Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
Avviso di accertamentosottoscrizione -delega di firma – revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26047/2019 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 6600/2017, depositata il 12/07/2017;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 10277/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8087/2018, depositata il 26/09/2018;
udite le relaziono delle cause svolte nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE unipersonale -oltre ad una maggiore Iva per la quale provvedeva successivamente all’annullamento in autotutela – anche una maggiore Irap in ragione di maggiori ricavi derivanti dalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore di società collegata e da contratti di sub-locazione in essere con quest’ultima e le conseguenti sanzioni.
L’atto impositivo veniva impugnato dalla società la quale in primo luogo lamentava il difetto di sottoscrizione di quest’ultimo e nel merito l’inesistenza di maggiori ricavi.
La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla C.t.r. Quest’ultima , con la sentenza n. 6600 del 2017 (oggetto del ricorso n. 26047 del 2017), accoglieva l’appello della contribuente ritenendo assorbente il motivo con il quale questa aveva sostenuto l’illegittimità dell’accertamento in ragione della mancata ostensione, anche in
appello, del provvedimento dirigenziale che delegava il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione del medesimo.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ, con il quale evidenziava l’errore commesso dai giudici di secondo grado, atteso che il provvedimento di delega era presente nel fascicolo processuale. La C.t.r., con la sentenza n. 8087 del 2018, lo rigettava.
L’Agenzia delle Entrate, con separati ricorsi, ricorre per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avverso entrambe le sentenze resa dalla C.t.r. ed indicate in epigrafe. La società contribuente si è difesa a mezzo controricorso nel primo giudizio, mentre non ha svolto attività difensiva nel secondo giudizio, avente ad oggetto la sentenza che ha deciso il giudizio sulla revocazione.
Considerato che:
Nel ricorso (R.G. n. 26047 del 2017) avverso la prima sentenza (6600 del 2017) l’Agenzia delle entrate propone due motivi :
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per la mancata ostensione nè in primo né in secondo grado -del provvedimento dirigenziale che delegava il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione del medesimo, così i gnorando la documentazione prodotta dall’ufficio.
1.2 . Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma n. 4 cod. proc. civ.
Premesso che già in sede di controdeduzioni in primo grado aveva depositato il provvedimento di delega e che tale circostanza risultava
pacificamente dagli atti, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’Agenzia non aveva versato in atti la documentazione sollecitata, senza dare conto di quale ulteriore documentazione avrebbe dovuto produrre e per quale ragione quella già in atti non fosse idonea a consentire di verificare la legittimità e l’efficacia della delega conferita.
Nel ricorso (10277 del 2019) avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione (C.t.r. n. 8087 del 2019) l’Agenzia delle entrate propone due motivi.
2.1 . Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4, e 402 cod. proc. civ., degli artt. 65, 65 e 67 d.lgs. n. 546 del 1992.
Osserva che il giudice chiamato a decidere sulla revocazione -ove ritenga che quest’ultima non sia fondata come accaduto nel caso di specie -non può che rigettarla o dichiararla inammissibile o improcedibile; che, invece, la C.t.r. aveva deciso la causa nel merito, estendendo l’indagine alla questione affrontata nella sentenza impugnata e non ancora definita stante l’impugnazione in cassazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente l’errore di fatto. Deduce che l’errore del giudice di merito per aver ignorato un documento acquisito agli atti è tipico errore revocatorio; che la C.t.r. non aveva nemmeno considerato che, a supporto della richiesta di revocazione, era stata depositata apposita certificazione che attestava la presenza del documento.
La contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 6 comma 7, d.l. n. 119 del 2018, con riferimento l giudizio n. RG 26047 del 2018 ma non ha documentato di aver provveduto al pagamento della prima rata di cui alla rateizzazione richiesta, così come p revisto dall’art. 6 cit.
Il ricorso va, pertanto, deciso nel merito.
In via preliminare i due ricorsi vanno riuniti, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 06/07/2022, n. 21315).
I ricorsi riuniti vanno rinviati a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il Collegio rileva che -pur tenendosi conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova (Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792 -non si ravvisa l’evidenza decisoria in merito all’impugnazione esperibile o al vizio denunciabile nel caso della sentenza di secondo grado che abbia deciso sul presupposto del mancato deposito di un documento (nella specie delega di firma) che, invece, la parte assuma ritualmente depositato.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 10277 del 2019 al ricorso n. 26047 del 2017 e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.