Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
IRPEF IVA ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16373/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente –
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO nello studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, sez. dist. di LATINA n. 9342/18/2016 depositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado ed ha annullato l’avviso di accertamento
n. TF7011302288/2013, per Irpef, Iva sanzioni notificato per l’anno di imposta 2012 a NOME COGNOME.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 9/7/2024.
In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, dell’art. 7 della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la CTR del Lazio ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato per mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o da parte di un impiegato dell’area direttiva validamente delegato. La sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la delega attribuita dal capo dell’ufficio perché la stessa sarebbe costituita da un ordine di servizio ad efficacia meramente interna, perché difetterebbe la allegazione della delega all’atto di accertamento e perché difetterebbe una valida sottoscrizione dell’atto impositivo.
1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ritiene invalido l’atto di accertamento perché ad esso non sarebbe stata allegata la delega di firma rilasciata al sottoscrittore ovvero non sarebbero stati indicati gli estremi della delega. E’ documentato in atti che la delega di firma all’origine dell’accertamento impugnato è costituita da un ordine di servizio che, in assenza di indicazione nominative, individua il funzionario legittimato alla firma in ragione del grado e dell’importo degli accertamenti da sottoscrivere. La delega è stata prodotta in giudizio dalla Amministrazione per contrastare la contestazione giudiziale del contribuente e tanto era sufficiente avuto riguardo al principio di diritto, sempre ribadito da questa
Corte, secondo il quale «in carenza di qualsivoglia specificazione normativa, deve ritenersi sufficiente l’esistenza in fatto della delega (anche a carattere generale) e non necessaria ne’ la menzione della stessa nell’atto ne’, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva. La delega a sottoscrivere un avviso di accertamento non attiene affatto alla legittimazione processuale perché l’avviso di accertamento non è atto del processo: lo stesso, infatti, ha natura sostanziale e non processuale» (Cass. civ. Sez. V, 10/07/2013, n. 17044). La delega rilasciata non è, poi, attinta da alcun profilo di illegittimità, tenuto conto dell’orientamento, ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ed ancora: «la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della
qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione» (Cass. civ., sez. V, 19/02/2024, n. 4366). L’applicazione dei citati principi di diritto determina l’accoglimento del ricorso.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.