Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19336/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 7261/2016 depositata il 21/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In ragione delle contraddizioni tra redditi dichiarati e ricavi emergenti dalla documentazione acquisita in esito a questionario notificato al legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C. in liquidazione, l’Ufficio notificava gli avvisi di accertamento per cui è causa alla società, cessata nel 2012, ed ai due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME
Questi ultimi impugnavano gli avvisi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, previa riunione delle cause, con sentenza n. 588/32/15, rigettava i ricorsi.
I contribuenti proponevano appello, accolto dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, per difetto di valida sottoscrizione degli avvisi da parte del funzionario delegato dal capo dell’ufficio. La CTR, rilevato che, ‘n el caso in esame dalla produzione dell’appellata in primo grado, si rileva che era stata data delega al Direttore Provinciale NOME COGNOME da parte del Direttore Regionale NOME COGNOME ma sono mancati i motivi del conferimento dell’incarico e non è indicata la durata dell’incarico’, osserva che, ‘d ai documenti di causa la delega depositata dall’Ufficio non può in alcun modo ritenersi idonea, poiché incompleta dei requisiti minimi richiesti ovvero le ragioni della sostituzione, il termine di validità con inizio e fine del relativo periodo ed il nominativo del delegato (Cass., 11.12.2015 n. 25017, Cass. 9.11.2015, n. 22803)’.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del DPR n. 600/73, in relazione all’art. 360 comma primo, n. 3, cpc’.
1.1. La sentenza impugnata è illegittima in quanto ‘ occorre distinguere tra legittimità degli incarichi – che si ripercuote sulla legittimità degli atti dagli stessi emessi – e validità della delega di firma conferita dagli incaricati ad altri funzionari’. ‘e regole organizzative dell’Agenzia delle Entrate prevedono la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per gli atti a competenza dirigenziale. Pertanto ai fini della validità dell’atto è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’Ufficio che lo ha emanato’.
‘ell’atto n. 2014/1009/P prodotto in primo grado dall’Ufficio quale allegato n. 8 alle controdeduzioni depositate in data 14 ottobre 2015 (e che si allega nuovamente al presente atto)’ sono presenti gli elementi essenziali. ‘Nello specifico il nominativo del funzionario delegato è indicato nell’Allegato 8, mentre la durata del conferimento è evidenziata nel paragrafo 4, laddove viene statuito che l’attribuzione della delega di firma ha ‘durata ed efficacia fino al 31 gennaio 2016′, a far data dal 4 aprile 2014. Quanto alle motivazioni del conferimento – indicate peraltro nell’atto di delega le stesse possono rinvenirsi nella necessità organizzativa di una ripartizione dei carichi di lavoro secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e che attiene esclusivamente all’organizzazione interna dell’Ufficio, senza che assuma rilevanza in materia di validità dell’atto impositivo sottoscritto’. ‘Nell’atto di attribuzione di incarico conferito dal Direttore Regionale al Direttore Provinciale, al contrario di quanto affermato dalla CTR non serviva né la motivazione, né tantomeno indicare la durata dell’incarico. Si sottolinea che il Direttore provinciale, in quanto responsabile della struttura manifesta direttamente la volontà dell’ente, senza necessità di alcuna delega’.
Secondo motivo: ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘.
2.1. La CTR ha ‘ omesso di considerare il fatto, decisivo per il giudizio, che, il nominativo del funzionario delegato e le ragioni della delega e della durata della stessa, risultavano presenti nell’atto n. 2014/1009/P prodotto in primo grado dall’Ufficio quale allegato n. 8 alle controdeduzioni depositate in data 14 ottobre 2015’.
V’è da premettere che il ricorso è tempestivo, in quanto proposto in costanza della sospensione dei termini previsti dall’art. 11 d.l. n. 50 del 2017 sulla definizione agevolata delle liti pendenti, a nulla rilevando, come invece opposto dai contribuenti, che questi non abbiano aderito alla definizione, atteso che la previsione della sospensione ha portata generale, i motivi sono fondati, ai sensi della motivazione a seguire.
3.1. Preliminarmente, in controricorso, altresì si eccepisce:
-che la ‘delega è stata prodotta in primo grado dall’Ufficio solo nel contenzioso instaurato dalla sig.ra NOME COGNOME avverso il suo accertamento personale n. T9V01D70027112015 (R.G. n. 530/2015 mentre nulla è stato prodotto nei due contenziosi instaurati avverso i suddetti avvisi di accertamento n. T9V02D900436/2014 (per IVA e Irap della cessata Società, R.G. n. 531/2015) e n. T9V01D700276/2015 (accertamento personale notificato al sig. NOME COGNOME, R.G. n. 315/2015 – del quale si vedano le controdeduzioni avversarie m primo grado, prot. n. 2015/51490, all’all. n. 10); atti impositivi che, peraltro, risultano rispettivamente firmati da tre soggetti diversi’;
-che, ‘a differenza di quanto asserisce l’Ente a pag. 6 del proprio ricorso, l”allegato n. 8 alle controdeduzioni depositate in data 14 ottobre 2015’, non è costituito dal suddetto atto n. 2014/1009/P o da alcuna delega, ma è rappresentato da un altro, e diverso, documento (ossia il ‘verbale di contraddittorio 23 Febbraio 2015’) (si vedano tali controdeduzioni all’all. n. 11). Invero, l’Ufficio ha depositato in primo grado, e solo nel contenzioso R.G. n.
