Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33421 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29340 -201 8 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza n. 3280/23/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata in data 10/04/2018;
Oggetto: Tributi -delega di firma
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) RAGIONE_SOCIALEa Campania accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non provata dall’amministrazione finanziaria la delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo avendo omesso di depositare l’ordine di servizio n. 17/2012 cui faceva riferimento la disposizione di servizio n. 39/2015, prodotta in giudizio unitamente ad altra avente n. 13/2015.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica la società regolarmente intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, 24, comma 2, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e 97 Cost.
1.1. Sostiene la ricorrente che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimamente delegato e che la CTR aveva travisato il contenuto dei documenti prodotti in giudizio dai quali emergeva che l’atto impositivo era stato sottoscritto dal Capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, tale dovendosi considerare la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME, dirigente di ruolo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e capo RAGIONE_SOCIALE‘Uf ficio RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Napoli.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.
2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva malamente interpretato il contenuto degli ordini di servizio prodotti in giudizio (n. 39/2015 e n. 13/2015), essendosi limitata a considerare isolatamente l’affermazione contenuta nel provvedimento n. 39/2015 che « le medesime deleghe», conferite ad altri funzionari (AVV_NOTAIOssa COGNOME e AVV_NOTAIO COGNOME), «sono assorbite nell’ambito di quelle già disposte con provvedimento n. 17/2012», ma «ove l’attività interpretativa non si fosse limitata alla successione RAGIONE_SOCIALE parole ma fosse stata estesa al complesso degli atti esibiti, si sarebbe dovuto concludere che il mancato deposito RAGIONE_SOCIALEa disposizione di servizio n. 17/2012 non arrecava alcuna utilità al fine RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione dei contenuti e dei limiti di attribuzione alla AVV_NOTAIO di COGNOME, in quanto tali elementi erano ricavabili, invece, dalla disposizione di servizio n. 13/2015» (ricorso, pag. 26).
Con il terzo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 21-septies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, 24, comma 2, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e 97 Cost., per avere la CTR annullato l’atto impositivo per difetto di prova di una valida delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto nonostante lo stesso fosse chiaramente riferibile all’Ufficio da cui promanava.
Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli altri.
4.1. Dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE disposizioni di servizio n. 39/2015 e 13/2015, prodotte in giudizio, emerge con tutta evidenza che a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE deleghe conferite alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME e al AVV_NOTAIO NOME COGNOME con la disposizione n. 13/2015, le stesse venivano assorbite
a quelle già conferite al AVV_NOTAIO NOME COGNOME e alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME COGNOME. In particolare, le deleghe conferite al AVV_NOTAIO COGNOME, quale «funzionario delegato alla firma per l’Area RAGIONE_SOCIALE» con la disposizione sopra richiamata, venivano attribuite «alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, quale Capo Area RAGIONE_SOCIALE», in aggiunta (così dovendosi interpretare la parola «assorbite» utilizzata nella disposizione in esame) a quelle conferite con la disposizione n. 17/2012, sicché al provvedimento n. 13/2015 doveva farsi riferimento per valutare se la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME di COGNOME fosse delegata alla firma RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato. Dallo stesso risulta che la dirigente aveva la delega per sottoscrivere avvisi di accertamento in materia di IVA nei limiti di imposta accertata tra 30.000,01 e 150.000,00 euro, sicché era legittimata a sottoscrive l’atto impositivo impugnato con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato un’imposta evasa pari a 62.592,00 euro.
Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà ad esaminare le questioni rimaste assorbite nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10/11/2023