Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3779 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3779 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21403/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 448/2017, depositata il 9/2/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009 (con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato i compensi da lui dichiarati da € 79.431,00 a € 158.225,20), deducendone, in via preliminare, la nullità per difetto del potere di firma in capo al funzionario che lo aveva sottoscritto.
La CTP di Como accolse il ricorso, rilevando la carenza della qualifica dirigenziale in capo al funzionario delegante nonché al delegato che aveva apposto la propria sottoscrizione.
La CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che il provvedimento di delega prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE non rispettasse i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, difettando dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni poste a fondamento della stessa e del relativo termine di validità.
Ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’AVV_NOTAIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, per avere la CTR erroneamente qualificato la delega in discorso come di funzioni mentre, trattandosi di delega di firma, essa non è soggetta al disposto del richiamato art. 2, comma 1, bensì all’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973.
Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere omesso i giudici di secondo grado di rilevare che, nella delega de qua , l’indicazione della durata era, invero, presente, recando la stessa la dicitura: ‘la delega è conferita per la durata dell’incarico e perde efficacia nel momento in cui l’incarico è revocato’ (pag. 10 del controricorso).
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Premesso che non è (più) in questione il possesso dei requisiti soggettivi in capo alle parti della delega (posto che -come affermato dallo stesso controricorrente a pag. 5 del controricorso -‘l’Ufficio ha esibito l’atto dispositivo n. 34/2014 con cui il direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Como NOME COGNOME delegava il funzionario di terza fascia NOME COGNOME relativamente all’avviso di accertamento
impugnato riguardante l’anno d’imposta 2009′), si deve dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e RAGIONE_SOCIALE comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali (cfr. Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022)’ (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 539/2026, in motivazione; si vedano anche Cass., n. 689/2025 e Cass., n. 20093/2025).
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, cui si demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.
La Presidente
NOME COGNOME