì che: ‘l’avviso di accertamento, in assenza di indicazioni
normative contrarie, è nullo anche se sottoscritto da un dirigente (o da un funzionario delegato) la cui nomina sia stata ritenuta illegittima dal giudice ordinario o amministrativo’. In definitiva, la CTR ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio accogliendo l’assorbente eccezione relativa alla invalidità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, la cui nomina è stata invalidata dall’autorità giudiziaria. L’assunto della Commissione tributaria regionale è privo di pregio. È noto che il potere di rappresentanza dell’Ufficio spetta al suo Direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso l’Ufficio necessitano di delega del Direttore dell’Ufficio’. ‘Da nessuna norma del nostro ordinamento si può evincere la nullità degli atti sottoscritti da funzionari delegati, né tale conseguenza può derivare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015’. ‘La questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si riflette quindi sulla idoneità degli atti emessi ad esprimere la volontà all’esterno dell’Amministrazione finanziaria, la cui validità non è messa in discussione’. ‘La conclusione cui si perviene è che chi riveste la qualifica di Capo Ufficio -non contestata dal contribuente -è impiegato appartenente alla carriera direttiva; sicché, nel caso di specie, l’atto è stato sottoscritto correttamente’.
Entrambi i motivi -congiuntamente scrutinabili in ragione della sostanziale loro sovrapponibilità -si sottraggono all’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso, perché argomentano in diritto i vizi, correttamente rubricati, che affliggono la sentenza impugnata, con congrui riferimenti giurisprudenziali -sono fondati e meritano accoglimento.
In specifico riferimento al primo motivo, è a rilevarsi che, alla stregua di due celebri arresti ormai non più recenti, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che ‘la delega alla
sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni -poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa’ , puntualizzando come il provvedimento contenente la delega di firma ‘non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ‘ex post’, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto’ .
Il superiore insegnamento non obnubila la necessità del provvedimento di delega, di guisa da non potersi condividere la tesi agenziale secondo cui sarebbe sufficiente la mera riferibilità dell’avviso di accertamento all’Amministrazione emanante, dacché (come osservato da Sez. 5, n. 8814 del 2019, in motiv., par. 3, p. 4), ‘se gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nella realtà economica e sociale, deve ritenersi che la loro sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio, o da funzionario da lui delegato, sia stata prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1875 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 22800
del 2015). Sotto tale profilo, appare evidente come il dato fondante sia costituito dal superamento di quella generale presunzione, sopra richiamata, di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo dotato del potere di emanarlo, richiedendosi, al contrario, che tale provenienza sia avvalorata dalla sottoscrizione del capo dell’ufficio, o del funzionario da lui delegato’.
Il superiore insegnamento riposa, invece, sulla considerazione che alla delega di firma, di cui all’art. 42, comma 1, DPR n. 600 del 1973, non possa applicarsi la disciplina prevista per il ben diverso istituto della delega di funzioni, nel senso che ‘l’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla ‘delega di funzioni’, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate. Tale rigore non si addice alla delega di firma, nella quale, come è stato già rilevato, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate -approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio’ (ivi, par. 8, p. 7 s.).
In riferimento al secondo motivo, che censura l’affermazione compiuta dalla CTR, pur in un percorso argomentativo di assai esigua intelligibilità, ad ulteriore sostegno della decisione, secondo cui ‘l’avviso di accertamento è nullo anche se sottoscritto da un dirigente (o da un funzionario delegato) la cui nomina sia stata ritenuta illegittima dal giudice ordinario o amministrativo’, è a rilevarsi che questa Suprema Corte, a proposito degli effetti della
sentenza della Corte costituzione n. 37 del 2015, ha avuto modo di chiarire che, per la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, non è necessaria la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente l’appartenenza del funzionario alla cd. carriera direttiva, corrispondente alla terza del c.c.n.l. del comparto delle agenzie fiscali per gli anni dal 2002 al 2005. Ed invero, come da ultimo ribadito da Sez. 5, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020 (Rv. 657340 -01), ‘in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002 -2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012’.
Ai principi di diritto di cui s’è reso conto non si è attenuta la sentenza impugnata, che, conseguentemente, deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 27 settembre 2024.