Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 22358/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso (PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 508/24/2016, depositata l’1 .03.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA , in relazione all’anno 20 05, con il quale era stato determinato un maggior reddito di lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato;
Oggetto:
Tributi
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l ‘appello proposto da lla contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, annullando l’atto impositivo, in quanto l’Ufficio non aveva dimostrato la validità della delega del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in ordine alla asserita mancata produzione in giudizio di una valida delega al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo impugnato, senza spiegare le ragioni per le quali non poteva essere ritenuto regolare il provvedimento di delega prodotto dall’Ufficio nel giudizio di primo grado ed esibito nel giudizio di appello, visto che la contribuente aveva solo eccepito la mancata indicazione, in calce alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, degli estremi dell’atto di delega;
il motivo è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto afferma, seppure in modo conciso, che l’Ufficio non ha dimostrato la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento ‘per vizio di delega’; tale affermazione va collegata con la parte relativa allo svolgimento del processo, in cui viene spiegato che la contribuente aveva contestato ‘ la inesistenza dell’accertamento per difetto di sottoscrizione; sull’atto infatti è opposto semplicemente un timbro ‘Il capo team area accertamento Dott.ssa NOME COGNOME firma su delega ‘, dovendosi ritenere, pertanto, che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al vizio di ultrapetizione, avendo la CTR ritenuto invalida la delega prodotto in giudizio, benchè la contribuente non avesse formulato specifiche censure in ordine alla capacità di firma del funzionario sottoscrittore, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione, in calce alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, degli estremi dell’atto di delega;
– il motivo è infondato;
come si evince dalla sentenza impugnata, la contribuente ha contestato ‘ la inesistenza dell’accertamento per difetto di sottoscrizione; sull’atto infatti è opposto semplicemente un timbro ‘Il capo team area accertamento Dott.ssa NOME COGNOME firma su delega ‘, dovendosi ritenere che tale censura presuppone la più generale contestazione sulla mancanza o comunque invalidità della
delega; la stessa ricorrente trascrive l’appello della contribuente laddove si ribadiva la necessità che l’Amministrazione dimostrasse l’« esercizio del potere sostitutivo o l’esistenza della delega » (pag. 6 del ricorso).
-con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con i primi due motivi e sostenendo che l’avviso di accertamento impugnato era stato regolarmente firmato dal capo team Area Accertamento delegato dal direttore dell’Ufficio;
il motivo è inammissibile e comunque infondato;
-al riguardo occorre premettere che, in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (ex multis, Cass. n. 19190 del 2019);
-sebbene dal testo del ricorso per cassazione non si evinca l’integrale contenuto della delega prodotta nel giudizio di merito – e ciò sarebbe già sufficiente per considerare il motivo inammissibile per difetto di specificità – come afferma la stessa Agenzia ricorrente a p. 4 del ricorso, « Nel provvedimento di delega, prodotto in giudizio dall’Ufficio in allegato alle controdeduzioni, (e riprodotto col presente ricorso) provvedimento del 21 luglio 2009 n. 6/2009, recante “disposizioni in materia di assegnazione di attribuzione di delega di firma”, è indicato che l’atto “… annulla e sostituisce il provvedimento n. 212009 del 6 luglio 2009, avente il medesimo oggetto, disciplina in materia sistematica l’insieme delle deleghe in atto, fino al 31 dicembre del
corrente anno”. L’operatività della precitata delega n. 6/2009 veniva confermata con il provvedimento del 7 gennaio 2010 n. 01/2010, provvedimento, non prodotto dall’Ufficio in giudizio, che “…ha decorrenza immediata ed esplica efficacia fino al 31 dicembre 2010…”»;
orbene, è la stessa ricorrente ad ammettere di non avere prodotto l’ultimo provvedimento che prorogava, a tutto l’anno 2010, la validità delle delega al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato , emesso, appunto, nell’anno 2010, dato che la precedente delega (questa sì prodotta in giudizio) scadeva il 31.12.2009;
il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025