Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
Avviso di accertamentosottoscrizione -delega di firma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19563/2021 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE MARCO RAGIONE_SOCIALE
– intimate –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 228/2021, depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. TF70E0101923/2017 l’Agenzia delle entrate contestava alla RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, in qualità di consolidata ed alla San Marco Venezia s.r.l., nella qualità di consolidante, per l’anno 2013, un maggior reddito di euro 185.348,40 ai fini Ires. L’a tto impositivo conseguiva ad un processo verbale di constatazione del 29 settembre 2015 con il quale l’Ufficio aveva accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti, in virtù di scrittura privata del 1° luglio 2000, dalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore della RAGIONE_SOCIALE società collegata . In particolare, l’U fficio rilevava che, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 250.000,00, erano stati dichiarati ricavi per la minor somma di euro 64.651,60, senza che fosse stata data prova della risoluzione anticipata del contratto.
L’atto impositivo veniva impugnato con unico ricorso dalle due società. La RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso con sentenza riformata in appello.
Avverso detta ultima ricorre l’Agenzia delle Entrate mentre le due società non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
L’ Agenzia delle entrate ha proposto sette motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.25, 32, 58 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità della documentazione depositata in appello -e in particolare del documento attestante la delega di firma in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento sul presupposto della sua tardività, senza considerare che non si trattava di nuova produzione documentale ma
di allegati già depositati in primo grado. Osserva che la produzione già in primo grado del citato documento risultava dall’indice dei documenti riportato a pagina 8 delle controdeduzioni in primo grado, ove al numero 5 erano indicati gli atti attestanti la delega di firma; che di tanto si era dato specificamente conto anche alla terza pagina delle controdeduzioni; che anche la sentenza di primo grado aveva rilevato la produzione documentale di cui trattasi.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 83 d.l. 18 del 2020.
In via subordinata rispetto al primo motivo osserva che, anche a voler ritenere che nel caso di specie la produzione documentale in appello fosse soggetta al termine di cui all’articolo 32 cit. , la sentenza impugnata è errata per aver ritenuto che, in caso di rinvio d’ufficio della prima udienza di comparizione dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto, restano ferme le decadenze maturate; che, invece, avrebbe dovuto tener conto che il rinvio di ufficio dell’udienza era dovuto all’emerg enza epidemiologica da RAGIONE_SOCIALE ed era stato disposto ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 28 del 2020.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in mancanza di delega di firma, omettendo di esaminare il fatto che la delega era stata allegata e versata in atti.
4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 se ttembre 1973, n. 600 e dell’art. 4 -bis d.l. n. 78 del 2015.
Osserva che la disposizione di servizio depositata in atti rispettava i requisiti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e «poteva ritenersi più che sufficiente ad integrare regolare delega di firma».
5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, pri mo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’articolo 12 legge 27 luglio 2000 n. 212.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento amministrativo per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale in ragione del mancato invio di un preventivo invito a comparire. Osserva che non vi era alcun obbligo di invio delle menzionato invito, potendosi procedere direttamente all’emissione dell’avviso di accertamento in modo del tutto legittimo. Evidenzia che, non vertendosi in tema di tributi armonizzati, il rispetto dell’obbligo di contraddittorio risul tava garantito dalla consegna del processo verbale di constatazione e del conseguente termine di sessanta giorni per presentare osservazioni. Aggiunge che la C.t.r. non aveva tenuto conto che la parte che deduce l’illegittimità del provvedimento impositivo per violazione del contraddittorio è tenuta a superare la cosiddetta prova di resistenza.
6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione degli articoli 37, 39 comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 53 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, degli artt. 109 e 118 t.u.i.r. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità nel merito del provvedimento impositivo, sul presupposto della neutralità fiscale delle operazioni svolte in consolidato, valutata quale condizione di per sé sola idonea ad escludere la legittimità del recupero. Osserva che non è consentito effettuare, mediante operazioni infragruppo, pianificazioni fiscali volte a ridurre il reddito imponibile mediante
l’indebita deduzione dei costi e di neutralizzare gli effetti dell’accertamento mediante una apodittica riduzione dei ricavi .
1.7. Con il settimo motivo (indicato in ricorso nuovamente come motivo 5) denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. l ‘applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
Censura a sentenza nella parte in cui ha rilevato la preclusione derivante dal giudicato esterno in relazione a pronunce relative ad anni d’imposta differenti.
Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il Collegio rileva che -pur tenendosi conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova (Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792) -non si ravvisa l’evidenza decisoria in merito all’impugnazione esperibile o al vizio denunciabile nel caso della sentenza di secondo grado che abbia deciso sul presupposto del mancato deposito di un documento (nella specie delega di firma) che, invece, la parte assuma ritualmente depositato.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.