Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORANI NOME;
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA, sez. di CAGLIARI n. 206/01/2016 depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza della CTR della RAGIONE_SOCIALE che ha respinto l’appello interposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che ha confermato l’annullamento dell’avviso di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato a NOME COGNOME.
Credito di imposta art. 8 legge 388/2000
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16795/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 9/7/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la CTR della RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato per mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o da parte di un impiegato dell’area direttiva validamente delegato. La sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la delega attribuita dal capo dell’ufficio perché contenuta in un ordine di servizio nel quale non è specificato il nome del funzionario delegato che ha sottoscritto l’atto, ma è indicata solo la qualifica professionale del destinatario della delega, così aderendo all’orientamento espresso da Cass. civ., sez. V, 11/12/2015, n. 25017; Cass. civ., sez. V, 09/11/2015, n. 22803.
1.1. Il motivo è fondato. E’ incontestato tra le parti che la delega di firma all’origine dell’accertamento impugnato è costituita da un ordine di servizio che, in assenza di indicazione nominative, individua il funzionario legittimato alla firma in ragione del grado e dell’importo degli accertamenti da sottoscrivere. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento, affermatosi già da alcuni anni, secondo il quale «la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica
del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ed ancora: «la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto RAGIONE_SOCIALE, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione » (Cass. civ., sez. V, 19/02/2024, n. 4366). L’applicazione dei citati principi di diritto reca ad affermare la validità della delega conferita.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.