Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22154/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 1871/52/2017, depositata in data 1/3/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
Con ricorso alla C.T.P. di Benevento, NOME COGNOME ‘il contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio rideterminò il reddito da lavoro autonomo per l’anno d’imposta 201 0, con l’irrogazione di sanzioni per dichiarazione infedele.
Il contribuente dedusse la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di appartenenza del sottoscrittore ai ruoli della dirigenza; nel merito, dedusse l’illegittimità della pretesa fiscale.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. accolse il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado .
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate
censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello dell’amministrazione dichiarando la nullità dell’atto impositivo per mancanza, nella delega di firma, dell’indicazione del nominativo del soggetto delegato.
Senonché, deduce l’amministrazione che il thema decidendum fissato in primo grado con l’atto introduttivo, sul quale anche il giudice d’appello era stato chiamato ad esprimersi e che non poteva essere modificato con eccezioni nuove, era l’appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva e non la sua carenza di legittimazione a sottoscrivere perché non individuato nominativamente nella delega di firma proveniente dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudice d’appello, invece, pronunciandosi sulla carenza probatoria inerente alla delega nominativa conferita al funzionario sottoscrittore sarebbe andato oltre i limiti della domanda, statuendo su un motivo non proposto con il ricorso di primo grado e che non poteva essere riproposto sub specie di eccezione nuova in appello.
1.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, nella parte relativa allo svolgimento del processo, dà atto che è proprio l’odierna ricorrente, allora appellante, ad avere dedotto in secondo grado la legittimità formale dell’avviso di accertamento per essere stato esso sottoscritto dal soggetto ‘capo team 2 area accertamento’ , in forza di delega rilasciata dal Direttore provinciale con disposizione di servizio n. 6 del 22/4/2014, a nulla rilevando il fatto che si fosse trattato di ‘delega in bianco’, contenente solo l’indicazione d ella qualifica funzionale del soggetto legittimato alla sottoscrizione, non individuato nominativamente.
E’ la stessa Agenzia delle Entrate, dunque, che aveva fondato l’appello sulla questione della idoneità della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore, con la conseguenza che il giudice di appello si è pronunciato su quanto gli era stato devoluto.
Non sussiste, pertanto, il vizio denunciato con il motivo in esame.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo l’avviso di accertamento in quanto sottoscritto in base ad una delega ‘in bianco’, ossia ‘impersonale’, senza indicazione del nominativo del delegato.
2.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio intende dare continuità all’ultimo orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, secondo il quale la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 21972 del 05/08/2024, Rv. 672339 -01; conf., Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 -01; conf., Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 – 01).
Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata indicazione nominativa del soggetto delegato non comporta la nullità dell’avviso di accertamento, così come ritenuto dalla C.T.R.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame di un punto deciso della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver esaminato, tramite la documentazione versata in atti dall’Ufficio, il
possesso, in capo al soggetto sottoscrittore dell’avviso di accertamento, dei requisiti soggettivi che lo legittimavano alla firma.
3.1. Il motivo è fondato.
L’Agenzia delle Entrate ha dato atto che aveva prodotto in appello la documentazione che attestava in capo al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento il possesso della qualifica professionale che lo legittimava alla sottoscrizione dell’atto impositivo su delega del Direttore provinciale.
Tale documentazione non è stata per nulla esaminata dalla C.T.R., che ha erroneamente fondato la sua decisione sull’omessa individuazione nominativa del soggetto delegato.
In conclusione, sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, mentre il primo è infondato.
La sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.