Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5910 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5910  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
Avviso di accertamentoSottoscrizione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27342/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata alla comparsa di nuovo difensore, presso  il  cui  studio  in  Roma  alla  INDIRIZZO  sono elettivamente domiciliati;
– controricorrenti-
avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Lombardia n. 953/2017 pubblicata in data 8/03/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 5/02/2025 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito  il  PM,  in  persona  del  sostituto  AVV_NOTAIO  generale,  AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura generale dello Stato; udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia accolse l’appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, estinta, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso a fini Irap e Iva per l’anno di imposta 2008, che recuperava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE costi non documentanti per l’importo di euro 294.545,00.
In particolare, i giudici dell’appello evidenziavano che il litisconsorzio necessario era stato rispettato in quanto nella medesima udienza erano trattati i contenziosi relativi alla società e ai soci; in particolare poi ritenevano la nullità del l’ avviso di accertamento per la mancata indicazione della circostanza che la sottoscrizione era apposta per delega del Direttore provinciale; evidenziavano altresì che l’avviso di accertamento era nullo anche per invalidità assoluta e insanabile della delega, in quanto risultava essere una delega generale e permanente, mentre la validità dell’accertamento presuppone che la delega sia: a) adeguatamente motivata, b) rilasciata specificamente per il singolo atto e in data prossima alla emissione del medesimo, c) allegata all’atto o da esso richiamata nel suo contenuto; nel caso di specie nell’avviso di accertamento non vi era traccia dei requisiti
indicati e ciò, unitamente al conferimento della delega senza indicazioni temporali di durata, ne determinava la nullità assoluta e insanabile; inoltre , i giudici d’appello evidenziavano la nullità dell’atto impositivo sottoscritto da dirigenti decaduti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 in quanto nella fattispecie si rilevava che tra i dirigenti decaduti vi era il sottoscrittore dell’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo.
I contribuenti resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 5 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con l’uni co  motivo  di  ricorso,  proposto ai  sensi  dell’art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 , commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600 ,  lamentando  l’erroneità  della  decisione  argomentando  sia  in ragione  della  natura  della  delega  in  favore  del  funzionario  sia  in considerazione  della  sufficienza  che  il  sottoscrittore  appartenga  alla carriera direttiva dell’amministrazione.
1.1.  Deve  preliminarmente disattendersi  l’istanza  di  riunione  del presente  giudizio  a  quelli  iscritti  ai  nn.  16421/1017,  17226/2017, 17229/2017, in quanto aventi ad oggetto altra annualità di imposta, in ragione del principio dell’autonomia dei singoli periodi .
Allo scrutinio dell’unico motivo va premesso l’esame dell’eccezione  di  inammissibilità  per  tardività  del  ricorso  erariale;  i controricorrenti, infatti, evidenziano l’avvenuta notifica della sentenza in  data  15/3/2017,  per  cui  essendo  il  ricorso  stato  affidato  al notificatore il 15/11/2017, esso sarebbe tardivo.
L’eccezione è infondata.
Da quanto deducono gli stessi controricorrenti la sentenza è stata notificata in data 15/03/2017; il termine cd. breve per impugnarla, di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente da tale data, aveva quindi scadenza il 14/05/2017, data alla quale operava la sospensione dei termini di cui all’art. 11, comma 9, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativamente alle liti che possono essere definite, che prevede che sono sospesi per un periodo di sei mesi «i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (e cioè il 24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017», come già evidenziato da Cass. n. 11139/2019 per i ricorsi proposti contro le sentenze relative ai due soci.
Il termine breve attivato dalla notificazione della sentenza (60 giorni dal 15/03/2017) per proporre ricorso per cassazione doveva quindi ritenersi prorogato di sei mesi, con scadenza il 14/11/2017 (non applicandosi in tal caso la sospensione feriale), data alla quale il ricorso è stato passato per la notifica, come risultante dal timbro dell’ufficio postale emergente dai plurimi documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato e contrariamente all’assunto dei controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe stato affidato al notificatore in data 15/11/2017.