530/2015, riferito alla socia accomandante NOME COGNOME (quale all. 13 – qui prodotto in all. n. 12): (i) il provvedimento di attribuzione dell’incarico dirigenziale, datato 25 giugno 2015, conferito dal dott. NOME COGNOMEDirettore Regionale della Lombardia) alla dott.ssa NOME COGNOME promossa da Capo Ufficio controlli-D.P. II Milano a Direttore Provinciale di Pavia; (ii) l’atto dispositivo di attribuzione deleghe di firma prot. 2014/1009/P (quale all. 10 – qui prodotto in all. n. 13)’.
3.1.1. Ora, in disparte che la circostanza dell’essere gli ‘atti impositivi’ ‘firmati da tre soggetti diversi’, non emergente in sentenza, è meramente affermata in controricorso, va osservato che:
-le prove acquisite in uno dei procedimenti riuniti sono utilizzabili anche negli altri proprio in ragione della riunione, che determina la confluenza di tutti gli originari procedimenti nel solo portante;
-l’errore nella localizzazione delle produzioni effettuate in primo grado, di cui al ricorso, non inficia la relativa allegazione, essendo le produzioni riconosciute e finanche dettagliate in controricorso.
A fronte di quanto innanzi, ‘ il provvedimento di attribuzione dell’incarico dirigenziale, datato 25 giugno 2015, conferito dal dott. NOME COGNOME (Direttore Regionale della Lombardia) alla dott.ssa NOME COGNOME promossa da Capo Ufficio controlli-D.P. II Milano a Direttore Provinciale di Pavia’, non essendo una delega, né di funzioni né di firma, non deve evidentemente possederne i requisiti. Pertanto, la (di per sé non perspicua) motivazione della sentenza impugnata, a misura che la qualifica tale, giacché l’affermazione centrale nel percorso giustificativo della CTR, secondo cui ‘d ai documenti di causa la delega depositata dall’Ufficio non può in alcun modo ritenersi idonea’, non può non rapportarsi alla precedente, secondo cui, ‘ n el caso in esame
dalla produzione dell’appellata in primo grado, si rileva che era stata data delega al Direttore Provinciale NOME COGNOME da parte del Direttore Regionale NOME COGNOME ma sono mancati i motivi del conferimento dell’incarico e non è indicata la durata dell’incarico’, cade patentemente in errore. Né in contrario rileva la circostanza addotta, ma non comprovata in controricorso, circostanza di cui invece la sentenza non fa minimamente menzione, dell’essere la ‘nomina’ del Direttore Provinciale ‘decaduta’ in conseguenza di C. Cost. n. 37 del 2015. Q uesta Suprema Corte, a proposito degli effetti della citata sentenza, ha avuto modo di chiarire che, per la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, non è necessaria la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente l’appartenenza del funzionario alla cd. carriera direttiva, corrispondente alla terza del c.c.n.l. del comparto delle agenzie fiscali per gli anni dal 2002 al 2005. Ed invero, come da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340 -01, ‘in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002 -2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012’.
Ciò detto quanto al ‘provvedimento di attribuzione dell’incarico dirigenziale’ del 25 giugno 2015, è pacifico, per essere riconosciuto anche in controricorso, che la parte pubblica in primo grado aveva altresì prodotto ‘l’atto dispositivo di attribuzione deleghe di firma prot. 2014/1009/P’. La valutazione di tale atto dispositivo -che, in quanto relativo a deleghe di firma, è atto destinato ad operare, alla
stregua della normale organizzazione degli uffici, all’interno del singolo ufficio, a livello, quindi, provinciale -è stato completamente pretermesso dalla CTR. Né, ad ogni buon conto, esso si parametra ai requisiti tipici della delega di funzioni. Infatti. alla stregua di due celebri arresti ormai non più recenti, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che ‘la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni -poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa’ , puntualizzando come il provvedimento contenente la delega di firma ‘non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ‘ex post’, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto’ .
Il superiore insegnamento non obnubila la necessità del provvedimento di delega, di guisa da non potersi condividere la tesi agenziale secondo cui sarebbe sufficiente la mera riferibilità dell’avviso di accertamento all’Amministrazione emanante, dacché
(come osservato da Sez. 5, n. 8814 del 2019, in motiv., par. 3, p. 4), ‘se gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nella realtà economica e sociale, deve ritenersi che la loro sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio, o da funzionario da lui delegato, sia stata prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1875 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 22800 del 2015). Sotto tale profilo, appare evidente come il dato fondante sia costituito dal superamento di quella generale presunzione, sopra richiamata, di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo dotato del potere di emanarlo, richiedendosi, al contrario, che tale provenienza sia avvalorata dalla sottoscrizione del capo dell’ufficio, o del funzionario da lui delegato’.
Il superiore insegnamento riposa, invece, sulla considerazione che alla delega di firma, di cui all’art. 42, comma 1, DPR n. 600 del 1973, non possa applicarsi la disciplina prevista per il ben diverso istituto della delega di funzioni, nel senso che ‘l’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla ‘delega di funzioni’, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate. Tale rigore non si addice alla delega di firma, nella quale, come è stato già rilevato, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate -approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio’ (ivi, par. 8, p. 7 s.).
In conclusione, in accoglimento dei motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma in data 27 settembre 2024.