Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1280 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2611/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna n. 3198/2016 depositata il 22/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.All’esito di una indagine istruttoria, posta in essere dalla Direzione provinciale di Ferrara dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della risposta al questionario n. Q00239/2017, venne notificato alla contribuente l’avviso di accertamento THD03P101574/2015 con il quale vennero recuperate a tassazione parte delle spese dedotte dalla società relative all’uso di autoveicoli ed al carburante, riscontri passivi rinviati ad altro esercizio ed il 95% delle spese postali e per marche da bollo relativo all’anno 2010.
L’avviso venne impugnato chiedendone l’annullamento, in quanto non sottoscritto dal direttore provinciale o da un funzionario delegato, anche a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte Cost. n. 37/2015, e contestando nel merito della pretesa erariale.
La C.T.P. di Ferrara respinse l’eccezione di nullità dell’avviso impugnato, in considerazione della riconducibilità dell’atto all’Amministrazione finanziaria, e respinse nel merito il ricorso.
La decisione venne impugnata dalla società contribuente ed il giudice di seconde cure accolse il ricorso richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità ed evidenziando come la stessa avesse chiarito che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario da lui delegato; A ciò si aggiunse che ove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrate il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l’esistenza della delega.
Si osservò ‘l’accertamento è firmato dalla dottoressa NOME COGNOME ma che agli atti non risulta alcuna delega di firma specificatamente e nominativamente redatta a suo favore, ma solo deleghe impersonali
senza il nominativo del delegato. Secondo l’orientamento sopra tratteggiato, quindi la delega è nulla, con conseguente nullità derivata dell’atto impositivo, diversamente da quanto opinato dalla CTP, le cui conclusioni non fanno buon governo dei principi giurisprudenziali esposti’.
Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Si denuncia la sentenza per aver applicato l’art. 42 citato erroneamente non essendo il requisito della nominatività della delega previsto né espressamente dalla predetta disposizione.
La doglianza è fondata.
Deve premettersi che nella delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (Cass. n. 20628 del 2015) e trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.
Non esercitando alcun potere o competenza riservata al delegante, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno
2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario dell’atto.
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, oggetto della doglianza, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 19/04/2019, n. 11013).
Sicché, sotto il profilo temporale, la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto(Sez. T, n. 28850 del 2019; Sez. T, n. 21972 del 2024).
Il giudice di merito non ha applicato i principi di cui innanzi con conseguente accoglimento del ricorso, cassazione della decisione
impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6.11.2024