 Con  la  memoria  i  controricorrenti  hanno  altresì  evidenziato  il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze relative agli avvisi di accertamento  nei  confronti  dei  due  soci  per  il  medesimo  anno  di imposta in forza di Cass. n. 11139/2019.
Cass. n. 11139/2019,  invero non prodotta dalla parte, ha confermato l’annullamento  degli  avvisi emessi  nei  confronti  dei  due soci,  disposto dalle sentenze della CTR n. 954/2017 e n. 955/2017, dichiarando inammissibili i motivi in base al giudicato di annullamento di cui alla sentenza n. 953/2017, cioè la sentenza oggetto del presente
ricorso,  evidenziando  il  deposito  di  attestazione  di  passaggio  in giudicato.
Premesso che ovviamente l’impugnabilità della decisione oggetto del presente ricorso appartiene alla cognizione di questo giudice, deve altresì escludersi che nel caso concreto il giudicato favorevole ai soci sia estensibile anche alla società.
Questa Corte (Cass. Sez. U. n. 14815/2008) ha infatti evidenziato che il giudicato di annullamento nei confronti della società o dei soci ha efficacia anche per l’alt ro soggetto, purchè l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo o per altra causa non estensibile dall’uno all’altra, il che equivale a dire che si deve trattare di un giudicato sul merito della pretesa tributaria, il che nel caso di specie non è evincibile dall ‘ ordinanza della Corte di cassazione né è in alcun modo precisato dalla parte ricorrente.
 Con  l’unico  motivo  proposto,  l’RAGIONE_SOCIALE  deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto l’avviso di accertamento viziato in relazione alla firma apposta dal funzionario delegato in forza di delega priva di indicazione di causa e di termine.
4.1. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché non si confronterebbe con una RAGIONE_SOCIALE rationes  decidendi della  sentenza,  e  in  particolare  l’assenza  della dicitura «per delega del direttore provinciale», in quanto una lettura complessiva e logica dell’impugnazione fa propendere per la censura globale  del  tema  della  delega  di  firma  che  il  fisco  ritiene  sussistere documentalmente.
4.2.  Entrambe  le  questioni  in  diritto  poste  dal  ricorso  sono  da risolvere in senso favorevole alla tesi erariale.
In primo luogo, questa Corte ha già ripetutamente affermato che nell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600,  che  dispone  che  «Gli  accertamenti  in  rettifica  e  gli
accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», la delega è delega di firma e non di funzioni e quindi non richiede indicazione espressa della durata né RAGIONE_SOCIALE ragioni, poiché con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e 4) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000).
In effetti, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni -poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 8814/2019: Cass. n. 23433/2019; Cass. n. 28850/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021; Cass. n. 21972/2024).
Pertanto,  non  è  applicabile  la  disciplina  dettata  per  la  delega  di funzioni,  e  cioè  l’art.  17,  comma  1bis ,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune RAGIONE_SOCIALE competenze ad essi riservate, a
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate.
Di  conseguenza, esclusa l’applicabilità  della  disciplina  in  tema  di delega di funzioni, non è necessaria alcuna indicazione neanche  del termine di validità (Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024), poiché tale elemento può essere individuato anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che  ha  materialmente  sottoscritto  l’atto,  né  della  motivazione  della delega di firma (cfr. Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15122/2024).
Inoltre questa Corte ha già affermato che in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto RAGIONE_SOCIALE fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012 (Cass. n. 5177/2020; Cass. n. 22810/2015).
5. Concludendo, alla luce di tali considerazioni il ricorso va accolto (con  assorbimento  della  domanda  di  condanna  ex  art.  96  c.p.c. proposta dai controricorrenti), con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  della  Lombardia,  in  diversa
composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 febbraio 2025.