Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17480 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
42 del d.P.R. n. 600/73 Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31297 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore ;
–
intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4664/05/2021, depositata in data 14 maggio 2021, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
-l ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , avverso la sentenza n. 5540/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. , aveva contestato, per il 2007, un maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva;
-nella sentenza impugnata il giudice di appello ha confermato la nullità dell’avviso di accertamento in questione per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in quanto- come già accertato dal giudice di prime cure- i due atti di delega prodotti non erano regolari ‘mancando in entrambi l’individuazione nominativa del soggetto delegato’.
-è rimasta intimata la società contribuente;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR confermato la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega atteso che, nei due atti di delega prodotti, mancava l’individuazione nominativa del soggetto delegato sebbene la delega per la sottoscrizione dell’atto impositivo conferita dal dirigente ex art. 42 cit. costituisse una delega di firma e non di funzioni con conseguente non
necessaria indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata della delega medesima.
1.1.Il motivo è fondato.
1.2. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. sez. 5, n. 3292 del 2024; Cass. n. 11013 del 2019 e, più recentemente Cass. n. 28850 del 2019 nonché Cass. n. 26397 del 2020, di questa Sezione, non massimata).
L’RAGIONE_SOCIALE può ben produrre in giudizio la delega e ordine di servizio o organigramma per assolvere al proprio onere di corretto esercizio del potere ( Cass. sez. 5, n. 2567 del 2024; Cass. sez. 5, n. 1019 del 2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv. 651222 – 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015, Rv. 637837 – 01).
Nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo dei suddetti principi, nel confermare la nullità dell’avviso di accertamento in questione per difetto di delega atteso che- come già accertato dal giudice di prime curei ‘due atti di delega prodotti… non costitui atti regolari di delega mancando in entrambi l’individuazione nominativa del soggetto delegato.
In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024