Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31494 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31494 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto:
avviso
di
accertamento
–
sottoscrizione – delega – prova –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27257 d el ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 20 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME;
-intimati – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 688/9/2010, depositata in data 21 gennaio 2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché ai soci a titolo di reddito di partecipazione, rispettivi avvisi di accertamento per l’anno 2011 con i quali aveva accertato un maggior reddito non dichiarato della società e costi non deducibili per difetto di inerenza; ulteriori avvisi di accertamento, sempre relativi all’anno 2011, erano stati notificati alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai soci della medesima, fra cui la società RAGIONE_SOCIALE, che possedeva il 95% del capitale sociale della suddetta società; avverso gli avvisi di accertamento le società e i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla
Commissione tributaria provinciale di Avellino sulla base dell’assorbente rilievo della mancanza di valida delega di firma degli atti impositivi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: con riferimento al procedimento RG . n. 2068/2019, l’ufficio aveva dato prova di idonea delega di firma dei provvedimenti impositivi, contenendo i suddetti atti sia il nome del delegato, sia le ragioni della delega, sia il termine della stessa e, relativamente al merito del suddetto giudizio, la pretesa dell’amministrazione finanziaria era da considerarsi legittima; con riferimento, invece, al procedimento RG. n. 2058/2019, mancava agli atti la prova della delega di firma richiamata nell’ avviso di accertamento, avendo l’ufficio prodotto atti privi dell’indicazione del nominativo del funzionario incaricato ed essendo stato citato, ma non allegato, l’atto specifico di delega di cui alla nota RAD n. 53 del 2.2.2015; inoltre, l’allegato l’ordine di servizio n. 14/2012 non conteneva la tabella dei funzionari incaricati di cui al par. 3 del suddetto provvedimento.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura.
Le società e i soci sono rimasti intimati.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che non era stata data prova della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo , in quanto, invece, l’amministrazione finanziaria aveva depositato l’ordine di servizio n. 14/2011, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, l’ordine di servizio 14/2012 nonché la disposizione di servizio del 30/01/14, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, le cui letture coordinate avrebbero dovuto condurre il giudice del gravame ad accertare l’effettiva esistenza di una regolare delega di firma e la validità dell a sottoscrizione dell’atto impositivo.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere motivato in modo apparente sulla questione della mancanza di regolare delega di firma, avendo la pronuncia censurata omesso di chiarire i motivi per i quali, pur esistendo in atti la specifica indicazione del funzionario delegato, era stata ritenuta insussistente una valida delega di firma.
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili.
Va osservato, in primo luogo, che il giudice del gravame ha chiaramente specificato che, in base alla documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria, non poteva dirsi che l’atto impositivo oggetto di contestazione era stato sottoscritto da funzionario munito di valida delega di firma.
In particolare, ha precisato che la mancanza di prova derivava dalla constatazione che gli atti prodotti non consentivano di accertare la specifica indicazione del nominativo del funzionario incaricato e che, inoltre, non era stato allegato l’atto di delega e l’ordine di servizio n. NUMERO_DOCUMENTO, allegato, non conteneva la tabella dei funzionari incaricati. Risulta quindi specificato il percorso logico seguito ai fini della ritenuta mancanza di prova della delega di firma, sicché non può ragionarsi in
termini di motivazione apparente, come invece prospettato con il secondo motivo di ricorso.
D’altro lato, con riferimento al primo motivo di censura, quel che, in sostanza, parte ricorrente lamenta è il non corretto esame della documentazione da essa prodotta in quanto, nella prospettazione della ragione censoria, si evidenzia che, diversamente da quanto accertato dal giudice del gravame, gli atti prodotti contenevano chiaramente la delega di firma e la specifica indicazione del funzionario delegato.
In realtà, il motivo in esame inammissibile, posto che la questione della delega di firma è stata esaminata dal giudice del gravame alla luce della documentazione prodotta ma, diversamente da quanto sostenuto della difesa dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto non evincibile dalla stessa alcuna prova della delega di firma.
Con il motivo in esame, in realtà, si prospetta un errore di percezione da parte del giudice del gravame, avendo statuito in contrasto con le risultanze documentali poste alla sua attenzione, ma, in tal modo, viene postulata una ragione di censura revAVV_NOTAIOria, non ammissibile in questo giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2697, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che era necessaria la prova della indicazione nominativa del funzionario delegato in quanto, invece, la mancata specificazione, nell’atto di delega, del nome del delegato non costituisce vizio invalidante della delega di firma, essendo l’atto comunque riconducibile all’autorità delegante in quanto espressione del potere organizzativo dell’ufficio e, quindi, con valenza meramente interna.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata.
Il giudice del gravame, in realtà, ha basato la ragione della decisione su due profili: in primo luogo, ha evidenziato che gli atti prodotti non contenevano l’indicazione del nominativo del funzionario delegato alla firma; in secondo luogo, ha altresì accertato che non era stato prodotto l’atto specif ico di delega.
La ragione di censura di cui al presente motivo si orienta unicamente avverso il primo profilo sopra evidenziato, contestando che, in caso di delega di firma, sia necessaria l’individuazione del nominativo del funzionario delegato.
Tuttavia, come evidenziato, la ragione decisoria si è, altresì, basata sulla mancanza di prova dell’atto di delega.
Va osservato, a tal proposito, che, secondo questa Corte (Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359), l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni.
Come detto, il giudice del gravame ha accertato che non vi era stata prova dell ‘atto di delega, profilo diverso e distinto da quello ulteriore della non necessità della individuazione nominativa del funzionario delegato censurato con il presente motivo.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M. La Corte:
rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, addì 4 ottobre 2023.