Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35072 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35072 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto: II.DD.
– IVA
–
avviso di accerta-
mento – delega di
firma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7388/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: ), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.3314/5/2021 depositata il 17 settembre 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è stato rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 4570/13/2019, la quale ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, proposto avverso l’ avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo a ll’ anno di imposta 2013.
Nel dettaglio, l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, relativo all’anno di imposta suddetto, ha recuperato ad imposizione IRPEF ed IVA in presenza di omessa esibizione di documentazione contabile obbligatoria che ha condotto l’Amministrazione finanziaria alla ricostruzione induttiva del reddito complessivo di impresa ex art. 39, comma 2, d.P.R. n.600/73.
Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello hanno ritenuto in via preliminare legittimo l’avviso, in particolare per legittima sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di ufficiale sottoscrittore delegato e, nel merito, hanno confermato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidato ad un unico motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è
costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ..
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ., il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2 comma 1 l. n. 145/2002 per aver la CTR mancato di riconoscere nella fattispecie l’illegittimità della delega conferita dal Direttore al funzionario di stessa area a sottoscrivere l’avviso di accertamento.
5.1. Secondo il ricorrente « Il Giudice di secondo grado respingendo il ricorso dell’allora appellante ha basato la propria decisione su argomentazioni sterili senza articolare in modo esaustivo e senza delineare il percorso logico seguito omettendo di descrivere il legame tra gli elementi di fatto considerati che invece, sebben interpretati, avrebbero condotto necessariamente all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE difese dell’appellante» (cfr. p.7 ricorso). E ancora, « di fatto il giudicante riconosce che la delega deve avere specifiche motivazioni ed esatta data di scadenza e ravvisa tali peculiarità in un provvedimento nel quale le stesse sono totalmente assenti, senza nemmeno indicare le ragioni per cui ritiene che i requisiti imposti dalla legge a pena di nullità siano ravvisabili nell’atto dispositivo di cui è causa che di fatto di tali requisiti è assolutamente privo come esplicitato da argomentazioni ampie e conferenti da parte dell’appellante, argomentazioni che nella genericità della motivazione, il giudicante in secondo grado non si preoccupa nemmeno di confutare con una controdeduzione che possa considerarsi tale.» (cfr. p.6 ricorso).
Il motivo è inammissibile.
6.1. La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973,
è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 – , Sentenza n.8814 del 29/03/2019).
6.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la attuale pertinente giurisprudenza della Sezione, ormai consolidata e puntualmente richiamata nella sentenza impugnata. Da tempo la Sezione ha statuito che ciò che ai fini della delega di firma rileva ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 è che gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. 6.3. Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di servizio che hanno indotto il direttore a delegare, come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto cui va data ulteriore continuità. Nel caso di specie inoltre non è controversa la qualifica e il ruolo del sottoscrittore, funzionario direttivo capo ufficio dell’area terza, come si legge anche nella sentenza impugnata e già nella sentenza di primo grado, ossia la produzione di atto dispositivo con il quale il Direttore Provinciale conferisce la delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore dell’atto, funzionario appartenente alla terza area funzionale, corrispondente all’ex carriera direttiva.
6.4. La delega nel caso in esame è anche nominativa ed è infine inconducente anche la generica contestazione secondo la quale la delega
sarebbe priva di certificazione che ne attesti la conformità all’originale, non essendo stata impugnata con querela di falso.
Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità del ricorso, ma non segue la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite secondo soccombenza perché l’RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente non ha svolto attività difensiva .
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023