Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
Avviso di accertamentoSottoscrizione-Delega
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13364/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rapp resentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al ricorso;
-ricorrente – COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente – avverso la sentenza n. 10251/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 17/11/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accogliendo l’appello erariale, riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME l’a vviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto al recupero di m aggiori imposte vantate per l’anno 2011, per un ammontare pari ad € 7.209,00 oltre sanzioni ed interessi, a seguito RAGIONE_SOCIALE risultanze dello studio di settore.
Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 12/12/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., si deduce la erronea o insufficiente motivazione della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento sebbene l’amministrazione finanziaria non avesse provato, stante la contestazione, anche in sede di COGNOMEdeduzioni all’atto di appello, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell’ufficio , in particolare poiché la delega prodotta era un mero ordine di servizio privo della indicazione del nominativo del soggetto delegato, del termine della delega e RAGIONE_SOCIALE ragioni della stessa.
1.1. Il motivo, anche in disparte i profili di inammissibilità poichè non viene in alcun modo indicato quale sia il contenuto della delega contestata, è manifestamente infondato.
La quaestio iuris posta dal motivo è stata ripetutamente risolta in senso favorevole alla tesi erariale, per cui nell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», la delega è delega di firma e non di funzioni e quindi non richiede indicazione espressa della durata né RAGIONE_SOCIALE ragioni, poiché con essa il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e COGNOMEllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e 4, Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) (cfr. Cass. n. 28850/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019, superando l’originaria impostazione di Cass. n. 22803/2015; ancora Cass. n. 23433/2019; Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021).
Questa Corte, infatti, in tali decisioni rese su fattispecie analoghe, ha evidenziato che, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.
Pertanto, non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni, e cioè l’art. 17, comma 1bis , del d.lgs. n. 165 del 2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune RAGIONE_SOCIALE competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate.
Di conseguenza, esclusa l’applicabilità della disciplina in tema di delega di funzioni, non è necessaria alcuna indicazione nè del termine di validità (esplicitamente in tal senso Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024) né della motivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15122/2024).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., si deduce la erronea o insufficiente motivazione della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 53 Cost., nonché del d.l. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies e della l. n. 549 del 1995, art. 3, commi 178 e 179, per omessa attivazione del contraddittorio preventivo e violazione degli artt. 140 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982 ; l’invito al contraddittorio, necessario per gli accertamenti fondati su studi di settore, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è privo della prova della affissione dietro la porta dell’abitazione, della certificazione comunale dell’avvenuto deposito e della ricezione della raccomandata informativa.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., si deduce la erronea o insufficiente motivazione della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost., nonché del d.l. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies e della l. n. 549 del 1995, art. 3, commi 178 e 179, perché la mancata notifica dell’invito ha determinato anche la violazione del generale principio del contraddittorio preventivo.
2.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili in primo luogo per il carattere promiscuo RAGIONE_SOCIALE censure, formulate sia in termini di insufficienza della motivazione che in termini
di violazione di legge, senza che siano scindibili i diversi profili (Cass.
n. 26874/2018; Cass. n. 19443/2011; Cass. n. 9470/2008).
Sotto il profilo della motivazione l’insufficienza o la illogicità della stessa non sono deducibili nel ricorso per cassazione dove può essere dedotta solo la mancanza o l’assoluta apparenza (Cass. S.U. n. 8063/2014).
Sotto il profilo della violazione di legge, il motivo è inammissibile per la mancata allegazione, trascrizione o localizzazione della relata di notifica.
Ed infatti la verifica della fondatezza della dedotta irregolarità della notificazione presuppone o la riproduzione nel corpo del ricorso del contenuto della relata di notifica, o la sua allegazione al ricorso o l’esatta localizzazione negli atti del giudizio di merito, che invece mancano, come manca una compiuta indicazione RAGIONE_SOCIALE stesse modalità della notificazione, rinviando la rubrica del motivo sia all’art. 140 che alla legge n. 890 del 1982 nonchè nel corpo del motivo richiamandosi anche l’art. 139 c.p .c.
Richiamando quanto recentemente affermato da Cass., Sez. U, n. 22986/2024 (in motivazione, par. 3), l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta autosufficienza o autonomia del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 8950/2022; Cass. S.U. n. 35305/2022; Cass. n. 17670/2024; Cass. n. 17445/2024; Cass. n. 17183/2024; Cass. n. 13565/2024) è nel senso che «la specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del
diritto in contesa. È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/20 22), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché la produzione o l’indicazione della esatta collocazione dello stesso nel fascicolo processuale. Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizza to a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto della doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzo appropriato e più efficace RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili (punti 75, 78, 104 e 105 della motivazione)».
3. Concludendo, il ricorso va respinto.
Non vi è condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME