Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Avviso di accertamento -Irpef -vizio della sottoscrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18104/2019 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZIONE STACCATA LATINA, n. 9229/2018, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 28 ottobre 2015 l’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. TKQ012E011932015, relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale recuperava a tassazione un reddito di capitale da partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE di cui era unico socio.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Frosinone che lo rigettava con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenz ia delle Entrate che resiste a mezzo tempestivo controricorso, valendosi della sospensione dei termini per la proposizione dell’impugnazione di cui all’art art. 11 d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.
Il contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame e/o l’ erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione alla prova dei poteri e della qualifica ex art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600/del sottoscrittore dell’avviso impugnato ovvero, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 cit.
Censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente ai fini della validità dell’avviso di accertamento che il medesimo fosse stato sottoscritto da un funzionario, omettendo di verificare i poteri del firmatario impugnato atteso che l’amministrazione non aveva assolto al l’onere
sulla stessa incombente di dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio.
Il motivo è inammissibile, in quanto nuovo, come eccepito dalla controricorrente.
2.1. Va premesso che questa Corte, modificando il proprio orientamento in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 42 cit., è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013); ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla Amministrazione fornire la prova della sussistenza degli stessi. L’Amministrazione finanziaria è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass. 01/04/2025, n. 8505, Cass. n. 19190 del 2019 cit.).
Si è aggiunto, inoltre, che una volta che agli atti del giudizio risulti la delega di firma, l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume. Trattandosi, infatti, di delega di firma e non di funzioni, l’atto di delega del dirigente, pur nec essario ai fini della validità dell’atto delegato, è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparato pubblico da cui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore (Cass. 10/01/2025, n. 689).
Ulteriore questione, invece, riguarda specificamente la sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti -capi di ufficio o delegati -la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale.
Sul punto questa Corte, ha chiarito che, poiché l’art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 postula l’esistenza del vizio invalidante in relazione al non essere l’atto fiscale proveniente da chi abbia titolo per agire in nome e per conto dell’amministrazione, e poiché colui che vanta, in base al primo comma della norma, questo titolo è il funzionario di carriera direttiva che sia stato messo a capo dell’ufficio ovvero che sia stato da questi appositamente delegato, non anche il funzionario avente qualifica dirigenziale, la conseguenza è che rimane irrilevante, ai fini specifici, la sopravvenuta decisione n. 37 del 2015 della Corte costituzionale. La decisione invero non può incidere sulla validità degli atti tributari perché diverso è il suo oggetto (Cass. 09/11/2015, n. 22810).
Le due questioni sono, pertanto, tra loro differenti in quanto si fondano su diversi fatti costitut ivi e non sono confondibili l’una con l’altra.
2.2. Sempre in via generale, deve rammentarsi che nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità. (Cass. 18/05/2018, n. 12313).
2.3. Ciò posto e venendo alla fattispecie in esame, dagli atti del giudizio, così come rilevato nel controricorso, risulta che il contribuente
non aveva proposto in appello la specifica questione oggetto del motivo per cassazione e relativa ai poteri di delega.
2.3.1. La sentenza di primo grado aveva rilevato che l’Ufficio aveva depositato idonea documentazione a dimostrazione della sussistenza dei poteri di delega in capo al Dirigente dell’Ufficio e della regolarità della delega concessa al firmatario dell’atto ; ciononostante il cont ribuente, con l’atto di appello, insis teva sull’ illegittimità della sottoscrizione dell’ avviso di accertamento, evidenziando, però, che le norme che consentivano all’Agenzia delle entrate di coprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante contratti a termine con funzionari interni erano state dichiarate incostituzionali con sent. n. 37 del 2015 della Corte Cost. e ribadendo che l’ipotesi che l’atto fosse illegittimo «giacché sottoscritto da soggetto incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato in seguito a concorso pubblico» era verosimile.
2.3.2. Il contribuente, a fronte della sentenza della CTP, che aveva affermato che l’Ufficio aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri di delega, riproponeva la sola questione -fondata su diversi fatti costitutivi -della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato a seguito di concorso pubblico.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.