Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28668 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 741/2022, depositata il 31/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Avviso di accertamento -sottoscrizione – delega
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18941/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale rettificava in via induttiva gli imponibili dichiarati per l’anno 2010. L’atto impositivo era sottoscritto da «AVV_NOTAIO team Accertamento AVV_NOTAIO su delega del AVV_NOTAIO provinciale AVV_NOTAIO».
La Società impugnava l’att o impositivo innanzi alla RAGIONE_SOCIALE.t.p. di Agrigento che accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.
La C.t.r. rilevava che la delega di firma alla quale fa riferimento l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 da tenersi distinta dal diverso istituto della delega di funzioni ed anche dagli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati sulla base di disposizione normativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale -deve essere nominativa, motivata con indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche esigenze di servizio, temporalmente circoscritta. Evidenziava che nella fattispecie, invece, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n on aveva provato, come era suo onere, il corretto esercizio del potere e/o la presenza di eventuale delega al sottoscrittore in quanto la delega non conteneva l’elenco RAGIONE_SOCIALE persone fisiche delegate e il provvedimento allegato in primo grado, direttiva n. 7/12 del 30 marzo 2021, disciplinava solo i poteri conferirti ad un gruppo di funzionari dei quali era ignota sia l’identità che la qualifica.
Avverso detta sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la quale non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 6000.
Osserva che, sin dal primo grado di giudizio, aveva dimostrato la ritualità della delega al sottoscrittore dell’avviso di accertamento, che i
documenti prodotti in primo grado dimostravano per tabulas la valida sottoscrizione dell’avviso e che dai medesimi era possibile individuare sia il nominativo del funzionario delegato che i limiti oggettivi; che, pertanto si evinceva la riconducibilità dell’atto impositivo alla sfera di volontà dell’Amministr azione ed il possesso dei requisiti soggettivi per apporre la firma.
Il motivo è fondato.
2 . 1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. tra le più recenti Cass. 18/07/2025, n. 20093, Cass. 10/01/2025, n. 689, Cass. 02/08/2024 n. 21839); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e RAGIONE_SOCIALE comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece prescritto dall’art. 17, comma 1bis , d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali (Cass. n. 20093 del 2025 cit., Cass. 05/08/2024, n. 21972)
Inoltre, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’Ufficio, l’attuazione di detta delega può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da questi rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 21839 del 2024 cit., Cass. n. 21972 del 2024 cit. Cass. n. 21839 del 2024 cit.).
2.2. La delega di firma non deve essere necessariamente allegata all’avviso di accertamento, a pena di nullità, fermo restando che, ove il contribuente abbia contestato la sottoscrizione dell’atto e/o il difetto
di potere sostitutivo in capo al firmatario, l’Ufficio è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale delega; con l’ulteriore precisazione che il deposito della stessa può avvenire anche nel giudizio di secondo grado, trattandosi di atto non attinente alla legittimazione processuale ed essendo espressamente fatta salva dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti in appello, anche al di fuori degli stretti limiti imposti dall’art. 345, terzo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass. 17/07/2019, n. 19190).
2.3. La RAGIONE_SOCIALE.t.r., limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta dall’Ufficio non era esaustiva , non contenendo l’indicazione nominativa del delegato, le ragioni di ufficio ed il termine della delega, non si è attenuta a questi principi.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado, in diversa composizione, il quale si atterà a questi principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME