Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
IRPEF
ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15979/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, sez. di LATINA n. 8437/19/2016 depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio che ha respinto l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado ed ha confermato la validità dell’avviso di
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, per Irpef e sanzioni notificato alla stessa ricorrente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto rituale notifica del ricorso, non si è costituita con controricorso ma solo ai fini della eventuale discussione orale.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 9/7/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la CTR del Lazio avrebbe errato nel ritenere la validità dell’avviso di accertamento notificato per come sottoscritto dal dipendente delegato. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la delega attribuita dal capo dell’ufficio benché contenuta in un ordine di servizio nel quale non è specificato il nome del funzionario delegato che ha sottoscritto l’atto, ma è indicata solo la qualifica professionale del destinatario della delega. Secondo il ricorrente la delega sarebbe anche invalida perché priva di adeguata motivazione e di un termine di efficacia.
Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia omesso esame di fatti decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. perché risulterebbe omessa la delega non potendosi equiparare a una delega di firma un ordine di servizio senza indicazione del nome del delegato.
I motivi sono logicamente connessi, riguardando entrambi la validità ovvero l’invalidità della delega conferita dal capo dell’ufficio al dipendente che ha sottoscritto l’accertamento, possono essere valutati congiuntamente e sono infondati. E’ incontestato tra le parti che la delega di firma all’origine dell’accertamento impugnato è costituita da un ordine di servizio che, in assenza di indicazione
nominative, individua il funzionario legittimato alla firma in ragione del grado e dell’importo degli accertamenti da sottoscrivere. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento, affermatosi già da alcuni anni, secondo il quale «la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ed ancora, con specifico riguardo alla dedotta necessità di una specifica motivazione e di un termine di efficacia: «la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio
(art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione » (Cass. civ., sez. V, 19/02/2024, n. 4366). La sentenza impugnata va, allora, esente da censure perché ha fatto puntuale applicazione dei citati principi di diritto.
4. Il ricorso va rigettato. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità non essendosi costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e non essendosi celebrata udienza di discussione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.