Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
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Avviso di accertamento sottoscrizione -delega -requisiti – motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18549/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, IN PROPRIO, nella sua qualità di avvocato,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente -avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA. TRIB. SECONDO GRADO
SICILIA, n. 3457/2024, depositata il 03/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificata a NOME COGNOME avviso di accertamento, con il quale per l’anno di imposta 2010 accertava un maggior reddito di fabbricati in ragione dei canoni di locazione percepiti su un immobile di proprietà.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Palermo che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.
Avverso detta ultima propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito il deposito da parte della ricorrente di istanza di decisione della causa.
Il contribuente ha chiesto rinvio dell’udienza in attesa dell’approvazione da parte del legislatore di nuova fattispecie di rottamazione ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità dell’istanza di rinvio motivata esclusivamente in ragione dell’aspettativa dell’adozione della c.d. rottamazionequinques
Nel merito de ricorso, il contribuente propone due motivi:
2.1. c on il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc., civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Premesso che aveva contestato l’esistenza di una valida delega in favore del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, assume che entrambi i giudici del merito, si erano limitati a riportare le conclusioni raggiunte, non esplicitando le ragioni in fatto e in diritto, per le quali avevano ritenuto che l’atto di accertamento risultasse «correttamente
motivato». Aggiunge che la delega prodotta in atti era in favore di soggetto diverso dal sottoscrittore e che, pertanto, non può ritenersi sussistente un valido atto di delega
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 3, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per omessa motivazione ed assume che, se pure la medesima sembrerebbe motivare per relationem, la stessa si limita a ricalcare le affermazioni già apodittiche del giudice di primo grado. Osserva che aveva contestato in appello il difetto di motivazione di detta ultima atteso che che la C.t.p., pur dovendosi pronunciare sul difetto di motivazione dell’atto di accertamento, si era limitata ad affermare che questo era ben motivato affermando testualmente: «l’avviso di accertamento contiene gli elementi necessari a giustificare il provvedimento emesso e a consentire al contribuente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa e contraddittorio, come si desume peraltro dallo stesso ricorso presentato dal ricorrente, e dalle specifiche eccezioni proposte»; che, di fronte al suddetto motivo di appello, la Corte tributaria di II grado, si era limitata a motivare per relationem , quanto già a affermato apoditticamente dalla sentenza di primo grado, statuendo testualmente: «il provvedimento originariamente in contestazione reca la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che sorreggono la pretesa erariale. Pertanto, ha consentito al contribuente di individuare le ragioni e l’importo della pretesa, e di esercitare compiutamente (in due gradi di giudizio) il proprio diritto alla difesa».
Il primo motivo è infondato.
3.1. A fronte della sentenza di primo grado che aveva rilevato «l’assoluta regolarità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento
impugnato», il contribuente si doleva in appello del fatto che la C.t.p., pur richiamand o i principi in tema di sottoscrizione dell’atto impositivo e dei limiti oggettivi della delega, era giunta a conclusioni incoerenti, in quanto, in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, aveva omesso di rilevare che dalla delega n atti non era dato evincere né il riferimento all’atto specifico né la durata né le ragioni della delega.
3.2. La censura veniva rigettata dalla Corte di secondo grado la quale, dopo aver rilevato che la delega era in atti, riteneva che non vi fosse violazione dell’art. 42 cit.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha evidenziato che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica Amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. Inoltre, non è necessaria alcuna indicazione né del termine di validità poiché tale elemento può essere individuato anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto, né della motivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15122/2024).
La sentenza, invece, non si è affatto occupata del profilo denunciato nel ricorso per cassazione secondo il quale l’atto di delega prodotto in giudizio conteneva il nominativo, quale delegato alla firma, di soggetto diverso da quello che ha sottoscritto l’atto di accertamento.
E’ noto , di contro, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle
richieste RAGIONE_SOCIALE parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le più recenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).
Il secondo motivo è anch’esso infondato.
4.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione, quale error in procedendo , solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
4.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato di omessa motivazione avendo chiaramente esplicitato l’ iter argomentativo
seguito precisando che l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa impositiva, che, infatti, aveva consentito al contribuente di esercitare il diritto di difesa nel merito e che l’ avviso di accertamento, quale provocatio ad opponendum, soddisfaceva, per tanto l’obbligo di motivazione .
4. Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi d ell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380 -bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in euro 1.400.00 oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 700,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME