Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5257 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5257 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME OLIMPIA
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2998/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME, in qualità di socia, COGNOME NOME, in qualità di socio, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, dal AVV_NOTAIO del Foro di Venezia e dall’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, che hanno indicato recapito Pec, presso il cui studio di Roma in INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 816/2016 depositata il 22/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2013 emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di ristorazione, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a mezzo del quale contestava, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, una sottocontabilizzazione di ricavi per l’anno di imposta 2009 ed irrogava le relative sanzioni.
Sempre nel giugno 2013, con riferimento al predetto anno d’imposta, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva anche gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, a mezzo dei quali contestava a ciascun socio della menzionata società un maggior reddito di impresa ai fini Irpef ed addizionali comunali e regionali proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta nella società, oltre alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
In data 23/12/2013, dopo un infruttuoso procedimento di accertamento con adesione, i contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla competente C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE chiedendone l’annullamento per l’indebita sottoscrizione da parte di un funzionario privo del relativo potere ex art. 42 d.P.R. 600/1973, l’indebito ricorso alla procedura accertativa di cui all’art. 39, comma 2, lett. d) d.P.R. 600/1973 in assenza del presupposto dell’inattendibilità della contabilità, l’infondatezza della pretesa erariale stante l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva dei ricavi su cui la stessa si basa; si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE rivendicando la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 432/01/2014, depositata il 9/06/2014, la predetta C.t.p. accoglieva l’impugnazione affermando che la rideterminazione dei ricavi non era basata su ‘presunzioni gravi, precise e concordanti’.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. di Venezia; resistevano i contribuenti svolgendo appello incidentale.
Con sentenza n. 816/19/2016, depositata in data 22/06/2016, la C.t.r. accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale, riformando la sentenza di primo grado. In particolare, veniva rilevata la nullità degli avvisi di accertamento notificati ai due soci COGNOME e COGNOME poiché sottoscritti da un funzionario privo del relativo potere di firma, perché eccedenti i limiti di valore previsti nel provvedimento di delega e l’illegittimità della quantificazione del reddito dell’impresa e RAGIONE_SOCIALE correlative imposte dovute, che venivano rideterminate.
Avverso la predetta sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, denunciando, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita proponendo ricorso incidentale con cui ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del DPR n. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c .
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato ‘illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, i ricorrenti deducono, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità anche dell’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO in quanto contiene non solo riprese a tassazione per complessivi € 24.647,00, ma anche un
contestuale provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per l’importo di € 27.897.00, così superando la soglia di € 25.000 contemplata dal provvedimento di delega conferente il potere di firma al funzionario sottoscrittore.
Con il secondo motivo rubricato ‘illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, i ricorrenti deducono che la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE. ha violato la disciplina in materia di ripartizione dell’onere della prova, non solo perché la RAGIONE_SOCIALE ed i suoi soci hanno fornito la prova dell’erroneità della ricostruzione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, ma anche perché quest’ultima non ha contestato i calcoli effettuati dai contribuenti, né ha fornito prove ulteriori sulla correttezza del proprio operato e dei conseguenti importi accertati.
Ed invero, i contribuenti, preso atto degli errori di calcolo contenuti nell’atto erariale, hanno prodotto articolata memoria con cui hanno illustrato come partendo dagli stessi dati presi in considerazione dall’RAGIONE_SOCIALE, la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi doveva condurre a risultati diversi da quelli ottenuti in sede di verifica e poi oggetto di accertamento. Rispetto a tale nuovo quadro, la controparte non ha ulteriormente contraddetto, così non contestando le nuove risultanze numeriche. Sarebbe, dunque, illegittima l’impugnata sentenza non avendo i giudici d’appello riscontrato la violazione del riparto dell’onere della prova in cui è incorsa l’RAGIONE_SOCIALE ed avendo i giudici di seconde cure fondato il loro convincimento su un pregiudizio di legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, svalutando le prove offerte dai contribuenti.
C on il terzo motivo, rubricato ‘nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.’, i contribuenti evidenziano che i giudici d’appello hanno riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo l’iniziale erroneità della ricostruzione dei ricavi della società contribuente, ritenendo però erroneamente che i nuovi calcoli posti a base della proposta conciliativa formulata dall’RAGIONE_SOCIALE avessero eliminato le criticità in precedenza riscontrate nel conteggio, decidendo con una motivazione superficiale e incompleta.
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, con ricorso incidentale, lamenta, a sua volta, l’illegittimità della sentenza per ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.’: la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha, infatti, annullato gli avvisi di accertamento notificati ai soci della società ricorrente poiché la seconda delega del 20/03/2012 era impersonale e ‘in bianco’ e perciò priva del nominativo del soggetto delegato. Ciò avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento di cui si discute. L’RAGIONE_SOCIALE richiama la contraria giurisprudenza di questa Corte e chiede che venga cassata l’impugnata sentenza.
Si premette che appare fondato il motivo oggetto del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE che va pertanto accolto, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso principale. Fondato è anche il terzo motivo oggetto del ricorso principale che sarà quindi esaminato subito dopo i precedenti, mentre il secondo motivo è da rigettarsi.
5.1. Avviando dunque l’esame dei motivi da quello oggetto del ricorso incidentale, si è visto come la C.t.r. abbia affermato: ‘A dimostrazione dei poteri del sottoscrittore già in primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto agii atti copia della delega conferita al AVV_NOTAIO con atto dispositivo n. 7/2010 del 15/06/2010; da questa risulta che il delegato può sottoscrivere, tra gli altri atti: “avvisi di Rettifica/Liquidazione, Accertamento, recupero con complessive maggiori imposte accertate fino
ad € 25.000,00”; viene anche esplicitato che “il AVV_NOTAIO delegante mantiene la firma esclusiva in relazione a atti di valore superiore agli importi sopra definiti”.
Peraltro l’RAGIONE_SOCIALE aveva anche prodotto un ulteriore atto di delega in data 20/03/2012 del medesimo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, atto Intitolato “Rivisitazione RAGIONE_SOCIALE deleghe di firma”, con il quale genericamente a tutti i capi area dell’ufficio AVV_NOTAIO controlli (ma analogamente a tutti i capo UPC e capo team) venivano delegati poteri di firma per diversi atti con limitazioni che per gli avvisi di accertamento erano pari ad € 200.000. Ma tale delega si ribadisce è generica, impersonale, non nominativamente rivolta al AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Questo dato di fatto contrasta con la necessità che ogni delega conferita indichi il nominativo del soggetto delegato. In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 22803 del 9/11/2015) la quale ha osservato: “trattasi quindi di delega nulla in quanto priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali … “; ancora la Suprema Corte ha proseguito: “La delega , priva del nominativo del soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla … “.
Quindi per valutare la legittimità della sottoscrizione dei tre accertamenti in esame è necessario considerare solo la delega nominativa del 15/06/2010 al AVV_NOTAIO. Delega, si osserva per inciso, che comunque non veniva richiamata nella parte conclusiva (pag. 5) della “rivisitazione” del 20/3/12 citata, ciò a differenza di altre deleghe rilasciate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE nella medesima data e con numerazione immediatamente antecedente e conseguente, tra esse la n. 5/2010 al Capo Ufficio Controlli dottor NOME COGNOME di cui si dirà più avanti. Quindi risulta che la citata “rivisitazione” del 20/03/12 non aveva comunque l’intento di modificare i poteri di firma del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME conferiti il
15/06/2010, al di là del fatto che essendo impersonale-in bianco risulta essere nulla per quanto poco sopra osservato.
Insomma il dottor NOME COGNOME, per quanto prodotto agli atti, poteva sottoscrivere avvisi di accertamento con· complessive maggiori imposte accertate fino ad euro 25.000,00; ma l’avviso di accertamento emesso in capo al sig. COGNOME NOME accerta maggiori imposte (IRPEF ed addizionali) per € 31.336,00, oltre ad un maggior contributo INPS di € 11.519; analogamente l’avviso emesso in capo alla sig.ra COGNOME NOME accerta maggiori imposte per€ 28.003,00 ed un maggior contributo INPS di € 11.519,00. Risulta quindi palese che i due avvisi di accertamento non sono stati validamente sottoscritti perché il AVV_NOTAIO COGNOME non aveva i poteri per farlo. Non può quindi che essere rilevata la nullità di questi due avvisi.
In relazione invece all’accertamento indirizzato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai fini IRAP ed IVA, si rileva che le maggiori imposte accertate risultano pari ad € 24.647,00, quindi lo stesso è stato validamente sottoscritto dal dottAVV_NOTAIO COGNOME.
5.2. La motivazione appena richiamata rende evidente l’illegittimità della decisione assunta dalla C.t.r.
Ed invero, l’art. 42 d.P.R. 600/73 prevede, al primo comma, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti ‘mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato’.
5.3. In merito all’interpretazione della norma in esame, questa Corte ha ormai chiarito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 cit. ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo
delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 06/03/2023 n. 6678; Cass. 19/04/2019 n. 11013 (Rv. 653414-01); Cass. 08/11/2019 n. 28850 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO-01).
Anche in altra recente pronuncia, questa Corte ha ribadito che, essendo la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, come già detto, una delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento di conferimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma con mera indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. 10/05/2024 n. 12916).
5.4. La sentenza impugnata non ha dunque fatto buon governo dei sopra indicati principi, poiché dopo avere dato atto che i tre avvisi di accertamento erano stati sottoscritti da NOME COGNOME in qualità di ‘capo aree imprese minori e lavoratori autonomi’, su delega del AVV_NOTAIO e che ‘la rivisitazione RAGIONE_SOCIALE deleghe’ del 20/03/2012 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, aveva esteso il potere di firma a tutti i capi area dell’ufficio AVV_NOTAIO controlli, quanto agli avvisi di accertamento, fino alla soglia di € 200.000,00, ha erroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto del citato art. 42 e con i principi elaborati in merito da questa Corte e prima richiamati, che la delega di cui si tratta fosse una delega generica o “in bianco”, mentre consentiva all’evidenza l’individuazione del soggetto che ha sottoscritto gli atti, tramite il riferimento alla qualifica rivestita.
5.5. Deriva da quanto sopra esposto l’accoglimento del motivo oggetto del ricorso incidentale, e il conseguente rigetto del primo motivo oggetto del ricorso principale, dovendosi considerare l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO valido non solo perché sottoscritto da un funzionario a ciò abilitato, ma anche perché avente un importo (€ 27.897,00), contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, rientrante nella soglia massima prevista dal provvedimento di estensione della delega (€ 200.000,00).
Il terzo motivo oggetto del ricorso principale è anch’esso fondato. La sentenza impugnata appare, infatti, lacunosa e superficiale nella parte dedicata al riconoscimento della correttezza dell’operato dell’RAGIONE_SOCIALE, soprattutto a fronte di rilievi assai analitici svolti in merito dai ricorrenti nel ricorso di primo grado e in quello d’appello e richiamati nel ricorso per cassazione.
6.1. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato ritenuti errori compiuti nonché incongruenze in cui è incorso l’ufficio nel ricostruire i costi di produzione dei primi piatti (gnocchi e altri primi) sulla base dell’uso della farina 00, senza considerare l’elevata incidenza dell’autoconsumo, producendo tabelle di conteggio RAGIONE_SOCIALE materie prime impiegate nella produzione e dettagliati calcoli relativi all’autoconsumo di prodotti da parte dei dipendenti, familiari e soci. Analoghi calcoli dettagliati sono stati allegati dai ricorrenti con riferimento alla produzione di carne di categoria 1 e 2 e al conteggio degli sfridi, alla vendita di salumi, formaggi, vino, caffè e al loro impiego tanto nel ristorante, quanto nella vendita all’ingrosso di detti prodotti.
A fronte dell’accoglimento da parte della sentenza della C.t.p. del ricorso di primo grado e dell’affermazione dell’esistenza di errori commessi dall’Amministrazione finanziaria nel calcolo dei ricavi societari, la C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. si è limitata a smentire la predetta conclusione, evidenziando l’inattendibilità complessiva della contabilità della società verificata che legittimava la
ricostruzione induttiva dei ricavi della RAGIONE_SOCIALE effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE (‘è emersa l’inadeguata rilevazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze, senza indicazione del criterio applicato, con raggruppamenti in macrocategorie troppo ampie e conseguente relativa difficoltà/impossibilità di verifica; in alcuni casi, quando verificabile, sono state constatate rimanenze finali maggiori RAGIONE_SOCIALE esistenze iniziali contabilizzate, pur in assenza di acquisti nell’anno (chiaro sintomo questo di acquisti “in nero” e corrispondenti prestazioni “in nero”); ancora è emersa la duplicazione di fatture con importi diversi, ma con i medesimi estremi, a fronte di passaggi interni di merce (carni) tra le due attività esercitate dalla società; ancora la situazione economicopatrimoniale esibita ai verificatori evidenziava un risultato economico difforme da quello esposto nella dichiarazione dei redditi; ancora i primi acquisti di carne risultano effettuati ad Aprile (si badi: in un ristorante specializzato in carne alla brace); ancora il valore dei beni strumentali da contabilità (libro dei cespiti) risultava diverso da quello indicato nell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi presentata; ancora risultavano contabilizzati storni di acquisti in assenza di note di credito da fornitori. Peraltro erano emersi aspetti critici anche in relazione ad aspetti extra contabili: i posti a sedere interni del ristorante erano stati dichiarati in 80, ma all’accesso dei verificatori ne sono stati rilevati 150. Questa differenza, assieme ai citati storni non documentati di costi ed alle citate differenze circa l’entità dei beni strumentali, aveva influito sul risultato di congruità degli studi di settore. Ma tornando ad aspetti strettamente contabili: l’RAGIONE_SOCIALE non ha disconosciuto il costo per canoni di locazione pari ad € 24.000,00, tuttavia appare estremamente significativo, nello svilire l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili, che gli stessi siano contabilizzati in unica soluzione al 31/12/2009, senza alcun documento (fattura od altro) che ne dimostri l’addebito e/o incasso da parte del locatore; del resto pure con autofatturazione dell’ultimo giorno dell’anno risulta il passaggio dì parte molto rilevante della carne acquistata in corso
d’anno dall’attività di ristorazione a quella di commercio all’ingrosso, fatto che avrebbe reso l’attività di ristorazione priva del prodotto per buona parte dell’anno’).
