Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
Avviso di accertamentosottoscrizione -delega di firma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31383/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE MARCO RAGIONE_SOCIALE
– intimate –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 2341/2020, depositata il 22/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate contestava alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2014 . L ‘Ufficio aveva accertato la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore della RAGIONE_SOCIALE e l violazione del principio di competenza in ordine ai canoni di locazione.
L’atto impositivo veniva impugnato da entrambe le società.
La C.t.p. rigettava il ricorso.
La C.t.r., invece, accoglieva l’appello della contribuente.
Avverso detta ultima ricorre l’Agenzia delle Entrate mentre le due società non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
1 . L’Agenzia delle entrate propone quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del provvedimento impositivo in mancanza di delega di firma, omettendo di esaminare il fatto che la delega era stata allegata e versata in atti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la delega richiede l’indicazione nominativa del funzionario delegato e che va allegata all’avviso di accertamento.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazion e e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento amministrativo per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, rilevando che la società aveva assolto alla c.d. prova di resistenza. Assume che la C.t.r. si è pronunciata su questione diversa da quella censurata dalla contribuente la quale aveva dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata comunicazione dell’invito a comparire ex at. 5 d.lgs. n. 218 del 1997.
1.4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 d.l.gs. n. 546 del 1992 e degli art. 112, 115, 116 132, secondo comma n. 4 cod. poc. civ. , 118 disp att. cod. proc. civ.
Censura la sentenza per motivazione apparente quanto alla prova della neutralità dell’imposta contestata dall’ufficio. Assume che la C.t.r. non ha esaminato gli elementi probatori addotti a sostegno della pretesa tributaria né indicato le ragioni di prevalenza delle prove prodotte da controparte.
Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il Collegio rileva che -pur tenendosi conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova (Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792 -non si ravvisa l’evidenza decisoria in merito all’impugnazione esperibile o al vizio denunciabile n el caso della sentenza di secondo grado che abbia deciso sul presupposto del mancato deposito di un documento (nella specie delega di firma) che, invece, la parte assuma ritualmente depositato.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025