Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Taranto, in persona del legale rappresentante, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 2660/16 depositata il 7 novembre 2016 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La CTR, nell’accogliere con la sentenza impugnata l’appello proposto dai contribuenti, ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo la nullità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dello stesso.
delega
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Viene altresì depositata memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR ha dichiarato la nullità dell’avviso mentre la norma sanzionerebbe tale conseguenza solo in assenza della relativa sottoscrizione. In particolare, a parere della difesa erariale non sarebbe fondata l’osservazione per cui la delega non potrebbe essere conferita ove priva di motivazione e termine, sia perché la stessa era nella specie motivata con le esigenze organizzative dell’ufficio, sia perché la necessità di un termine non era riferibile alla mera delega di firma, bensì solo a quella di funzioni, e in ogni caso il termine stesso andava individuato con la durata dell’incarico del delegante.
1.1. Il motivo è fondato.
L’ art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato».
Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e 4) Statuto RAGIONE_SOCIALE, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Va allora data continuità all’orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione
nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.
In effetti, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni -poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021).
Ora nella specie proprio di ciò si è trattato, risultando che l’avviso di accertamento venne sottoscritto ‘su delega del Direttore provinciale’ in base a provvedimento del 16 settembre 2014.
E’ stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di
funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune RAGIONE_SOCIALE competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019).
L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Taranto che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024