6.2. Tuttavia, la sentenza in parola, pur dando atto che erano emerse criticità nell’attività accertativa, riconosciute, come si è detto, dalla stessa C.t.p., ha ritenuto che fossero state superate con la proposta di accordo conciliativo (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 4/5/2016) non accolta dai contribuenti, per il solo fatto che, per suo tramite, erano state riconsiderate le iniziali determinazioni dell’amministrazione e ricalcolati i ricavi, il valore della produzione e l’IVA dovuta ‘tenendo conto dei rilievi fondati dei contribuenti’ (‘sono stati significativamente ridotti (più che dimezzati) i ricavi originariamente determinati ottenuti da somministrazione di gnocchi, da somministrazione di pasta, da “coperti’; sono stati altresì significativamente ridotti i ricavi da somministrazione di piatti a base di carne, da somministrazione di salumi, da somministrazione di formaggi, da somministrazione di vino, da somministrazione di caffè’.
La legittimità dell’operato dell’agenzia, per come è motivata la sentenza, sembra quindi derivare soltanto dal ricalcolo dei ricavi, non essendo enunciate né le criticità che sarebbero state superate, né la modalità con cui ciò sarebbe avvenuto: non vi è, in particolare, in motivazione alcun richiamo all’avvenuta considerazione dei due elementi dell’autoconsumo e degli sfridi, segnalati dai ricorrenti quali voci fondamentali da rendere oggetto di specifica valutazione ed invece pretermessi dall’RAGIONE_SOCIALE nell’effettuare i conteggi contestati. La RAGIONE_SOCIALE ha dunque ritenuto sufficiente recepire acriticamente le conclusioni dell’ufficio e prendere per buono l’esito finale del riconteggio concludendo che ‘il reddito d’impresa della s.n.RAGIONE_SOCIALE. deve essere determinato in € 102.466,00; il valore della produzione netta in € 93.943,00 e l’IVA dovuta in € 11.539,00′.
6.3. La motivazione si rivela perciò meramente apparente. In merito al vizio in parola, infatti, preme rammentare che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
6.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è priva di una congrua motivazione in relazione ai predetti due elementi che, se considerati, come imposto dall’essere stati specificamente contestati dalla parte privata, avrebbero potuto condurre ad un differente ricalcolo dei ricavo; in assenza della puntuale valutazione della voce dell’autoconsumo e degli sfridi non è pertanto possibile affermare che il calcolo compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE sia effettivamente corretto, di talchè la motivazione della sentenza nella parte in cui ha omesso di constatare la lacunosità dell’accertamento condotto dall’RAGIONE_SOCIALE è sotto il profilo di cui si tratta certamente incompleta.
6.5. Il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente obbligo della C.t.r. di rimotivare pronunciandosi in merito alle due voci dell’autoconsumo e degli sfridi, così come sopra segnalato.
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo non emerge dall’esame della motivazione della sentenza impugnata alcun elemento concreto che consenta di ritenere sussistente la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni disciplinanti il riparto dell’onere della prova: la C.t.r., infatti, non ha aprioristicamente accolto la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, ma ha piuttosto ritenuto non solida la prospettazione alternativa del calcolo dei ricavi offerta della parte privata, sulla scorta dell’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e di una generale inaffidabilità degli elementi segnalati, prendendo dunque per buona la conclusione dell’Amministrazione
finanziaria con riguardo al calcolo dei ricavi. Né può dirsi che la RAGIONE_SOCIALE non abbia preso atto della mancata contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conclusioni proposte dai ricorrenti nei propri atti difensivi relativamente all’effettivo conteggio dei ricavi che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della prospettazione della RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci. Al contrario, in sentenza emerge tanto nella parte ricostruttiva RAGIONE_SOCIALE varie fasi processuali, quanto in quella motiva che gli odierni ricorrenti hanno contestato le conclusioni della parte erariale.
In conclusione, va accolto il ricorso incidentale ed accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primo motivo ed il secondo, e per l’effetto va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché motivi in merito alla corretta rideterminazione dei ricavi della RAGIONE_SOCIALE, provvedendo, altresì, anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i motivi primo e secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’ 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME