Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
PAGLIANO GIORGIA
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 18 aprile 2017, n. 3630/32/17; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
A seguito di verifica fiscale operata a carico della società RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era socia al 25 per cento,
Oggetto: sottoscrizione avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16242/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le notificava avviso, con il quale, per l’anno di imposta 2010, accertava nei suoi confronti un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, per utili extracontabili conseguiti dalla società, in considerazione della ristretta base sociale costituita da quattro soci, ciascuno proprietario di un quarto RAGIONE_SOCIALE quote e tutti legati tra loro da vincoli di stretta parentela.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto impugnato per carenza del potere di firma del funzionario che risultava averlo sottoscritto. Nel merito deduceva di non aver mai partecipato né alla gestione della società né alla supposta ripartizione degli utili extra bilancio.
Il ricorso era rigettato e la contribuente presentava appello contro tale decisione. Ribadiva l’eccezione di carenza di potere di firma in capo al funzionario che aveva licenziato l’atto impugnato e deduceva l’omessa motivazione in ordine alla difesa spiegata in primo grado circa la mancata partecipazione del l’appellante alla gestione della società.
La CTR accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezione, che reputava fondata, di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per mancanza di una valida delega di attribuzione dei relativi poteri in capo al funzionario autore dell’atto.
A sostegno della decisione, richiamava giurisprudenza di legittimità sulla nullità degli avvisi di accertamento non sottoscritti dal capo dell’Ufficio emittente – o da un impiegato della carriera direttiva addetto all’ufficio e validamente delegato e sull’onere incombente in capo all’ Amministrazione finanziaria di dimostrare, in caso di contestazione, la presenza di una valida delega del titolare dell’Ufficio, non essendo sufficiente il solo possesso della qualifica di funzionario della carriera direttiva (pure rientrante, in ogni caso, nell’onere della prova gravante sull’Ufficio).
Ciò premesso, rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto la disposizione di servizio n. 35/2013 indicata nell’atto di
accertamento come fondante la delega del direttore RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE in favore del capo dell’ufficio controlli, autore dell’atto impugnato. Aggiungeva che tale ordine di servizio era stato comunque allegato dall’appellante e che da esso risultava un provvedimento ‘meramente confermativo’ di altri precedenti atti, come tale inidoneo a fornire la prova dell’esistenza del potere di firma delegato in capo all’autore dell’atto.
Contro questa decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Per la ricorrente, la sentenza della CTR risulterebbe soltanto apparentemente motivata circa la carenza di prova in ordine all’esercizio del potere di delega alla firma.
La ricorrente osserva che la CTR, pur avendo potuto esaminare la disposizione di servizio n. 35/2013 indicata nell’atto di accertamento come fondante la delega del direttore RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE in favore del capo dell’ufficio controlli, si è limitata ad affermare che si tratterebbe di un provvedimento ‘meramente confermativo’ di altri precedenti atti, traendone solo per questo la conseguenza della mancanza di prova in ordine alla delega di firma in favore dell’autore dell’atto impugnato.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia ‘omessa e contraddittoria motivazione circa l’esame di un punto decisivo della controversia’.
Secondo la ricorrente, sul punto del possesso dei requisiti e dell’esistenza della delega di firma in capo al funzionario
sottoscrittore dell’atto, la sentenza sarebbe generica, perché non avrebbe considerato la documentazione realmente versata in atti, oltre a essere palesemente contraddittoria.
Dall’ordine di servizio n. 35/2013 – di cui la ricorrente trascrive il contenuto – risulterebbe infatti la conferma RAGIONE_SOCIALE deleghe di firma attribuite con precedenti disposizioni di servizio firmate dal direttore pro tempore in favore dei dirigenti preposti alle articolazioni interne della Direzione RAGIONE_SOCIALE, tra i quali anche il capo dell’ufficio controlli sottoscrittore dell’atto impugnato (che tale ordine di servizio espressamente richiama), funzionario addirittura indicato nominatim .
Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
In primo luogo, l’ordine di servizio n. 35/2013 esaminato dal giudice di appello deve intendersi ritualmente acquisito in giudizio, sebbene a iniziativa della parte su cui non incombeva il relativo onere. Questa Corte ha infatti già affermato che il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Sez. 5, Sentenza n. 739 del 19/01/2010, r v. 611441-01; Sez. 5, Sentenza n. 23353 del 30/10/2006, rv. 59366601; Sez. 5, Sentenza n. 19077 del 29/09/2005, rv. 585390-01).
Ciò posto, il fulcro della scarna decisione impugnata ruota sulla natura di provvedimento ‘meramente confermativo’ del citato ordine di servizio n. 35/2013 e sull’affermazione che da esso non si
potrebbe trarre la prova dell’esistenza del potere di firma delegato in favore dell’autore dell’atto.
Così argomentando, la CTR incorre in una duplice grave omissione.
5.1. Da un lato, non spiega perché questo provvedimento risulterebbe meramente confermativo di precedenti atti, in quanto non illustra in alcun modo il contenuto né dell’atto prodotto né degli atti da quest’ultimo richiamati, impedendo così qualunque controllo : a monte, circa la stessa riferibilità della propria decisione all’ordine di servizio acquisito al giudizio e, a valle, sull’iter logico seguito.
5.2. In secondo luogo, e decisivamente, anche in conseguenza di tale mancata illustrazione dei contenuti dei provvedimenti ‘concatenati’, non chiarisce in alcun modo le ragioni giuridiche per le quali un atto che si limitasse a confermare quelli precedenti, di cui non vengono riportati i contenuti, sarebbe inidoneo a fornire valida prova circa l’esistenza di un potere di firma delegato.
La perentoria affermazione in cui si sostanzia, e si esaurisce, il dictum giudiziale appare dunque come una mera petizione di principio, priva di una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia.
6. Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all’esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al ‘minimo costituzionale’, la cui soglia come costantemente confermato a partire dall’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053 del 2014 non è raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile.
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, rv. 641526-01) , ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, rv. 670874 – 01). 7. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2024.