Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15928/2017 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 11582/31/16 depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 11582/31/16 del 20/12/2016, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 36/03/16 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso
di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’effettuazione, da parte di NOME, di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME evidenziando che: a) la documentazione prodotta dall’Ufficio in primo e secondo grado non era idonea a far ritenere la legittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo team NOME COGNOME; b) NOME non aveva, dunque, dimostrato la riferibilità del potere esercitato dal capo team all’Ufficio, difettando nel caso di specie anche la «stessa delega del Direttore Provinciale in calce all’atto accertativo, integrante ulteriore profilo di illegittimità dell’atto stesso».
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME non depositava controricorso, restando intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 14/06/2017 a mezzo PEC al domiciliatario in appello di RAGIONE_SOCIALE entro il termine semestrale previsto dalla legge per l’impugnazione, in difetto di notifica della sentenza impugnata, depositata il 20/12/2016.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla esistenza della delega di fi rma del funzionario sottoscrittore dell’atto. In particolare, si evidenzia la genericità della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe considerato la documentazione in atti, oltre ad essere palesemente contraddittoria.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie » (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).
2.3. Nel caso di specie, la CTR ha indicato -con motivazione logica ed esauriente -le ragioni per le quali ha ritenuto che la delega rilasciata dal Direttore Provinciale di AE non sia valida. I fatti di cui la parte ricorrente assume l’omessa valutazione sono stati, pertanto, considerati dal giudice di appello, che ne ha dato un’interpretazione plausibile.
1.1. Si tende, dunque, a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici già presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione o di un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), ovvero di un vizio di violazione di legge, in ipotesi non proposto.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della società contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME