Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 261/2018 depositata il 18 gennaio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione i costi asseritamente subiti dal contribuente per servizi ottenuti di somministrazione di personale (hostess), che in virtù delle caratteristiche delle società somministranti erano ritenuti inesistenti. La CTP accoglieva il ricorso sul rilievo della errata formulazione della delega conferita per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
La CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, accoglieva invece il gravame, respingendo le pregiudiziali relative all’introduzione del
delega
giudizio d’appello stesso e nel merito ritenendo la validità della delega.
Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo motivo, privo d’epigrafe, attiene all’assunta tardività della notifica del ricorso in appello, invece tempestivo in base alla stessa prospettazione del ricorrente, perché il termine andava a scadere il giorno 16 gennaio 2017, mentre si dà atto che l’atto venne inviato a mezzo posta fin dal 12 gennaio 2017, e tanto basta in relazione alla dissociazione dei termini per il perfezionamento della notifica relativamente al notificante ed al destinatario, in rapporto il rispetto dei relativi termini.
Col secondo motivo, del pari privo d’epigrafe, ma afferente all’asserita tardività della costituzione dell’Agenzia, in quanto la stessa sarebbe da identificarsi nella data di costituzione del controricorrente, avvenuta l’otto marzo 2017, va ricordato che l’eventuale nullità della notifica è sanata dalla regolare costituzione del controricorrente con efficacia ex tunc , in quanto dalla costituzione stessa si può desumere che l’atto abbia raggiunto il proprio scopo (Cass. 12410/20).
Col terzo motivo, ancora una volta privo d’epigrafe, lo stesso risulta inammissibilmente formulato dal momento che dopo aver denunciato la violazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, per essere stato l’appello sottoscritto da soggetto privo di delega, denuncia il difetto di motivazione sul punto della sentenza.
In ogni caso la CTR ha invece motivato sul punto, ritenendo che l’organo che, non intendendo trasferire il potere di rappresentanza processuale, può demandare la mera sottoscrizione ad un delegato di firma, sicché l’unica contestazione possibile sarebbe la deduzione e la prova dell’estraneità del sottoscrittore all’ufficio.
Né l’art. 42 d.p.r. n. 600/1973 attiene al potere di sottoscrizione degli atti processuali, ma semmai a quello degli atti impositivi.
Col quarto motivo, neppure questo epigrafato, si deduce omesso esame di un fatto decisivo consistente nella disposizione di servizio emessa dopo l’invio dell’avviso di accertamento.
Ma la CTR ha esaminato, come dimostra la parte finale della sentenza, l’ordine di servizio, traendone la prova della sottoscrizione da parte del direttore provinciale sia della disposizione di servizio per le deleghe sia di quella per il conferimento degli incarichi.
In proposito va detto che con tale delega (di firma) il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante dirigente, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (cfr. art. 11, comma 1, lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.
Va allora data continuità all’orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/2019; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.
Va, infine, rilevato, come il contribuente con i motivi di ricorso non abbia svolto alcuna censura in ordine alla statuizione sul merito della controversia resa, infine, dalla sentenza impugnata, sicché ogni deduzione al riguardo svolta in memoria deve ritenersi tardiva, non potendo avere la memoria altra funzione che quella ulteriormente illustrativa delle difese già spiegate in atti.
I l ricorso dev’essere , pertanto, rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo del ricorrente di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4100,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025