Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 931 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sui ricorso iscritto al numero 16503 del ruolo generale dell’anno 20 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatu Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL ;
-controricorrente;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 3374/04/2020, depositata in data 10 dicembre 2020, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4045/11/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso ai fini Irpef, Irap e Iva 2007;
-in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che la documentazione depositata dall’Ufficio, in primo e secondo grado, era inidonea a provare il conferimento di valida delega di firma in capo al funzionario (AVV_NOTAIO) sottoscrittore dell’avviso d accertamento impugnato; in particolare, la disposizione di servizio del Direttore provinciale n. 56 del 19.12.2012, prot. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto deleghe di firma, articolata per tipologia di atti, per limiti importi e per diversificate qualifiche di funzionari era del tutto anonima mentre la nota RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE Calabria del 13 novembre
2012 era informativa del conferimento – in forza di altra nota prot. NUMERO_DOCUMENTO/162392 non allegata – di incarichi dirigenziali, compreso quello alla AVV_NOTAIONOME COGNOME di Capo Ufficio Controlli RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE ad interim, con funzioni di capo Area Imprese RAGIONE_SOCIALE DP, ma non era idonea a comprovare il conferimento RAGIONE_SOCIALE delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo;
il contribuente resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n 600/73 per avere la CTR ritenuto non fornita dall’Ufficio la prova RAGIONE_SOCIALE delega di firma in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento in questione ancorché fossero stati depositati sia il provvedimento che stabiliva le attribuzioni RAGIONE_SOCIALE deleghe di firma in base all’incaric rivestito (nella specie, di Capo Ufficio Controlli) sia la corrispondente attribuzione dell’incarico in capo al funzionario (AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME) sottoscrittore dell’atto;
-il motivo è fondato;
-l’art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato RAGIONE_SOCIALE carrier direttiva da lui delegato»;
-con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei
poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e 4) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo RAGIONE_SOCIALE subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio;
-questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa RAGIONE_SOCIALE delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e RAGIONE_SOCIALE legalità RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione RAGIONE_SOCIALE c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in grado di appello dall’Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso – e ch individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica RAGIONE_SOCIALE corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario RAGIONE_SOCIALE delega stessa; si è al riguardo precisato che «la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario RAGIONE_SOCIALE delega stessa» (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021);
-è stato poi specificato, quanto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE delega di firma, che l’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune RAGIONE_SOCIALE competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.);
-nella sentenza impugnata, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l’atto impositivo in questione s presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata produzione da parte dell’Ufficio di documentazione idonea a comprovare una valida delega di firma in capo al funzionario (AVV_NOTAIO) sottoscrittore dell’atto; con ciò senza effettuare una lettura combinata dei documenti prodotti in giudizio dall’Amministrazione e debitamente trascritti in ricorso (ovvero la disposizione di servizio n. 56/2011 con cui il Direttore provinciale aveva disciplinato le deleghe di firma per tipologia di atti, limiti importi e diversificate qualifiche di funzionari nell’ambito dell’Uffici controlli, nonché la nota del 13.11.2012 informativa del conferimento da parte del Direttore provinciale – con altra nota prot. n. 2012/162392 – dell’incarico dirigenziale alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME di Capo Uffici Controlli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad interim, con funzioni di Capo Area
Imprese RAGIONE_SOCIALE D.P.) dai quali si evinceva che il funzionario sottoscrittore fosse titolare RAGIONE_SOCIALE qualifica di Capo dell’Ufficio Controlli RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE e che a tale qualifica corrispondesse la legittimazione conferita dal Direttore provinciale a sottoscrivere avvisi di accertamento di importo fino a euro 250.000,00;
-in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell Calabria, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, in diversa composizione;
Roma, così deciso in data 22 novembre 2022
Il Presidente